LEGGE 20 febbraio 1958, n. 75 - Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui

Coming into Force19 Marzo 1958
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1958/03/04/058U0075/CONSOLIDATED/20091214
Published date04 Marzo 1958
Enactment Date20 Febbraio 1958
Official Gazette PublicationGU n.55 del 04-03-1958
CAPO I Chiusura delle case di prostituzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

E' vietato l'esercizio di case di prostituzione nel territorio dello Stato e nei territori sottoposti all'amministrazione di autorita' italiane.

Art 2.

Le case, i quartieri e qualsiasi altro luogo chiuso, dove si esercita la prostituzione, dichiarati locali di meretricio a sensi dell'art. 190 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e delle successive modificazioni, dovranno essere chiusi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art 3.

Le disposizioni contenute negli articoli 531 a 536 del Codice penale sono sostituite dalle seguenti:

"E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000, salvo in ogni caso l'applicazione dell'art. 210 del Codice penale:

1) chiunque, trascorso il termine indicato nell'art. 2, abbia la proprieta' o l'esercizio, sotto qualsiasi denominazione, di una casa di prostituzione, o comunque la controlli, o diriga, o amministri, ovvero partecipi alla proprieta', esercizio, direzione o amministrazione di essa;

2) chiunque, avendo la proprieta' o l'amministrazione di una casa od altro locale, li conceda in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione;

3) chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto a un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo, o luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenze, o qualunque locale aperto al pubblico od utilizzato dal pubblico, vi tollera abitualmente la presenza di una o piu' persone che, all'interno del locale stesso, si danno alla prostituzione;

4) chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione, o ne agevoli a tal fine la prostituzione;

5) chiunque induca alla prostituzione una donna di eta' maggiore, o compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicita';

6) chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o comunque in luogo diverso da quello della sua abituale residenza al fine di esercitarvi la prostituzione, ovvero si intrometta per agevolarne la partenza;

7) chiunque esplichi un'attivita' in associazioni ed organizzazioni nazionali od estere dedite al reclutamento di persone da destinate alla prostituzione od allo sfruttamento della prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l'azione o gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni;

8) chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui.

In tutti i casi previsti nel numero 3) del presente articolo, alle pene in essi comminate sara' aggiunta la perdita della licenza d'esercizio e potra' anche essere ordinata la chiusura definitiva dell'esercizio.

I delitti previsti dai numeri 4) e 5), se commessi da un cittadino in territorio estero, sono punibili in quanto le convenzioni internazionali lo prevedano".

Art 4.

La pena e' raddoppiata:

1) se il fatto e' commesso con violenza, minaccia, inganno;

2) se il fatto e' commesso ai danni di persona minore degli anni 21 o di persona in stato di infermita' o minorazione psichica, naturale o provocata;

3) se il colpevole e' un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il marito, il fratello, o la sorella, il padre o la madre adottivi, il tutore;

4) se al colpevole la persona e' stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza, di custodia;

5) se il fatto e' commesso ai danni di persone aventi rapporti di servizio domestico o d'impiego;

6) se il fatto e' commesso da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni;

7) se il fatto e' commesso ai danni di piu' persone.

Art 4.

La pena e' raddoppiata:

1) se il fatto e' commesso con violenza, minaccia, inganno;

2) se il fatto e' commesso ai danni di persona minore degli anni 21 o di persona in stato di infermita' o minorazione psichica, naturale o provocata;

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