D.L. 23 dicembre 2013, n. 146

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1/2014 Rivista penale
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
d) confronto della concentrazione misurata per il cam-
pione, che deve riguardare i medesimi analiti già ricercati in
esecuzione del piano di caratterizzazione, con i valori di con-
centrazione soglia di contaminazione (CSC); e) conserva-
zione di un’aliquota di campione a disposizione dell’A.R.P.A.
Puglia. 4. Nelle aree non caratterizzate o che all’esito della
caratterizzazione hanno evidenziato valori per le matrici
suolo o sottosuolo superiori alle concentrazioni soglia di
contaminazione (CSC), gli interventi di cui al comma 1
possono essere realizzati solo previa verif‌ica della compa-
tibilità con i successivi o contestuali interventi di messa in
sicurezza e bonif‌ica che risulteranno necessari; tale verif‌ica
è effettuata da A.R.P.A. Puglia e la relativa istruttoria con in-
dicazione delle modalità di esecuzione deve concludersi en-
tro e non oltre trenta giorni dalla presentazione del progetto
dell’intervento. A tali f‌ini il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare def‌inisce con A.R.P.A. Puglia
entro trenta giorni, previo parere di I.S.P.R.A., un apposito
protocollo tecnico operativo.».
9. (Misure per le imprese di interesse strategico nazionale
in amministrazione straordinaria). 1. Dopo l’articolo 65
del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, è inserito il
seguente:
«Art. 65 bis. (Misure per la salvaguardia della continui-
tà aziendale). - 1. In caso di reclamo previsto dall’articolo
65, comma 2, sono prorogati i termini di durata del pro-
gramma di cui all’articolo 54 ed ai commissari straordinari
è attribuito il potere di regolare convenzionalmente con
l’acquirente dell’azienda o di rami di azienda, sentito il co-
mitato di sorveglianza e previa autorizzazione ministeriale,
modalità di gestione idonee a consentire la salvaguardia
della continuità aziendale e dei livelli occupazionali nelle
more del passaggio in giudicato del decreto che def‌inisce
il giudizio.»
2. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche
alle procedure di amministrazione straordinaria di cui al
modif‌icazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.
10. (Entrata in vigore). 1. Il presente decreto entra in vi-
gore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzet-
ta Uff‌iciale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
II
D.L. 23 dicembre 2013, n. 146. Misure urgenti in tema di
tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzio-
ne controllata della popolazione carceraria (Gazzetta
Uff‌iciale Serie gen. - n. 300 del 23 dicembre 2013).
1. (Modif‌iche al codice di procedura penale). 1. Al decre-
to del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.
apportate le seguenti modif‌icazioni:
a) all’articolo 275 bis, comma 1, primo periodo, le paro-
le “se lo ritiene necessario” sono sostituite dalle seguenti
parole: “salvo che le ritenga non necessarie”.
b) all’articolo 678, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Salvo quanto stabilito dal successivo comma 1 bis, il
tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza,
e il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti ai
ricoveri previsti dall’articolo 148 del codice penale, alle
misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitualità o pro-
fessionalità nel reato o di tendenza a delinquere procedo-
no, a richiesta del pubblico ministero, dell’interessato, del
difensore o di uff‌icio, a norma dell’articolo 666. Tuttavia,
quando vi è motivo di dubitare dell’identità f‌isica di una
persona, procedono a norma dell’articolo 667 comma 4.»;
c) all’articolo 678, dopo il comma 1 è aggiunto il se-
guente comma:
«1 bis. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie atti-
nenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pe-
cuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione della
semidetenzione e della libertà controllata, ed il tribunale
di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di ria-
bilitazione ed alla valutazione sull’esito dell’aff‌idamento
in prova al servizio sociale, anche in casi particolari, pro-
cedono a norma dell’articolo 667 comma 4.».
2. L’eff‌icacia della disposizione di cui al comma 1, lette-
ra a), è differita al giorno successivo a quello della pubbli-
cazione nella Gazzetta Uff‌iciale della Repubblica italiana
della legge di conversione del presente decreto.
2. (Modif‌iche al testo unico delle leggi in materia di di-
sciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, preven-
zione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodi-
pendenza. Delitto di condotte illecite in tema di sostanze
stupefacenti o psicotrope di lieve entità). 1. Al decreto del
apportate le seguenti modif‌icazioni:
a) all’articolo 73, il comma 5 è sostituito dal seguente
comma:
«5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiun-
que commette uno dei fatti previsti dal presente articolo
che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione
ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve
entità, è punito con le pene della reclusione da uno a cin-
que anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.»;
b) all’articolo 94, il comma 5 è abrogato.
3. (Modif‌iche all’ordinamento penitenziario). 1. Alla leg-
ge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modi-
f‌icazioni:
a) l’articolo 35 è così sostituito:
«Art. 35. (Diritto di reclamo). - I detenuti e gli internati
possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in
busta chiusa:
1) al direttore dell’istituto, al provveditore regionale,
al direttore dell’uff‌icio ispettivo, al capo del dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria e al Ministro della giu-
stizia;
2) alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all’isti-
tuto;
3) al garante nazionale e ai garanti regionali o locali
dei diritti dei detenuti;

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