Corte di Cassazione Penale sez. V, 17 luglio 2018, n. 33146 (ud. 26 marzo 2018)

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Rivista penale 9/2018
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 17 LUGLIO 2018, N. 33146
(UD. 26 MARZO 2018)
PRES. SABEONE – EST. RICCARDI – P.M. LOY (DIFF.) – RIC. R.P.
Sicurezza pubblica y Associazione segreta y Art.
1, L. 25 gennaio 1982, n. 17 y Elementi costitutivi
y Attività di interferenza, e non di mera inf‌luenza,
sull’esercizio delle funzioni pubbliche y Conf‌igura-
bilità.
. Perché si conf‌iguri l’esistenza di una associazione se-
greta, ex art. 1, L. 25 gennaio 1982, n. 17 è necessario
che sussista un’attività di interferenza, e non di mera
inf‌luenza, sull’esercizio delle funzioni pubbliche, tale
per cui il sodalizio costituisca un “contropotere” che
adotta di fatto le decisioni che vengono eseguite dagli
organi costituzionali o dalle amministrazioni pubbliche
sui quali interferisce. (Mass. Redaz.) (l. 25 gennaio 1982,
n. 17, art. 1) (1)
(1) Nulla che affronti l’esatta fattispecie. Qualche utile riferimento
in tema di associazioni segrete si rinviene in Cass. pen., sez. II, 3
maggio 1996, n. 4091, in www.latribunaplus.it, che puntualizza come
l’art. 18, comma secondo, Cost., proibisca le associazioni segrete (o
le ramif‌icazioni segrete di associazioni palesi), vale a dire le organiz-
zazioni che nascano e siano volute come occulte nel loro complesso
e nella loro identità sostanziale (indipendentemente dall’eventuale
sopravvenienza di fatti che le rendano di pubblico dominio), qualora
esse ispirino la propria attività allo scopo di incidere direttamente o
indirettamente sullo svolgimento delle funzioni dello Stato o degli
enti pubblici (anche senza f‌ini illeciti o sovversivi).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 40297 del 21 aprile 2017, la sez. I
della Corte di cassazione ha annullato con rinvio l’ordi-
nanza emessa da Tribunale di (omissis) il 27 giugno 2016,
che, annullando soltanto il titolo cautelare emesso in rela-
zione al reato di cui all’art. 12 quinquies L. n. 356 del 1992
(capo B), aveva rigettato l’istanza di riesame proposta da
R.P., confermando l’ordinanza genetica del Gip, che aveva
applicato la custodia cautelare in carcere in relazione ai
reati di: estorsione ai danni di I.V. e F.A.M. (Capo D); par-
tecipazione ad una associazione segreta, ai sensi della c.d.
legge Anselmi n. 17 del 1982, diretta ad interferire sull’e-
sercizio delle funzioni pubbliche di amministrazioni locali
(capo E); turbata libertà degli incanti nel procedimento
di esecuzione immobiliare concernente l’Hotel (omissis)
(capo J); turbata libertà degli incanti aggravata dall’art. 7
L. n. 203/1991, in relazione alla aggiudicazione provvisoria
dell’Hotel (omissis) (capo K); turbata libertà degli incanti
aggravata dall’art. 7 L. n. 203/1991, in relazione alle gare
per la cessione di rami di azienda all’interno del Centro
Commerciale (omissis) (capo M).
La sentenza rescindente rilevava il difetto di motivazio-
ne dell’ordinanza impugnata in ordine ai capi D, E, J e M.
Con ordinanza del 3 ottobre 2017 il Tribunale della li-
bertà di (omissis), in sede di giudizio di rinvio, ha accolto
parzialmente il riesame proposto, annullando l’ordinanza
genetica limitatamente ai capi D, J e M, e confermandola
nel resto.
In particolare, l’imputazione per il reato di associazione
segreta, oggetto esclusivo dell’odierno ricorso, concerne il
capo E): artt. 1 e 2, commi 1 e 2, legge n. 17 del 1982 e 7
legge 203 del 1991: in concorso con numerosi altri soggetti
(M., I., S., In., T., C., Z., S., P., Sc., Po., Ca., Ge. Zerbi, A., Mu.
e Co.), R. avrebbe preso parte ad un’associazione segreta,
occultandone l’esistenza all’interno di associazioni palesi,
tra cui il Circolo (omissis), la (omissis) Onlus, (omissis),
tenendo segrete le reali f‌inalità ed attività sociali, al f‌ine
di porre in essere attività dirette ad interferire sull’eser-
cizio delle funzioni di amministrazioni pubbliche locali,
inf‌luenzandone scelte ed indirizzi, così da consentire al
R. e al tessuto relazionale e coacervo di interessi di cui
egli è portatore, di restare baricentrico nella vita politica
e nella relazione con i membri elettivi degli organi rap-
presentativi e con i dirigenti degli enti, indirizzandone le
determinazioni in maniera osmotica agli interessi ed alle
strategie della ‘ndrangheta di (omissis).
R. sarebbe stato promotore e dirigente dell’associazio-
ne segreta e avrebbe provveduto alla pianif‌icazione dell’at-
tività dell’associazione con riferimento alle iniziative e
agli obiettivi.
2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione R. P.,
mediante proposizione di due distinti ricorsi, deducendo i
seguenti motivi, qui enunciati, ai sensi dell’art. 173 disp. att.
c.p.p., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Ricorso Avv. Fabio Cutrupi
2.1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in rela-
zione all’incompetenza funzionale dell’A.G. di (omissis):
deduce che tra i partecipi all’associazione segreta conte-
stata al capo E sia annoverato il dott G.T., magistrato che
ha esercitato le funzioni giudiziarie nel distretto reggino
dal 1965 al 1990; dalle intercettazioni sarebbe emerso l’in-
teressamento del T. nel trasferimento di una cognata di I.,
altro indagato per la partecipazione alla associazione, ri-
salente al 1987; la doglianza era stata già rigettata dal Gip,
dal Tribunale e dalla Corte di cassazione, in quanto non vi
era prova che il magistrato vi militasse nell’arco temporale
in cui esercitava le funzioni giurisdizionali nel distretto.

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