Corte di Cassazione Penale sez. II, 16 aprile 2015, n. 15781 (ud. 26 marzo 2015)

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giur
Rivista penale 9/2015
CONTRASTI
so motivazionale, di giungere (eventualmente) al medesimo
"risultato" della sentenza che, in parte, si annulla.
L’annullamento riguarda i reati di cui ai capi 32, 34, 35
e 40, tutti relativi a condotte aventi ad oggetto solo "dro-
ghe leggere", ed è limitato alle frazioni di pena a suo tem-
po aggiunte a titolo di continuazione alla pena-base.
14.2. Nel resto il ricorso va, per le ragioni sopra esposte,
rigettato.
Va da sé che, in merito alla affermazione di responsa-
bilità del Sebbar con riferimento ai capi sopra indicati,
la sentenza di merito deve ritenersi passata in giudicato,
come - a fortiori - per i fatti di cui ai capi diversi da quelli
sopra elencati (appunto 32, 34, 35, 40).
Il giudice del rinvio, in altre parole, dovrà limitarsi a
rideterminare il trattamento sanzionatorio in conseguen-
za del disposto annullamento e, di rif‌lesso, il trattamen-
to sanzionatorio "f‌inale", quale effetto del nuovo calcolo
della pena per il reato continuato. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 16 APRILE 2015, N. 15781
(UD. 26 MARZO 2015)
PRES. ESPOSITO – EST. RAGO – P.M. IZZO (DIFF.) – RIC. A.L. ED ALTRI
Illecita concorrenza con minaccia o violen-
za y Elemento oggettivo y Atti di concorrenza con
violenza o minaccia y Comportamenti violenti o
intimidatori y Idonei ad impedire al concorrente
l’esercizio della propria attività produttiva y Con-
f‌igurabilità.
Turbata libertà degli incanti y Impedimento e
turbamento della gara y Concorso con il reato di
illecita concorrenza con violenza o minaccia y Sus-
sistenza y Condizioni.
Illecita concorrenza con minaccia o violenza y
Reato di estorsione y Concorso y Sussistenza y Con-
dizioni.
. Ai f‌ini della conf‌igurabilità del reato di cui all’art. 513
bis c.p. (illecita concorrenza con minaccia o violenza),
avuto riguardo tanto alla legge n. 287/1990, recante
“norme sulla tutela della concorrenza e del mercato”
quanto all’art. 2598 c.c. che, in aggiunta alle previsioni
specif‌iche di cui ai nn. 1 e 2, indica genericamente, al
n. 3, come concorrenza sleale quella di chi “si vale di-
rettamente o indirettamente di ogni altro mezzo non
conforme ai principi della correttezza professionale e
idoneo a danneggiare l’altrui azienda”, deve ritener-
si che costituiscano atti di concorrenza penalmente
sanzionabili, se commessi con violenza o minaccia,
tutti quegli atti sia “attivi” che “impeditivi” dell’altrui
concorrenza che siano idonei a falsare il mercato e a
consentire al loro autore di acquisire, in danno degli
altri imprenditori, illegittime posizioni di vantaggio sul
libero mercato. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 513 bis; c.c.,
art. 2598) (1)
. Si verif‌ica il concorso tra il reato di cui all’art. 353 c.p.
(turbata libertà degli incanti) e quello di cui all’art. 513
bis c.p. (illecita concorrenza con violenza o minaccia)
ogni qual volta un imprenditore costringa, con violenza
o minaccia, altri imprenditori a non partecipare a gare
pubbliche. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 353; c.p., art. 513
bis) (2)
. È conf‌igurabile il concorso tra il reato di illecita con-
correnza con violenza o minaccia (art. 513 bis c.p.) e
quello di estorsione (art. 629 c.p) qualora un impren-
ditore costringa, con violenza o minaccia, altri impren-
ditori ad acquistare solo la sua merce e non quella dei
suoi concorrenti. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 513 bis; c.p.,
art. 629) (3)
(1) Nella giurisprudenza della S.C. vi è contrasto in ordine a quale
sia la condotta materiale oggetto del reato di cui all’art. 513 bis c.p..
Seguono l’indirizzo di cui in massima: Cass. pen., sez. III, 27 novem-
bre 2008, n. 44169, in questa Rivista 2009, 1025; Cass. pen., sez. II,
13 aprile 2005, n. 13691, ivi 2006, 353 e Cass. pen., sez. I, 24 maggio
2005, n. 19713, ivi 2006, 856, secondo cui il reato de quo si realizza sia
quando la violenza o la minaccia sono esercitate in maniera diretta
contro l’imprenditore concorrente, sia quando il f‌ine del controllo o
del condizionamento delle attività commerciali, industriali o produt-
tive sia perseguito indirizzando la violenza o la minaccia su sogget-
ti terzi comunque legati, come clienti o collaboratori, da rapporti
economici o professionali con l’imprenditore concorrente. Secondo
l’orientamento più recente e maggioritario, invece, l’elemento ogget-
tivo del reato consiste nella repressione delle sole condotte illecite
tipicamente concorrenziali (quali il boicottaggio, lo storno dei dipen-
denti, il rif‌iuto di contrattare, etc.) realizzate con atti di coartazione
che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale, mentre restano
esclusi dalla fattispecie astratta gli atti intimidatori che siano f‌ina-
lizzati a contrastare od ostacolare l’altrui libera concorrenza, relati-
vamente ai quali possono conf‌igurarsi altre e diverse ipotesi di reato.
In tal senso, si vedano Cass. pen., sez. II, 4 luglio 2014, n. 29009, ivi
2014, 781 e Cass. pen., sez. I, 17 febbraio 2012, n. 6541, ivi 2013, 721.
(2) Per una def‌inizione del reato di cui all’art. 353 c.p., si rimanda a
Cass. pen., sez. VI, 15 dicembre 1997, n. 11483, in questa Rivista 1998,
31. Delineano, invece, il reato di illecita concorrenza con violenza o
minaccia, Cass. pen., sez. VI, 13 gennaio 2009, n. 1089, ivi 2010, 192
e Cass. pen., sez. II, 3 luglio 2001, n. 26918, ivi 2002, 272. In dottrina,
utile è la consultazione dei commenti giurisprudenziali agli artt. 353
e 513 bis c.p. contenuti in L. ALIBRANDI, Codice penale, collana I
codici commentati, ed. La Tribuna, Piacenza 2015.
(3) Nello stesso senso di cui in massima, v. Cass. pen., sez. II, 6 feb-
braio 2014, n. 5793, in questa Rivista 2014, 951, secondo cui "Il delitto
di illecita concorrenza con violenza o minaccia concorre e non è as-
sorbito nel reato di estorsione, trattandosi di fattispecie preordinate
alla tutela di beni giuridici diversi: la disposizione di cui all’art. 513
bis c.p. ha come scopo la tutela dell’ordine economico e, quindi, del
normale svolgimento delle attività produttive a esso inerenti, mentre
il reato di estorsione tende a salvaguardare prevalentemente il patri-
monio dei singoli.". Ammette il concorso formale fra i reati suddetti,
ove ricorrano gli elementi costitutivi di entrambi i delitti, Cass. pen.,
sez. I, 23 giugno 2010, n. 24172, ivi 2011, 946.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
(Omissis)
8.2. capo sub 20 (art. 513 bis c.p.): per tale imputazione
sono stati condannati sia I.F. che S.N. per avere compiuto
atti di concorrenza sleale costringendo gli imprenditori

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