Corte di Cassazione Penale sez. IV, 17 ottobre 2016, n. 43864 (ud. 6 ottobre 2016)

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giur
Rivista penale 12/2016
LEGITTIMITÀ
te, a sé favorevole, del Tribunale di sorveglianza di Torino,
non meglio circostanziato - alcuna alternativa, apprezza-
bile interpretazione a quella correttamente seguita nel
provvedimento impugnato.
3.4. Né è fondata l’osservazione difensiva che il Tri-
bunale non ha spiegato le ragioni della ritenuta compa-
tibilità dell’art. 16, comma 5, D.L.vo n. 286 del 1998 con il
dettato costituzionale e non ha illegittimamente rilevato
la violazione dell’art. 27 Cost. e sollevato la relativa que-
stione di legittimita costituzionale.
Nell’ordinanza si è, infatti, operato coerente richiamo
alla sentenza n. 226 del 2004 della Corte costituzionale,
che ha dichiarato la manifesta infondatezza delle que-
stioni di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 5 e
seguenti, D.L.vo n. 286 del 1998 (sollevate in riferimento
agli artt. 2, 3, 13, 24, 25, comma 2, 27, 97, 101, comma 2,
102, comma l, e 111, commi 1 e 2, Cost.), rilevandosi, in
coerenza con i suoi contenuti, la non pertinenza dei prof‌ili
di illegittimità costituzionale, prospettati sull’errato pre-
supposto che l’espulsione integrasse una sanzione penale,
soggetta, sia sul terreno sostanziale che su quello proces-
suale, alle garanzie stabilite per la pena, invece che natu-
ra atipica priva di contenuto e f‌inalità educative.
4. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con con-
danna del ricorrente al pagamento delle spese processua-
li. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 17 OTTOBRE 2016, N. 43864
(UD. 6 OTTOBRE 2016)
PRES. ROMIS – EST. SERRAO – P.M. SPINACI (DIFF.) – RIC. DE NICOLA
Circolazione stradale y Guida sotto l’effetto di
stupefacenti y Accertamento y Prelievo ematico y
Rif‌iuto di sottoporvisi y Disponibilità al prelievo di
altro liquido biologico y Reato di cui all’art. 187,
comma 8, c.d.s. y Esclusione.
. In tema di guida sotto l’effetto di sostanze stupefa-
centi, pur dovendosi ritenere che il conducente possa
essere sottoposto, senza previo consenso, a prelievo
ematico, ai sensi dell’art. 187, comma 3, c.d.s., anche
quando non vi sia stato un incidente stradale, è tutta-
via da escludere che egli debba rispondere del reato di
cui al comma 8 del medesimo art. 187 qualora rif‌iuti
di sottoporsi al suddetto prelievo acconsentendo però
ad altro prelievo di liquidi biologici (quali, ad esempio,
le urine), che sia suff‌iciente a dimostrare l’eventuale
assunzione dello stupefacente. (Mass. Redaz.) (nuovo
c.s., art. 187) (1)
(1) Conformemente si è espressa Cass. pen., sez. IV, 15 gennaio 2014,
n. 1494, in Arch. giur. circ. 2014, 509. In merito alle modalità di ac-
certamento della guida sotto l’inf‌luenza di sostanze stupefacenti, si
vedano: Cass. pen., sez. IV, 12 febbraio 2013, n. 6995, in Ius&Lex dvd
n. 2/2016, ed. La Tribuna; Cass. pen., sez. IV, 16 dicembre 2009, n.
48004, ibidem e Cass. pen., sez. IV, 28 aprile 2006, n. 14803, in Arch.
giur. circ. 2007, 415.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza in
epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emes-
sa dal Tribunale di Bologna nei confronti di De Nicola
Dimitri, ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 187,
comma 8, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 accertato in Bolo-
gna il 5 novembre 2011.
2. Ricorre per Cassazione Dimitri De Nicola censuran-
do la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
a) inosservanza delle seguenti norme: artt. 13 e 32
Cost., 187, commi 2-bis, 3 e 8, c.d.s., Circolare Min. Inter-
no 16 marzo 2012; art. 25 Trattato di Prum ratif‌icato con
legge 30 giugno 2009, n. 85, art. 51 c.p., nonché vizio di
motivazione sul presupposto che i giudici di merito hanno
sottolineato che l’imputato si fosse rif‌iutato di sottoporsi
al solo prelievo ematico, da ritenersi richiesta illegittima
in quanto restrittiva della libertà personale soggetta ai li-
miti dettati dall’art. 13 Cost. in quanto non rivoltagli in
un contesto di cura e diagnosi. Ritiene il ricorrente che il
rif‌iuto al solo prelievo ematico non si sarebbe posto come
ostacolo all’accertamento del reato di guida sotto l’effetto
di sostanze stupefacenti in quanto le f‌inalità investigati-
ve alle quali è preordinato l’art. 187, comma 3-bis, c.d.s.
avrebbero potuto essere soddisfatte mediante il prelievo
della mucosa, del f‌luido del cavo orale, del sudore, delle
lacrime o delle urine;
b) violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. per
omessa pronuncia in relazione all’istanza di applicazione
della causa di non punibilità per particolare tenuità del
fatto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il fatto è così descritto nella sentenza: gli agenti di
polizia, durante lo svolgimento di un regolare controllo,
avevano fermato l’autovettura condotta dall’imputato;
il conducente era stato invitato a sottoporsi agli accer-
tamenti di routine, sia per il tasso alcolemico (risultato
negativo), sia mediante precursore per le sostanze stupe-
facenti (risultato positivo); il prevenuto era stato invitato
a sottoporsi a successivo prelievo ematico per l’accerta-
mento specif‌ico per verif‌icare lo stato di alterazione psi-
cof‌isica, ma si era rif‌iutato. Dalla scheda clinica redatta
dal medico della struttura sanitaria mobile della Polizia
l’imputato era risultato positivo all’analisi preliminare su
liquido biologico (saliva) ed era stato, pertanto, sotto-
posto a visita medica da parte dello specialista, il quale
aveva riscontrato un comportamento anomalo, pupille mi-
triatiche, atteggiamento teso, irrequietezza di grado lieve
e lieve iperattività; lo stesso De Nicola, all’anamnesi per
l’assunzione di droga, aveva dato risposta positiva ammet-
tendo di aver assunto cannabis e anfetamine.
2. La diversa formulazione dell’art. 187, comma 3, c.d.s.
(«Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia pos-
sibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario
ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducen-
te rif‌iuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia
stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli
ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il

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