Corte di Cassazione Penale sez. III, 23 febbraio 2018, n. 8834 (ud. 14 dicembre 2017)

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Rivista penale 4/2018
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 23 FEBBRAIO 2018, N. 8834
(UD. 14 DICEMBRE 2017)
PRES. DI NICOLA – EST. CERRONI – P.M. MARINELLI (CONF.) – RIC. M.
Prostituzione y Tolleranza abituale y Nozione y Re-
quisito dell’abitualità y Imputabilità dell’esercente
di struttura alberghiera y In assenza di specif‌ici ele-
menti probatori dimostrativi della riconducibilità
della condotta di tolleranza alla persona del mede-
simo esercente y Conf‌igurabilità y Esclusione.
. In tema di tolleranza abituale della presenza di pro-
stitute in strutture alberghiere, premesso che trattasi
di reato proprio, del quale può essere soggetto attivo
colui che abbia la gestione di un esercizio alberghiero
o struttura assimilata, e che il requisito dell’abitualità
della tolleranza è da riferirsi al comportamento dell’e-
sercente e non alla frequenza nel locale delle persone
che vi si recano per prostituirsi, deve escludersi che,
in assenza di specif‌ici elementi probatori dimostrativi
della riconducibilità della condotta di tolleranza alla
persona del medesimo esercente, la responsabilità di
quest’ultimo in ordine al reato suddetto possa desu-
mersi dal solo fatto che l’esercizio alberghiero fosse
in effetti frequentato da prostitute per incontri con i
clienti e che, nell’occasione, non si provvedesse rego-
larmente alla loro registrazione. (Mass. Redaz.) (l. 20
febbraio 1958, n. 75, art. 3) (1)
(1) Per un inquadramento del reato in oggetto si veda Cass. pen.,
sez. IV, 15 settembre 2017, n. 42256, in www.latribunaplus.it e Cass.
pen., sez. III, 14 giugno 2017, n. 29586, ibidem. Si veda inoltre Cass.
pen., sez. III, 4 settembre 2015, n. 35964, ibidem, che def‌inisce l’im-
putazione dell’esercente la gestione di un esercizio alberghiero in
base ad una chiara determinazione del luogo e del tempo della con-
dotta. Per un rapporto tra reato di tolleranza abituale della prostitu-
zione e favoreggiamento, si veda Cass. pen., sez. III, 22 maggio 1991,
n. 5556, in questa Rivista 1991, 986.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 29 giugno 2016 la Corte di appello
di Milano ha confermato, per quanto di interesse, la sen-
tenza del 17 luglio 2015 del Tribunale di Milano, in forza
della quale N.M. era stato condannato alla pena, sospesa,
di anni uno mesi sei di reclusione ed euro 1.000 di mul-
ta, per il reato di cui all’art. 3, comma 1 n. 3, nonché 4,
comma 1, n. 7 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, operata
la riduzione per il rito e concesse le attenuanti generiche
prevalenti sull’aggravante ritenuta.
2. Avverso la predetta decisione l’imputato ha proposto,
tramite il difensore, ricorso per cassazione articolato su
tre motivi di impugnazione.
2.1. In particolare, col primo motivo il ricorrente ha
allegato manifesta carenza ed illogicità della motivazione
nella parte in cui era stato riconosciuto l’elemento sog-
gettivo del reato. Al contrario, secondo il ricorrente non
era mai stata raggiunta la prova che costui, gestore di due
strutture alberghiere, fosse stato consapevole della pre-
senza di prostitute nell’albergo, né il nome dell’imputato
era mai stato pronunciato nel corso delle disposte inter-
cettazioni. In ogni caso, non era stato considerato che il
M. poteva essere assente al momento dell’arrivo delle pro-
stituite in albergo, mentre nel provvedimento impugnato
non si dava conto della predetta eccezione difensiva.
Oltre a ciò, quanto alla logicità della decisione, il prov-
vedimento impugnato aveva osservato che nei registri
dell’albergo erano state effettuate solamente otto registra-
zioni di prostitute, e che per ciò solo vi sarebbe stata con-
sapevolezza della loro presenza. Al contrario, la sporadici-
tà delle registrazioni rappresentava un elemento neutro.
2.2. Col secondo motivo il ricorrente ha eccepito la ma-
nifesta illogicità della sentenza quanto all’accertamento
dell’elemento oggettivo del reato. In particolare, dal con-
tenuto dell’intercettazione era emerso che la prostituta
non riceveva i clienti in camera in quanto ciò non le era
consentito, a dimostrazione che non vi era un accordo ge-
nerale sul punto con la struttura alberghiera, e che anzi
l’esercizio della prostituzione non era tollerato.
2.3. Col terzo motivo inf‌ine è stata censurata la mancata
assunzione di prova determinante, in relazione all’omessa
acquisizione del tariffario dell’hotel, che appunto varia-
va da 30 euro f‌ino a 380 euro per notte. Né le prostitute
intercettate avevano mai parlato di accordi in proposito,
mentre la tariffazione del genere era in linea con la cate-
goria dell’hotel, la sua clientela e la sua collocazione geo-
graf‌ica decentralizzata rispetto al territorio del Comune di
Milano. Quest’ultima circostanza in realtà consentiva alla
struttura di porsi come riferimento di coloro che dovevano
assistere i pazienti di un vicino istituto ospedaliero.
Tramite siffatta acquisizione documentale sarebbe sta-
ta così dimostrata l’assenza di trattamenti di favore per le
prostitute ed i loro clienti.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso
dell’annullamento con rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso è fondato.

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