Corte di Cassazione Penale sez. III, 13 febbraio 2017, n. 6583 (ud. 23 novembre 2016)

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giur
4/2017 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 13 FEBBRAIO 2017, N. 6583
(UD. 23 NOVEMBRE 2016)
PRES. AMORESANO – EST. DI NICOLA – P.M. POLICASTRO (PARZ. DIFF.) – RIC.
DEL GATTO
Sport y Turbativa nello svolgimento di competi-
zioni agonistiche y Invasione di campo y Scavalca-
mento o forzatura delle recinzioni di separazione
di un impianto sportivo y Reato di cui all’art. 6 bis,
comma 2 della L. n. 401/1989 y Conf‌igurabilità y Ille-
cito amministrativo di cui all’art. 1 septies, comma
1 e 2, D.L. n. 28/2003 y Differenze.
. Ai f‌ini della conf‌igurabilità del reato di cui all’art. 6
bis, comma 2, della legge n. 401/1989, nella parte in cui
si riferisce alla condotta consistente nel superare inde-
bitamente una recinzione o separazione dell’impianto
sportivo, non è necessario che la recinzione o separa-
zione vengano scavalcate o forzate ma è suff‌iciente che
vengano appunto “superate”, quando ciò avvenga in un
contesto di tumultuosità, tale da porre comunque in
pericolo l’interesse tutelato dalla norma, costituito dal
regolare e pacif‌ico svolgimento delle manifestazioni
sportive; il che vale a distinguere l’ipotesi di reato in
questione dall’illecito amministrativo previsto dall’art.
1 septies, commi 1 e 2, del D.L. n. 28/2003, conv. con
modif. in legge n. 88/2003, che sanziona la violazione
dei regolamenti d’uso disciplinanti l’accesso e la per-
manenza negli impianti sportivi e trova quindi applica-
zione solo a fronte di condotte che non si traducano in
fenomeni di violenza o in attività ad essa prodromiche
ma si esauriscano nella mera fruizione della manifesta-
zione sportiva in assenza di un valido titolo di accesso
all’impianto o al settore dell’impianto sportivo nel qua-
le il soggetto viene a trovarsi. (Nella specie, in appli-
cazione di tali principi, la Corte ha ritenuto corretta
l’affermazione di penale responsabilità dell’imputato
in ordine al reato di cui all’art.6 bis, comma 2, della
legge n. 401/1989, essendo risultato il suo avvenuto
passaggio, in difformità del titolo da lui posseduto, da
un settore all’altro dell’impianto sportivo, unitamente
ad un gruppo di circa duecento persone che avevano
tentato di forzare la recinzione, tanto che uno degli
addetti, a fronte del pericolo che nella ressa taluno ri-
portasse lesioni, aveva inf‌ine deciso di aprire le porte
consentendo così che il passaggio potesse liberamente
avvenire). (Mass. Redaz.) (l. 13 dicembre 1989, n. 401,
art. 6 bis; l. 24 aprile 2003, n. 88, art. 1 septies) (1)
(1) Per utili riferimenti sull’argomento si veda Cass. pen., sez. III, 17
novembre 2014, n. 47258, in questa Rivista 2015, 33.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Matteo Del Gatto ricorre per cassazione impugnando
la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di ap-
pello di Genova, in parziale riforma della sentenza emessa
dal G.i.p. del tribunale di Genova in data 6 febbraio 2014,
ha sostituito la pena detentiva di giorni sei di arresto con
quella di euro 1.500 di ammenda e concesso al ricorrente
il benef‌icio della non menzione della condanna in ordine
al reato di cui all’art. 6-bis, comma 2, primo periodo L. 13
dicembre 1989, n. 401 perchè trovandosi in uno dei luoghi
in cui svolgono manifestazioni sportive, precisamente nel
settore gradinata Nord dello Stadio Ferraris di Genova,
superava indebitamente la separazione dell’impianto, por-
tandosi arbitrariamente nel settore “distinti”, conferman-
do nel resto l’impugnata sentenza.
2. Per l’annullamento della quale il ricorrente solleva
tre motivi di impugnazione, sostenuti da memoria e qui
enunciati ai sensi dell’articolo 173 delle disposizioni di
attuazione al codice di procedura penale nei limiti stretta-
mente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la man-
canza nonché la manifesta illogicità della motivazione sul
rilievo che la Corte territoriale avrebbe del tutto omesso
di prendere in esame il secondo motivo dell’appello pro-
posto contro la sentenza resa in primo grado con il quale
si argomentava essere il fatto previsto come illecito am-
ministrativo, in base al combinato disposto dei commi 1)
e 2) dell’art. 1-septies, D.L. n. 28 del 2003, convertito in L.
n. 88 del 2003.
Condivisibile o meno che fosse la deduzione difensiva,
il ricorrente lamenta l’omessa motivazione sul punto, non
potendo sostenersi che il motivo fosse generico o manife-
stamente infondato, sì da farne ritenere o superf‌luo l’esa-
me da parte del giudice d’appello o implicita la reiezione.
2.2. Con un secondo motivo deduce la nullità ex art.
606, comma 1, lett. b) c.p.p. per erronea applicazione della
legge penale, con riferimento agli artt. 1-septies, commi 1)
e 2), L. n. 88 del 2003 e 9 L. n. 689 del 1981.
Osserva che il fatto in contestazione (passaggio da un
settore all’altro di un impianto ove sia in svolgimento una
manifestazione sportiva) è contemplato (e sanzionato)
non dall’art. 6, comma 1, L. n. 401 del 1989, come erro-
neamente ritenuto sia dal primo Giudice, sia dalla Corte
d’appello di Genova, ma da diversa disposizione di Legge,
avente natura amministrativa, ovvero dal combinato di-
sposto dei commi 1) e 2) dell’art. 1-septies, D.L. n. 28 del
2003, convertito in L. n. 88 del 2003 e successive modif‌i-
cazioni.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole dell’er-
ronea applicazione della legge penale, con riferimento
all’art. 6, comma 1, L. n. 401 del 1989.
Afferma che non sono in discussione le modalità di at-
traversamento (passaggio da un settore all’altro dello sta-
dio): non è dunque in discussione che detto passaggio sia
avvenuto attraverso un varco aperto e che, per transitare
dalla gradinata ai distinti, il ricorrente non abbia scavalca-
to o superato o in alcun modo eluso alcun ostacolo f‌isico,
conseguendo da ciò l’inconf‌igurabilità del reato ritenuto
in sentenza per mancanza di tipicità del fatto addebitato.
È pervenuta memoria con la quale il ricorrente ritie-
ne, comunque, applicabile la causa di non punibilità della
particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis c.p.

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