Emissione di certificati di credito del Tesoro, a tasso variabile, con godimento 1 luglio 2009, emessi ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 112 del 1999.

IL DIRETTORE GENERALE

del Tesoro

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337 ed, in particolare, l'art. 60, con cui si stabilisce, fra l'altro, che:

i concessionari del servizio nazionale della riscossione possono definire automaticamente le domande di rimborso e di discarico per inesigibilita' di quote iscritte in ruoli erariali da essi presentate fino al 31 dicembre 1997 e giacenti presso gli uffici e non ancora esaminate;

la somma da corrispondere a ciascun concessionario e' pari al 99 per cento dell'importo delle anticipazioni relative alle domande di rimborso calcolato al netto degli sgravi provvisori e dei provvedimenti di dilazione per le quali il concessionario stesso esercita la facolta' di definizione automatica;

l'importo globale da corrispondere ai predetti concessionari non puo' superare 4.000 miliardi di lire complessive e 1.000 miliardi di lire annue;

al fine di corrispondere ai concessionari quanto dovuto, e' autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo massimo di lire 4.000 miliardi, cosi' ripartita:

a) lire 1.000 miliardi per l'anno 1999, con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2000;

b) lire 1.000 miliardi per l'anno 2000, con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2001;

c) lire 1.000 miliardi per l'anno 2001, con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2002;

d) lire 1.000 miliardi per l'anno 2002, con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2003;

con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le caratteristiche, le modalita' e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, recante misure in materia fiscale, e, in particolare, l'art. 79, con cui, nell'estendere al 30 giugno 1999 la data di riferimento per le domande di rimborso e di discarico per inesigibilita' ammesse ai benefici della normativa in parola, si e' ridotto di lire 600 miliardi l'importo massimo complessivo dei titoli da assegnare, e di lire 200 miliardi ciascuno gli importi di cui alle lettere b), c) e d) suindicate;

Considerato che, con appositi decreti ministeriali, si e' provveduto all'emissione e all'assegnazione dei titoli di Stato relativi alla prima e alla seconda annualita' previste dalla citata normativa, nonche' a otto quote della terza annualita', assegnando i...

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