Costituzionale
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Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2012
Costituzionale
CORTE COSTITUZIONALE
23 MAGGIO 2012, N. 142
(UD. 17 APRILE 2012)
PRES. QUARANTA – EST. GALLO – RIC. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO C.
PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI
Enti pubblici locali y Province y Provincia autono-
ma di Trento y Imposte e tasse y Bilancio e contabi-
lità pubblica y Disposizioni urgenti per la stabiliz-
zazione finanziaria y Previsione, a partire dall’anno
2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per
il trasporto promiscuo di persone e cose, di una
addizionale erariale della tassa automobilistica da
versare alle entrate del bilancio dello Stato y Con-
trasto con le previsioni statutarie sulla natura di
tributo proprio delle Province autonome delle tas-
se automobilistiche istituite con legge provinciale y
In subordine, contrasto con le previsioni statutarie
sulla riserva tributaria in favore delle Province au-
tonome y Lamentata inosservanza della procedura
concordata, prevista dallo statuto speciale, per il
raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio della
finanza pubblica fissata da provvedimenti generali
dello Stato y Illegittimità costituzionale.
. È illegittimo costituzionalmente, in riferimento agli
artt. 73, 75 e 79 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Ap-
provazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige) ed agli artt. 3, 9, 10 e 10 bis del D.L.vo 16 marzo
1992, n. 268 (Norme di attuazione dello Statuto specia-
le per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza re-
gionale e provinciale), nonché al principio di leale col-
laborazione, l’art. 23, comma 21, del D.L. 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio
2011, n. 111 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria), sia nel testo originario sia in quello modi-
ficato dall’art. 16, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011,
n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e
il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con
modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, nella
parte in cui dispone che sia integralmente versato al
bilancio dello Stato il gettito dell’addizionale erariale
sulla tassa automobilistica provinciale percetto nei ri-
spettivi territori delle Province autonome di Trento e
di Bolzano e non attribuisce a ciascuna di tali Province
autonome i nove decimi di detto gettito. (d.l. 6 luglio
2011, n. 98, art. 23) (1)
(1) Il testo del comma 21 dell’art. 23, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (conv.
con modif. dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, recante Disposizioni urgenti
per la stabilizzazione finanziaria, pubblicato in estratto in questa
Rivista 2011, 740) recita: “21. A partire dall’anno 2011, per le auto-
vetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e
cose è dovuta una addizionale erariale della tassa automobilistica,
pari ad euro dieci per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore
a duecentoventicinque chilowatt, da versare alle entrate del bilancio
dello Stato. A partire dall’anno 2012 l’addizionale erariale della tassa
automobilistica di cui al primo periodo è fissata in euro 20 per ogni
chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilo-
watt. L’addizionale deve essere corrisposta con le modalità e i termini
da stabilire con Provvedimento del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro no-
vanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizio-
ne. In caso di omesso o insufficiente versamento dell’addizionale si
applica la sanzione di cui all’articolo 13 del D.L.vo 18 dicembre 1997,
n. 471, pari al 30 per cento dell’importo non versato.”.
RITENUTO IN FATTO
1. – La Giunta provinciale di Trento (previa delibera-
zione n. 1931 dell’8 settembre 2011, adottata d’urgenza ai
sensi dell’art. 54, numero 7, dello statuto speciale della
Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol e ratificata dal
Consiglio provinciale di Trento con delibera n. 11 dell’8
novembre 2011) ha proposto in via principale, con ricorso
notificato il 14 settembre 2011 e depositato il successivo
21 settembre − in riferimento agli artt. 73, 75 e 79 del
D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico
delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige) ed agli artt. 3, 9, 10 e 10-bis
del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di
attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adi-
ge in materia di finanza regionale e provinciale), nonché
al principio di leale collaborazione –, questione di legit-
timità costituzionale dell’art. 23, comma 21, del decreto-
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti
per la stabilizzazione finanziaria), pubblicata nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica n. 64, serie generale, del
16 luglio 2011, nella parte in cui prevede che «A partire
dall’anno 2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per
il trasporto promiscuo di persone e cose è dovuta una ad-
dizionale erariale della tassa automobilistica, pari ad euro
dieci per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a
duecentoventicinque chilowatt, da versare alle entrate del
bilancio dello Stato».
1.1. – La Provincia ricorrente premette che: a) il se-
condo periodo del comma 1 dell’art. 73 dello statuto del
Trentino-Alto Adige [periodo introdotto, con effetto dal 1°
gennaio 2010, dal numero 1 della lettera c) del comma 107
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