Emissione dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1 giugno 2010, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), e successive modificazioni, in virtu' del quale il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico; Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del Titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso; Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 17 giugno 2003 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 40.738 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare; Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° giugno 2003 e scadenza 1° giugno 2010; Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e' disposta l'emissione di una prima tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° giugno 2003 e scadenza 1° giugno 2010, fino all'importo massimo di 3.500 milioni di euro.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risultera' dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 11, 12 e 13.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli e' disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalita' di cui

ai successivi articoli 14 e 15.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale lordo, relativo ai certificati di credito di cui al precedente art. 1, verra' determinato aggiungendo 15 centesimi di punto al tasso di rendimento semestrale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a sei mesi, arrotondato ai 5 centesimi piu' vicini, relativo all'asta tenutasi alla fine del mese di maggio per la semestralita' dal 1° giugno al 1° dicembre successivo e alla fine del mese di novembre per la semestralita' dal 1° dicembre al 1° giugno successivo.

Il tasso di rendimento semestrale lordo dei BOT a sei mesi e' pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT medesimi divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto percentuale tra 180 ed il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, e' pari in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro quota; in caso di asta competitiva, alla media dei prezzi d'asta delle offerte risultate aggiudicatarie, ponderata per le relative quantita'.

Qualora in uno dei mesi di riferimento sopra indicati non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il calcolo delle semestralita' verra' determinato dividendo per due la media aritmetica dei tassi d'interesse annuali, calcolati in regime di capitalizzazione semplice (con base 360 giorni), relativi ai BOT di durata trimestrale e annuale offerti alle aste tenutesi alla fine dei suindicati mesi di riferimento.

Nel caso non vengano offerti all'asta BOT di scadenza trimestrale o annuale, detto tasso di rendimento semestrale lordo verra' determinato con riferimento al tasso di interesse annuale lordo del solo parametro disponibile.

Qualora in uno dei mesi di riferimento non venga effettuata alcuna asta di BOT, il tasso di rendimento semestrale lordo...

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