Corte di cassazione penale sez. IV, 16 febbraio 2015, n. 6740 (ud. 3 febbraio 2015)

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giur
Rivista penale 4/2015
LEGITTIMITÀ
carattere di eccezionalità ed imprevedibilità, situazione
non ravvisabile nella specie (sez. IV, sentenza n. 43988 del
2013). Le statuizioni civili della sentenza, pertanto, vanno
confermate, eccetto che per le posizioni dello Stanziano e
del Sossi, nei confronti dei quali le medesime vanno annul-
late con rinvio al giudice civile. (Omissis)
COrte dI CASSAzIOne penALe
Sez. IV, 16 febbrAIO 2015, n. 6740
(ud. 3 febbrAIO 2015)
preS. zeCCA – eSt. SerrAO – p.m. rOmAnO (COnf.) – rIC. mAzzOLenI
Guida in stato di ebbrezza y Accertamento y Mo-
dalità y Alcoltest y Rif‌iuto di sottoporsi all’alcoltest
y Prescrizione del reato y Conf‌isca del veicolo y Man-
cata impugnazione della parte relativa soltanto a
questo punto y Applicabilità della conf‌isca y Sus-
sistenza y Ragioni.
. L’intervenuta declaratoria di prescrizione, all’esito del
giudizio d’appello, del reato di cui all’art. 186, comma
7, C.d.S. (rif‌iuto del conducente di sottoporsi all’accer-
tamento del tasso alcolemico), per il quale era stata
pronunciata sentenza di condanna in primo grado, non
comporta la revoca della conf‌isca del veicolo, prevista
come obbligatoria dalla citata disposizione normativa,
quando, non essendo stata impugnata la sentenza di
primo grado in punto di ritenuta sussistenza del reato,
quest’ultima debba essere considerata come def‌initiva-
mente accertata. (Nella specie, l’appello proposto dal-
l’imputato aveva avuto ad oggetto soltanto la mancata
conversione della pena detentiva nella corrispondente
sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art. 53 della legge 24
novembre 1981 n. 689). (Mass. Redaz.) (nuovo c.s., art.
186; c.p., art. 240; l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 53)
(1)
(1) Nello stesso senso della pronuncia in commento si veda Cass.
pen., sez. IV, 7 ottobre 2013, n. 41415, in Arch. giur. circ. 2014, 251.
Sulla natura della conf‌isca del veicolo per l’ipotesi qui considerata si
veda Cass. pen., sez. un., 18 giugno 2010, n. 23428, ivi 2011, 422.
SVOLgImentO deL prOCeSSO
1. La Corte di Appello di Brescia, con sentenza del 26
maggio 2014, ha dichiarato non doversi procedere per
estinzione del reato, in quanto prescritto, nei confronti
di Mazzoleni Pietro, imputato del reato di cui all’art. 186,
comma 7, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, commesso in data
11 ottobre 2008, e condannato dal Tribunale di Bergamo
il 16 giugno 2011 alla pena di mesi due di arresto ed euro
1.000,00 di ammenda con sanzione accessoria della so-
spensione della patente di guida per un anno e conf‌isca
del veicolo in sequestro.
2. Pietro Mazzoleni ricorre per cassazione censurando
la sentenza impugnata con unico motivo per l’omessa pro-
nuncia della restituzione all’avente diritto del veicolo tg.
CD368FM, conf‌iscato per ordine del Tribunale di Bergamo
con la sentenza di primo grado.
mOtIVI deLLA deCISIOne
1. Il ricorso è infondato.
2. La questione posta dal ricorso riguarda la possibilità
o meno di procedere alla revoca del provvedimento di con-
f‌isca del veicolo, disposta a seguito di condanna in primo
grado, qualora il giudizio di appello si concluda con la pro-
nuncia di estinzione del reato per decorso del termine di
prescrizione.
2.1. È bene, in primo luogo, ricordare in linea di prin-
cipio che l’obbligatorietà della conf‌isca deve intendersi
limitata alla previsione dell’art. 240, secondo comma, c.p.,
vale a dire ai casi in cui le cose oggetto del reato abbiano
un carattere intrinsecamente criminoso, con esclusione di
qualsiasi destinazione consentita dalla legge, non poten-
dosi in astratto considerare tale il veicolo condotto da per-
sona che abbia rif‌iutato di sottoporsi al test alcolimetrico,
in quanto l’illiceità riguarda la condotta e non la cosa servi-
ta per commettere il reato. Diversamente da quanto previ-
sto dal previgente art. 132 D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393,
nonché dallo stesso art. 186 D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 al
momento della sua entrata in vigore, con l’emanazione del
decreto legge 23 maggio2008, n. 92, conv. con modif‌icazioni
dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, vigente all’epoca del fatto
qui in esame, era stata, tuttavia, introdotta l’obbligatorietà
della conf‌isca del veicolo: in particolare, la conf‌isca del
veicolo con il quale era stato commesso il reato doveva es-
sere sempre disposta, con la sentenza di condanna ovvero
di applicazione della pena a richiesta delle parti, ai sensi
dell’art. 240, secondo comma, c.p., in base alle modif‌iche
apportate dal citato testo normativo all’art. 186, comma 2,
lett.c) c.d.s., al quale rimanda quanto alle modalità appli-
cative della misura di sicurezza l’art. 186, comma 7, c.d.s.
2.2. Ma la Corte Costituzionale, con sentenza n. 196 del
26 maggio 2010, n. 196, ha dichiarato l’illegittimità costitu-
zionale dell’art. 186, comma 2, lett. c) c.d.s. limitatamente
alle parole «ai sensi dell’articolo 240, secondo comma,
del codice penale», così espungendo dall’ordinamento,
seppure al dichiarato f‌ine di escludere la retroattività
della misura di sicurezza in linea con i principi derivanti
dall’art. 7 CEDU, il richiamo alle ipotesi di conf‌isca obbli-
gatoria legate all’intrinseca illiceità del bene che è servito
per commettere il reato. Anche alla luce di tale pronun-
cia deve, dunque, applicarsi la disciplina della misura di
sicurezza patrimoniale secondo la disposizione dell’art.
200 c.p., in forza della quale «le misure di sicurezza sono
regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applica-
zione», secondo la differente regola posta dai commi se-
condo e terzo dell’art.25 Cost. in tema di sanzione penale
e di misura di sicurezza.
2.3. La pronuncia con la quale è stata applicata la conf‌i-
sca del veicolo reca la data del 16 giugno 2011 ed a tale
data l’art. 186, comma 7, c.d.s. prevedeva, ma prevede tut-
t’ora, che «La condanna per il reato di cui al periodo che
precede comporta la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida per un periodo
da sei mesi a due anni e della conf‌isca del veicolo con le
stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera
c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla

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