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Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni volte al riordino della disciplina della riscossione e del rapporto con i concessionari e con i commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione, al fine di conseguire un miglioramento dei risultati della riscossione mediante ruolo e di rendere piu' efficace ed efficiente l'attivita' dei concessionari e dei commissari stessi, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
affidamento, mediante procedure ad evidenza pubblica, ai concessionari della riscossione mediante ruolo delle entrate dello Stato, degli enti territoriali e degli enti pubblici, anche previdenziali, e previsione della facolta', per i contribuenti, di effettuare il versamento diretto di tali entrate anche mediante delega ai concessionari stessi;
possibilita', per gli enti diversi dallo Stato legittimati a riscuotere tramite i concessionari e per le societa' cui partecipino i medesimi enti, di affidare mediante procedure ad evidenza pubblica agli stessi ogni forma di riscossione delle proprie entrate, anche di natura non tributaria;
eliminazione dell'obbligo del non riscosso come riscosso gravante sui concessionari;
affidamento in concessione del servizio di riscossione a societa' per azioni, con capitale sociale interamente versato pari ad almeno 5 miliardi di lire, in possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari e di affidabilita' ed aventi come oggetto lo svolgimento di tale servizio e di compiti ad esso connessi o complementari indirizzati anche al supporto delle attivita' tributarie e di gestione patrimoniale degli enti impositori diversi dallo Stato e ridefinizione delle modalita' di determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni, con estensione almeno provinciale, secondo modalita' che assicurino il conseguimento di miglioramenti dell'efficienza e dell'efficacia della funzione e la diminuzione dei costi. Resta comunque fermo quanto stabilito dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
previsione di un sistema di compensi collegati alle somme iscritte a ruolo effettivamente riscosse, alla tempestivita' della riscossione e ai costi della riscossione, normalizzati secondo criteri individuati dal Ministero delle finanze, nonche' alla situazione socioeconomica degli ambiti territoriali con il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la riscossione di somme successivamente sgravate, o dovute da soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
revisione delle specie dei ruoli e semplificazione della procedura di formazione degli stessi, ridefinendo gli importi al di sotto dei quali non si procede all'iscrizione a ruolo;
previsione della possibilita' di versamento delle somme iscritte a ruolo tramite il sistema bancario, con o senza domiciliazione dei pagamenti su conto corrente, ovvero con procedure di...
LEGGE 28 settembre 1998, n. 337 - Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione
Coming into Force | 15 Ottobre 1998 |
Enactment Date | 28 Settembre 1998 |
Published date | 30 Settembre 1998 |
ELI | http://www.normattiva.it/eli/id/1998/09/30/098G0392/ORIGINAL |
Official Gazette Publication | GU n.228 del 30-09-1998 |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
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