Corte di cassazione penale sez. I, 18 dicembre 2013, n. 51091 (c.c. 21 novembre 2013)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 2/2014
LEGITTIMITÀ
fatto) è stata ritenuta consentita alla luce della effettività
dei poteri difensivi, invece indebitamente compressi.
Si è dunque prodotta la nullità denunciata dalla parte.
È peraltro innegabile, secondo la costante giurispruden-
za di legittimità (vedi, fra le molte, sez. V, sentenza n. 18351
del 17 febbraio 2012 ud. (dep. 14 maggio 2012) Rv. 252680),
che detta nullità deve essere immediatamente dedotta dalla
parte presente, ai sensi dell’art. 182 c.p.p., comma 2, con la
conseguenza che in caso contrario essa è sanata.
Infatti, il disposto dell’art. 180 c.p.p., secondo cui la nul-
lità di ordine generale verif‌icatasi nel corso del giudizio è
deducibile dalla parte, dopo la deliberazione della sentenza
del grado successivo, trova un limite nel disposto dell’art.
182 c.p.p., comma 2, il quale prevede una eccezione alla re-
gola della deducibilità appena illustrata, con riferimento al
caso in cui la parte assista al compimento dell’atto nullo.
Per tale ipotesi è sancito che la parte, se non può essere
eccepire la nullità prima del compimento dell’atto stesso,
deve farlo immediatamente dopo.
Nel caso di specie, il difensore che partecipò alla di-
scussione aveva proprio tale spazio processuale per for-
mulare l’eccezione di nullità, e deve ritenersi che lo abbia
utilmente valorizzato nei limiti in cui gli era consentita
la interlocuzione, con la conseguenza che non è decaduto
dalla possibilità di ulteriore deduzione.
Egli infatti, come si evince a f. 24 del fascicolo conte-
nente il verbale di udienza del 13 ottobre, “insistette” per la
escussione dei testi indotti nella lista e successivamente,
con i motivi di appello, reiterò la doglianza, sollecitando la
rinnovazione della istruttoria dibattimentale.
Ne consegue che la lesione dei diritti difensivi con-
cretizzatasi nel giudizio di primo grado, pur non idonea a
determinare la nullità della sentenza di primo grado per la
mancata dimostrazione che la decisione del giudice abbia
prodotto effetti decisivi sulla correttezza di quella, avrebbe
dovuto indurre il giudice dell’appello ad accogliere la istan-
za di rinnovazione della istruttoria dibattimentale per la
escussione dei testi indicati dalla difesa a completamento
del necessario contraddittorio o comunque a provvedere in
tal senso di uff‌icio ai sensi dell’art. 603 c.p.p., comma 3.
E per consentire tale incombente la decisione impu-
gnata deve essere annullata.
Gli ulteriori motivi restano assorbiti. (Omissis)
coRte di cassazione penale
sez. i, 18 dicembRe 2013, n. 51091
(c.c. 21 novembRe 2013)
pRes. GioRdano – est. sandRini – p.m. montaGna (conf.) – Ric. pG. in
pRoc. mascetti
Giudizio per decreto y Opposizione y Con richiesta
di oblazione y Potere del giudice di modif‌icare la qua-
lif‌icazione giuridica del fatto y Ammissibilità y Fatti-
specie in tema di detenzione di un fucile da caccia.
. In tema di procedimento per decreto, qualora, con
la tempestiva e rituale dichiarazione di opposizione,
venga avanzata domanda di oblazione, in riferimento al
fatto così come giuridicamente qualif‌icato nel decreto,
non resta per ciò precluso l’esercizio, da parte del giu-
dice, del potere – dovere di verif‌icare la correttezza di
detta qualif‌icazione e, in caso di esito negativo di tale
verif‌ica, di dichiarare l’inammissibilità della domanda
e di dar luogo, quindi, alla revoca del decreto ed alla
conseguente instaurazione del giudizio ordinario. (Nel-
la specie, in applicazione di tale principio, la Corte, ac-
cogliendo il ricorso del procuratore generale, ha annul-
lato senza rinvio la sentenza con la quale il giudice per
le indagini preliminari, non rilevando la erroneità della
qualif‌icazione giuridica del fatto costituito dalla illega-
le detenzione di un fucile da caccia come contravven-
zione ex art. 697 c.p. anziché come delitto ex artt. 2 e 7
della legge n. 895/1957, aveva dichiarato estinto il reato
per intervenuta oblazione). (Mass. Redaz.) (c.p.p., art.
464; c.p.p., art. 516; c.p., art. 697; l. 2 ottobre 1967, n.
895, art. 2; l. 2 ottobre 1967, n. 895, art. 7) (1)
(1) In senso contrario alla pronuncia in commento si veda Cass.
pen., sez. III, 21 gennaio 2009, P.G. in proc. Pettine ed altro, in questa
Rivista 2010, 95, secondo la quale, in tema di opposizione a giudizio
penale, non è consentito al giudice riqualif‌icare il fatto contestato,
essendo quest’ultima una possibilità ammessa solo nel caso in cui
il decreto penale venga revocato e si introduca un giudizio (imme-
diato, abbreviato, di applicazione della pena) sul merito della conte-
stazione. Nello stesso senso della massima in commento si vedano
Cass. pen., sez. I, 24 aprile 2008, Stolfa, ivi 2009, 391 e Cass. pen., sez.
III, 31 marzo 2005, Pillini ed altro, ivi 2006, 218.
svolGimento del pRocesso
1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la
Corte d’Appello di Roma ricorre per cassazione, con unico
motivo, avverso la sentenza del 30 gennaio 2013 con cui il
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Fro-
sinone, a seguito di opposizione a decreto penale di con-
danna proposta dall’imputato Mascetti Magliocco Marco,
ha dichiarato estinto per intervenuta oblazione ex art. 162
bis c.p. il reato di detenzione presso l’abitazione dell’im-
putato di un fucile da caccia tipo doppietta cal. 12 marca
Pedretti, in assenza della prescritta denuncia all’Autorità,
accertato in Ceprano il 24 maggio 2012 e rubricato come
violazione dell’art. 697 c.p.
Il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applica-
zione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui
si deve tenere conto nell’applicazione della legge penale,
e in particolare degli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967, 162
bis e 697 c.p., 6 legge n. 152 del 1975, per avere il GIP er-
roneamente ritenuto che la condotta ascritta la Mascetti
integri la fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 697
c.p. anziché il delitto di cui agli artt. 2 e 7 legge n. 895
del 1967 (per il quale non è ammessa oblazione), pur
essendo il fucile da caccia oggetto di illecita detenzione
un’arma comune da sparo; il ricorrente lamenta altresì
l’omessa conf‌isca obbligatoria del fucile, prevista a titolo
di misura di sicurezza dall’art. 6 legge 152/75 per tutti i
reati concernenti le armi; chiede pertanto l’annullamento

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