Corte di Cassazione Penale sez. I, 5 agosto 2016, n. 34713 (ud. 16 febbraio 2016)

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giur
Rivista penale 10/2016
LEGITTIMITÀ
i relativi crediti siano stati iscritti in bilancio come esigi-
bili, trattandosi, stante l’avvenuta estinzione delle relative
obbligazioni, di un mero artif‌icio contabile, che non incide
minimamente sull’avvenuta consumazione del delitto per
cui si procede. Del resto, come correttamente rilevato la
corte territoriale, anche se tali crediti fossero stati azio-
nati con successo dal curatore fallimentare, in mancanza
di opposizione dei debitori (che, invece, come si evince
dalla motivazione della sentenza oggetto di ricorso, si sono
opposti alle richieste di pagamento del curatore, produ-
cendo le relative quietanze, sottoscritte dall’imputato), si
sarebbe pur sempre trattato di un mero post factum, ri-
spetto all’attività distrattiva, già consumatasi con l’illecita
appropriazione delle somme di denaro da parte dell’am-
ministratore, condotta di per sé foriera di possibile dan-
no per i creditori (cfr., Cass., sez. V, 23 settembre 2010, n.
39635, rv. 248658).
4. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di
cui in premessa va, dunque, dichiarato inammissibile, con
condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pa-
gamento delle spese del procedimento e della somma di
euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto
conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei
motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricor-
rente medesimo immuni da colpa nella determinazione
delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Co-
stituzionale, n. 186 del 13 giugno 2000). (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 5 AGOSTO 2016, N. 34713
(UD. 16 FEBBRAIO 2016)
PRES. SIOTTO – EST. DI TOMASSI – P.M. GIALANELLA (CONF.) – RIC. MASI ED ALTRI
Sicurezza pubblica y Stranieri y Atti di discrimi-
nazione razziale ed etnica y Realizzati da organiz-
zazioni, associazioni, movimenti e gruppi y Che in-
citano alla discriminazione e alla violenza y Reato
ex art. 3/L. 13 ottobre 1975, n. 654 y Conf‌igurabi-
lità y Sussistenza y Organizzazione strutturata in
una aggregazione materiale di persone y Necessità
y Esclusione.
Associazioni sovversive y Elementi costitutivi y
Individuazione y Art. 3/L. n. 654 del 1975 y Modif‌ica
del comma 1, lett. a) dell’art. 3 y Sostituzione della
parola “diffonde” con “propaganda” y Sostituzione
della parola “incita” con “istiga” y Innovazioni so-
stanziali y Esclusione.
Sicurezza pubblica y Stranieri y Atti di incrimi-
nazione razziale ed etnica y Reato ex art. 3/L. 13
ottobre 1975, n. 654 y Opposizione ai diritti di li-
bertà y Di cui all’ art. 21 Cost. y Ex art. 10 Conv. Dir.
dell’uomo y Ex art. 11 Carta dei dir. fondamentali
dell’UE y Contrasto manifesto y Esclusione y Tute-
la incondizionata y Limiti y Rispetto di altri diritti
fondamentali y Pari dignità e protezione sociale y
Obbligatorietà y Rilevanza.
. In tema di discriminazione razziale, non viola i prin-
cipi di materialità e di offensività l’art, 3, comma 3,
della legge 13 ottobre 1975 n. 654, nella parte in cui
attribuisce rilevanza penale ad “ogni organizzazione,
associazione, movimento o gruppo avente tra i propri
scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violen-
za per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”, così
escludendo che sia necessaria, per la conf‌igurabilità
del reato, l’esistenza di una struttura e organizzazione
anche materiale, come invece è richiesto per il delitto
di associazione per delinquere. (Mass. Redaz.) (l. 13
ottobre 1975, n. 654, art. 3) (1)
. La sostituzione, nel comma 1, lett. a), della legge 13
ottobre 1975 n. 654, della parola “diffonde” con quella
“propaganda” e della parola “incita” con quella “istiga”
non comporta, ai f‌ini della conf‌igurabilità del reato,
sostanziali novità rispetto al passato, atteso che, quan-
to all’ “incitamento”, la differenza semantica rispetto
all’ “istigazione” appare del tutto inesistente, mentre,
quanto al “propagandare”, tale condotta si differenzia
soltanto per specif‌icazione da quella costituita dalla
generica “diffusione”, nella quale doveva quindi già
ritenersi compresa, trattandosi di diffusione caratte-
rizzata, f‌in dalla originaria formulazione della norma,
dalla f‌inalità di incitare al mutamento delle idee e dei
comportamenti del pubblico. (Mass. Redaz.) (l. 13 otto-
bre 1975, n. 654, art. 3) (2)
. Le norme incriminatrici di cui all’art. 3 della legge
13 ottobre 1975 n. 654 manifestamente non si pongono
in contrasto con i diritti di libertà previsti dall’art. 21
della Costituzione, dall’art. 10 della Convenzione euro-
pea sui diritti dell’uomo e dall’art. 11 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea, atteso che
tali diritti non sono oggetto di una tutela incondizio-
nata ed illimitata ma incontrano dei limiti costituiti es-
senzialmente dal rispetto di altri diritti fondamentali,
parimenti oggetto di tutela, quali, in particolare, quello
alla pari dignità e protezione sociale, suscettibile di
essere leso da chi giustif‌ichi e promuova l’odio, la xeno-
fobia, l’intolleranza razziale o religiosa ovvero giustif‌i-
chi ed esalti la violenza in funzione di discriminazione
razziale o religiosa; condotte, queste, che costituiscono
anche oggetto di un obbligo internazionale di incrimi-
nazione, derivante dalla Convenzione internazionale
contro la discriminazione adottata dall’assemblea ge-
nerale delle Nazioni unite il 21 dicembre 1965. (Mass.
Redaz.) (l. 13 ottobre 1975, n. 654, art. 3) (3)
(1) Per utili riferimenti in relazione al reato in commento si veda
Cass. pen., sez. I, 23 ottobre 2015, n. 42727, in Ius&Lex dvd n. 2/2016,
ed. La Tribuna. Per una def‌inizione del reato in oggetto si veda Cass.
pen., sez. III, 14 settembre 2015, n. 36906, in questa Rivista 2015,
970. Cfr. per quanto riguarda la rilevanza del vincolo associativo nel
delitto di associazione per delinquere, Cass. pen., sez. VI, 12 ottobre
1998, n. 10725, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna..

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