Corte di Cassazione Penale Sez. II, 14 ottobre 2015, n. 41353 (C.C. 11 giugno 2015)

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12/2015 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 14 OTTOBRE 2015, N. 41353
(C.C. 11 GIUGNO 2015)
PRES. ESPOSITO – EST. VERGA – P.M. GAETA (CONF.) – RIC. P.G. IN PROC. DI
GIACOMO
Misure di prevenzione y Sequestro preventivo y
Conf‌isca y Buona fede del terzo creditore y Bene
sottoposto ad ipoteca y A garanzia di un mutuo ban-
cario y Conf‌igurabilità y Esclusione y Fattispecie in
tema di elusione f‌iscale realizzata tramite richiesta
e concessione di un mutuo bancario garantito da
ipoteca per l’acquisto di un immobile.
. In tema di conf‌isca di prevenzione, la buona fede del
terzo creditore, il quale sia titolare di un diritto di ga-
ranzia sul bene oggetto del provvedimento ablatorio,
non può essere riconosciuta qualora, trattandosi di ipo-
teca iscritta a garanzia di un mutuo concesso da una
banca per l’acquisto del medesimo bene, risulti che
l’istituto di credito abbia agito nella consapevolezza
di consentire la realizzazione di una elusione f‌iscale
(correlata alla indicazione, nell’atto di acquisto, di un
prezzo inferiore a quello effettivo) come pure della non
coincidenza tra l’apparente mutuatario, del tutto privo
di adeguate risorse economiche, e l’effettivo benef‌icia-
rio dell’erogazione, la cui offerta di garanzia, inoltre,
era consistita nel trasferimento del portafoglio titoli
presso l’istituto mutuante, in contrasto con la direttiva
europea in materia di antiriciclaggio. (Mass. Redaz.)
(d.l.vo 6 settembre 2011, n. 159, art. 24; d.l.vo 6 settem-
bre 2011, n. 159, art. 25; d.l.vo 21 settembre 2007, n.
231) (1)
(1) In tema di misure di prevenzione patrimoniali, sulla rilevanza
della buona fede del terzo si vedano Cass. pen., sez. V, 13 febbraio
2015, n. 6449, in Ius&Lex dvd n. 2/2015, ed. La Tribuna; Cass. pen.,
sez. II, 13 marzo 2015, ibidem; Cass. pen., sez. I, 21 gennaio 2009, n.
2501, in questa Rivista 2009, 1478 e Cass. pen., sez. I, 12 aprile 2005,
n. 13413, ivi 2005, 943.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte d’Appello di Torino con provvedimento in data
9 ottobre 2014, pronunciando sui ricorsi proposti avverso il
decreto del Tribunale di Torino del 14 novembre 2011, re-
vocava la misura di prevenzione personale applicata a Di
Giacomo Pio, per difetto di attualità della ritenuta perico-
losità sociale; confermava integralmente la misura di pre-
venzione patrimoniale della conf‌isca di tutti i beni indicati
nell’impugnato decreto del Tribunale di Torino; in acco-
glimento del ricorso proposto dalla Banca del Piemonte
dichiarava opponibile alla presente procedura il credito
ipotecario derivante da mutuo fondiario di cui al rogito
notaio Riccardo Cinque di Torino in data 26 marzo 2008
stipulato tra la banca del Piemonte e Basso Daniela con
ipoteca iscritta sull’immobile, già di proprietà della stessa
Basso e oggetto della misura di prevenzione patrimoniale
della conf‌isca, sito in Moncalieri Via Giuseppe Ungaretti.
Ricorrono per Cassazione avverso l’indicato provvedi-
mento il Procuratore Generale della Repubblica presso la
Corte d’Appello di Torino e Di Giacomo Pio.
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la
Corte d’Appello di Torino censura il provvedimento nella
parte in cui, in riforma del decreto emesso dal Tribunale
ha dichiarato opponibile alla procedura il credito ipote-
cario derivante da mutuo fondiario stipulato tra la Banca
del Piemonte e la Basso con ipoteca iscritta sull’immobile
già di proprietà della Basso. In particolare critica l’affer-
mazione del giudice d’appello laddove ha affermato che la
banca ha dimostrato uno stato soggettivo di buona fede e
di assenza di colpa o negligenza nel corso dell’istruttoria
e nell’erogazione del mutuo a favore della Basso nono-
stante: 1) la stessa Corte d’Appello abbia riconosciuto che
l’intestazione del mutuo alla Basso e non al Di Giacomo
fosse determinata da una prassi di generalizzata elusione
f‌iscale, in ragione della scelta - f‌ittizia e solo formale - del
mutuatario in quello dei coniugi che non fosse già proprie-
tario di abitazione, sì da consentire allo stesso di benef‌i-
ciare delle agevolazioni f‌iscali per l’acquisto di una prima
casa, a prescindere dalla sua formale e personale solvibili-
tà; 2) la Corte territoriale abbia riconosciuto che nel caso
di specie l’erogazione riguardava un immobile il cui prezzo
riportato uff‌icialmente in contratto non corrispondeva a
quello effettivo e che non si era tenuto conto del reddi-
to uff‌iciale del cliente avendo invece fatto riferimento al
reddito e alle garanzie offerte dal coniuge, ancorché non
mutuatario. Inoltre il ricorrente evidenziava come il Tri-
bunale avesse fondato la precedente statuizione di non
opponibilità del credito ipotecario nella circostanza che
nel successivo trasferimento titoli del Di Giacomo presso
la Banca del Piemonte sarebbero state violate le direttive
2007, essendo tale operazione caratterizzata da connotati
tali da far pensare ad un contesto di auto riciclaggio, af-
fermazione che risultava ancor più vera considerando la
provvista proveniente dal Di Giacomo. Rileva la singolarità
della circostanza che la stessa Corte d’Appello sottoscrive
l’affermazione del Tribunale che l’operazione in questione
aveva connotati tali da far pensare ad un contesto di auto
riciclaggio, senza tuttavia pervenire agli esiti conseguenti.
In sintesi lamenta che la Corte d’Appello di Torino ha er-
rato nel ritenere la buona fede dell’istituto bancario consi-
derato che la condotta tenuta era palesemente agevolati-
va della condotta delittuosa del Di Giacomo.
Di Giacomo Pio con ricorso personale presenta censure
che si risolvono nella proposizione di questione di legitti-
mità costituzionale della normativa vigente in tema di mi-
sure di prevenzione patrimoniale. In particolare lamenta
lo squilibrio risultante dal quadro indiziario circoscritto e
ben delimitato temporalmente 2005-2010 e l’estensione del
provvedimento impugnato che coinvolge ogni disponibilità
di carattere patrimoniale pur se acquisita in epoca antece-
dente temporalmente alle contestazioni del procedimento
penale che hanno portato la Procura a richiedere la misura
di prevenzione. In sintesi lamenta che nonostante l’epoca
di commissione dell’unico decisivo reato per il quale il ri-

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