Corte di cassazione penale sez. VI, 4 maggio 2015, n. 18457 (ud. 30 ottobre 2014)

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Rivista penale 7-8/2015
Legittimità
corte dI cassazIone penale
sez. vI, 4 MaggIo 2015, n. 18457
(ud. 30 ottobre 2014)
pres. garrIbba – est. dI stefano – p.M. geracI (dIff.) – rIc. r.s.p.
Pubblico uff‌iciale, incaricato di pubblico
servizio, esercente un servizio di pubblica ne-
cessità y Pubblico uff‌iciale y Impiegato addetto al
servizio di raccolta del risparmio presso un uff‌icio
postale y È tale y Esclusione y Fattispecie in tema di
reato di appropriazione indebita di dipendente di
Poste italiane appropriatosi di un buono fruttifero
datogli in consegna dal titolare per conteggiare i
relativi interessi.
. Non riveste la qualità di incaricato di pubblico ser-
vizio (né, tanto meno, quella di pubblico uff‌iciale) il
dipendente di Poste Italiane s.p.a. che sia addetto ai
servizi di bancoposta, essendo questa un’attività di tipo
esclusivamente privatistico, equiparabile, come tale,
a quella del tutto analoga svolta da qualsiasi istituto
bancario, come si desume anche dalla specif‌ica disci-
plina dettata dal D.P.R. 14 marzo 2001 n. 144, recante
norme sui servizi di bancoposta, senza che possa rile-
vare, in contrario, il disposto di cui all’art 2 del D.L.vo
n. 184/1999, nella parte in cui dispone che la Cassa
depositi e prestiti “si avvale di Poste italiane s.p.a. per
la raccolta di risparmio attraverso libretti di risparmio
postale e buoni postali fruttiferi”, atteso, per un verso,
che tale norma implica soltanto che Poste italiane
s.p.a. operi “per conto” ma non “in nome” della Cassa
depositi e prestiti; per altro verso, che anche quest’ul-
tima è stata trasformata, con il D.L. n. 269/2003, conv.
con modif. in legge n. 326/2003, in società per azioni e
la sua posizione è equiparabile a quella di un comune
titolare di azioni, non implicante diretti rapporti con la
clientela, la quale ha rapporti, regolati esclusivamente
dal diritto civile, solo con Poste italiane s.p.a. (Nella
specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ri-
tenuto che rientrasse nelle previsioni di cui all’art. 646
e non in quelle di cui all’art. 314 c.p. la condotta di un
dipendente di Poste italiane il quale si era appropriato
di un buono fruttifero che gli era stato dato in consegna
dal titolare per conteggiare i relativi interessi). (Mass.
Redaz.) (c.p., art. 314; c.p., art. 357; c.p., art. 646) (1)
(1) In senso difforme si esprimono Cass. pen., sez. VI, 15 settembre
2010, n. 33610, in questa Rivista 2011, 1056; Cass. pen., sez. VI, 7 set-
tembre 2004, n. 36007, ivi 2005, 1411 e Cass. pen., sez. VI, 17 maggio
2001, n. 20118, in Ius&Lex dvd n. 2/2015, ed. La Tribuna, che consi-
derano pubblici uff‌iciali, tutti gli addetti ai servizi postali, quindi, an-
che coloro che svolgono l’attività contabile nel settore della raccolta
del risparmio attraverso i libretti postali e i buoni postali fruttiferi;
le ultime due citate, in particolar modo, sottolineano che tale quali-
f‌ica è attribuibile in forza della trasformazione dell’amministrazione
postale in ente pubblico economico, attuata con il D.L. 1 dicembre
1993, n. 487, convertito con modif‌icazioni nella L. 29 gennaio 1994, n.
71 e la successiva acquisizione della forma della società per azioni di
svolgIMento del processo
1. La Corte di Appello di Torino con sentenza del 27
novembre 2012 confermava la sentenza del Tribunale di
Torino del 16 aprile 2010 che condannava R.S.P. per i reati
di peculato e falso materiale.
2. Secondo i giudici di merito, il predetto, direttore di
un uff‌icio postale in Torino, si appropriava di un buono
fruttifero del valore di Euro 3000 circa che sottraeva da
altri titoli consegnatigli da tale P.M. per conteggiare i re-
lativi interessi.
3. La responsabilità era ritenuta in base alle dichiara-
zioni della persona offesa che aveva consegnato titoli per
88 milioni al ricorrente che, però, ne aveva conteggiati
solo 83, al successivo incasso del titolo mancante con la
falsa f‌irma della P., agli esiti delle indagini interne della
amministrazione postale.
4. R.S. ha proposto ricorso con atto a propria f‌irma
sviluppando un unico ampio motivo con il quale deduce la
violazione di legge ed il vizio di motivazione. In particolare
contesta la adeguatezza della motivazione che sia basata
su mera ipotesi ovvero prove contraddittorie, e ripercorre il
materiale probatorio utilizzato dai giudici di merito per ri-
levarne la inidoneità al f‌ine di dimostrare la colpevolezza.
MotIvI della decIsIone
5. La sentenza deve essere annullata senza rinvio in
quanto, dovendo essere il fatto di cui al capo a) essere
correttamente qualif‌icato quale appropriazione indebita
ex art. 646 c.p., e tenuto conto della pena edittale previ-
sta per il reato di falso di cui al capo b), entrambi i reati
contestati sono prescritti.
6. Va premesso che i motivi sviluppati dalla parte non
possono trovare accoglimento in quanto richiedono una
nuova valutazione del materiale probatorio per giungere
ad una diversa decisione rispetto a quella del giudice
di merito, così invocando l’esercizio di poteri che non
competono al giudice di legittimità che può esaminare la
motivazione solo sotto i prof‌ili della completezza e della
assenza di vizi logici.

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