Corte di Cassazione Penale sez. VI, 10 settembre 2015, n. 36656 (ud. 4 giugno 2015)

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Rivista penale 11/2015
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 10 SETTEMBRE 2015, N. 36656
(UD. 4 GIUGNO 2015)
PRES. CONTI – EST. FIDELBO – P.M. FODARONI (CONF.) – RIC. TORTELLO
Pubblico uff‌iciale, incaricato di pubblico ser-
vizio, esercente un servizio di pubblica neces-
sità y Incaricato di pubblico servizio y Rivenditori
autorizzati di valori bollati y Sono tali y Fattispecie
in tema di peculato ravvisabile nell’attività di ri-
scossione di un gestore di tabaccheria abilitato.
. Vanno qualif‌icati come incaricati di pubblico servi-
zio i rivenditori autorizzati di valori bollati, svolgendo
essi un’attività di interesse pubblico consistente nel-
la riscossione di imposte di bollo destinate allo Stato,
con correlata attività di determinazione delle stesse,
sulla scorta di un’autorizzazione rilasciata dalla pub-
blica amministrazione. Commette pertanto peculato il
gestore di tabaccheria abilitato alla riscossione di im-
poste di bollo o di tasse di concessione governativa che
si appropri delle relative somme. (Mass. Redaz.) (c.p.,
art. 314; c.p., art. 358; c.p., art. 646) (1)
(1) Nello stesso senso si vedano Cass. pen., sez. VI, 8 luglio 2013, n.
28974, in questa Rivista 2014, 330 e Cass. pen., sez. II, 3 maggio 2011,
n. 17109, ivi 2011, 928.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d’ap-
pello di Genova ha confermato la sentenza dell’8 marzo
2011 con cui il Tribunale di Imperia aveva condannato
Vittorio Tortello alla pena di due anni e due mesi di reclu-
sione in ordine al reato di peculato, perchè, quale gestore
di una tabaccheria, autorizzata alla riscossione di valori
bollati e generi di monopolio, si appropriava di somme
destinate all’erario per un importo complessivo di euro
11.195,00.
2. L’avvocato Massimo Donzella, nell’interesse dell’im-
putato, ha proposto ricorso per cassazione.
Con il primo motivo deduce l’erronea applicazione
dell’art. 314 c.p. Secondo il ricorrente tra i rivenditori di
valori bollati e l’Ente riscossore intercorre un rapporto di
servizio che colloca il soggetto privato in posizione di com-
partecipe fattivo dell’attività amministrativa, con l’assun-
zione della qualità di agente contabile, nei cui confronti
sussiste un obbligo di restituzione della somma riscossa,
dedotto l’aggio, obbligazione restitutoria di un bene fun-
gibile il cui inadempimento non produce alcuna interver-
sione del possesso. Ne consegue che difetterebbe anche
l’elemento soggettivo del reato. In sostanza, sarebbe ipo-
tizzabile eventualmente il diverso reato di abuso d’uff‌icio,
ma non il peculato.
Con il secondo motivo censura la sentenza per avere
escluso, immotivatamente, l’attenuante di cui all’art. 323-
bis c.p.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è infondato.
3.1. Quanto al primo motivo si osserva che questa Corte
ha già avuto modo di chiarire che i titolari di tabaccheria,
autorizzati alla riscossione di valori per conto dell’Erario,
vanno considerati incaricati di pubblico servizio poiché
essi, per le incombenze loro aff‌idate, subentrano nella
posizione della pubblica amministrazione e svolgono man-
sioni che ineriscono al corretto e puntuale svolgimento
della riscossione medesima (cfr., sez. VI, n. 28974 dell’ 11
giugno 2013, Palumbo, Rv. 255630; sez. II, n. 17109 del 22
marzo 2011, Venturi, Rv. 250315).
In particolare, si è detto che l’art. 1 bis del D.L. 12 lu-
glio 2004, n. 68, convertito con modif‌icazioni dalla legge
30 luglio 2004, n. 191, ha introdotto alcune modif‌iche al
D.P.R. n. 642 del 1972, prevedendo la possibilità di assol-
vere l’imposta di bollo mediante il pagamento ad inter-
mediari convenzionati con l’Agenzia delle Entrate, quali
rilasciano con modalità telematiche un apposito contras-
segno che sostituisce a tutti gli effetti le marche da bollo.
Tale possibilità è stata estesa alle tasse di concessione
governativa, nei casi in cui le stesse sono assolte tramite
marche da bollo, dall’art. 7 del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito con modif‌icazioni dalla legge 31 marzo 2005, n.
43. Sulla base di tale normativa i rivenditori di valori bolla-
ti, autorizzati ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 642 del 1972,
possono aderire alla apposita convenzione con l’Agenzia
delle Entrate e vengono autorizzati dalla predetta Agenzia
allo svolgimento del servizio all’esito delle verif‌ica della
copertura f‌ideiussoria prestata.
Ne consegue che rivenditori autorizzati di valori bolla-
ti, svolgendo un’attività di interesse pubblico, consistente
nella riscossione di imposte di bollo destinate allo Stato
e sulla scorta di una autorizzazione della pubblica am-
ministrazione con la correlata attività di determinazione
dell’imposta, siano da considerare, quanto meno, incarica-
ti di un pubblico servizio, secondo una linea interpretativa
conforme a quanto già statuito da questa Corte nella deci-
sioni sopra citate.
Pertanto, del tutto correttamente la Corte territoriale
ha ritenuto che l’imputato rivestisse la qualità di incari-
cato di pubblico servizio e che appropriandosi delle som-
me destinate all’Erario si sia reso responsabile del reato
di peculato, dovendo escludersi che nella specie possa
ipotizzarsi il diverso e residuale reato di abuso d’uff‌icio.
Infatti, il denaro versato dal contribuente o dal privato al
pubblico uff‌iciale e da quest’ultimo riscosso nell’interesse
della pubblica amministrazione, diventa di pertinenza di
quest’ultima - e quindi publica pecunia - al momento della
riscossione. Ciò si verif‌ica anche quando si tratti di obbli-
gazione di quantità, cui l’esattore sia tenuto verso l’ente
impositore. Pertanto, l’imputato ha commesso il delitto di
peculato appropriandosi delle somme destinate all’Erario,
divenendo tali somme di pertinenza dell’amministrazione
al momento del loro versamento nelle mani del gestore
della tabaccheria autorizzata alla riscossione dei valori
bollati.

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