Corte di cassazione penale sez. II, 20 gennaio 2015, n. 2483 (c.c. 21 otto bre 2014)

Pagine251-254
251
giur
Rivista penale 3/2015
LEGITTIMITÀ
rispetto delle sue disposizioni ma non anche un suo con-
trollo puntuale riferito alle Singole lavorazioni. Si tratta di
questione già affrontata da questa Corte che ha risposto
in termini chiari sulla ovvia lettura delle disposizioni che
disciplinano la data f‌igura professionale.
“Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, oltre ai
compiti che gli sono aff‌idati dall’art. 5 D.L.vo n. 494 del
1996, ha una autonoma funzione di alta vigilanza che ri-
guarda la generale conf‌igurazione delle lavorazioni, e non
anche il puntuale controllo, momento per momento, delle
singole attività lavorative, che è demandato ad altre f‌igure
operative (datore di lavoro, dirigente, preposto). (Fatto
commesso prima dell’entrata in vigore del D.L.vo n. 81
del 2008 e del D.L.vo n. 106 del 2009). (sez. IV, n. 18149
del 21 aprile 2010 - dep. 13 maggio 2010, Cellie e altro,
Rv. 247536)... Tale disciplina conferma che la funzione di
vigilanza è “alta” e non si confonde con quella operativa
demandata al datore di lavoro ed alla f‌igure che da esso
ricevono poteri e doveri: il dirigente ed il preposto. Tanto
è vero che il coordinatore articola le sue funzioni in modo
formalizzato: contestazione scritta alle imprese delle irre-
golarità riscontrate per ciò che riguarda la violazioni dei
loro doveri “tipici”, e di quelle afferenti all’inosservanza
del piano di sicurezza e di coordinamento; indi segnala-
zione al committente delle irregolarità riscontrate. Solo in
caso di imminente e grave pericolo direttamente riscon-
trato è consentita la immediata sospensione dei lavori. Ap-
pare dunque chiara la rimarcata diversità di ruolo rispetto
al datore di lavoro delle imprese esecutrici: un ruolo di
vigilanza che riguarda la generale conf‌igurazione delle la-
vorazioni e non la puntuale stringente vigilanza, momento
per momento, demandata alle f‌igure operative (datore di
lavoro, dirigente, preposto).
Alla luce di tali principi, per comprendere se l’evento
illecito coinvolga la responsabilità del coordinatore…,
occorre analizzare le caratteristiche del rischio dal quale
è scaturita la caduta. Occorre cioè comprendere se si tratti
di un accidente contingente, scaturito estemporaneamente
dallo sviluppo dei lavori, come tale aff‌idato alla sfera di con-
trollo del datore di lavoro o del suo preposto; o se invece
l’evento stesso sia riconducibile alla conf‌igurazione com-
plessiva, di base, della lavorazione: in tale ambito al coor-
dinatore è aff‌idato il formalizzato, generale dovere di alta
vigilanza di cui si è ripetutamente detto: dovere che non im-
plica, normalmente, la continua presenza nel cantiere con
ruolo di controllo sulle contingenti lavorazioni in atto.”.
Già da quanto sopra riportato risulta evidente che l’in-
cidente è occorso in occasione di una lavorazione non con-
forme alle previsioni e, comunque, di carattere contingente
in quanto relativa alla correzione di un errore di montaggio
- pur se di parla di abituali irregolarità non si cita affatto
come frequente la modalità di lavorazione con scala - va
considerato cosa la Corte di Appello abbia ritenuto indicati-
vo della responsabilità del ricorrente nel caso di specie.
Innanzitutto fa rientrare la attività svolta dalla vittima
nell’ambito, comunque, delle sue abituali mansioni, ma è
questione che risolve il tema della responsabilità del sog-
getto addetto al controllo costante e non il ruolo di Lonati.
Osserva la Corte di Appello che nel cantiere si riscon-
travano problemi nella predisposizione dei ponteggi che
il ricorrente aveva, comunque, prontamente comunicato;
ma non indica in che modo la sua condotta abbia avuto
eff‌icacia causale non indicando affatto l’uso della scala
come mezzo abituale di realizzazione delle opere (tanto
che le segnalazioni di Lonati riguardavano il ponteggio
male realizzato e non il fatto delle lavorazioni in altezza
senza ponteggio); né, per quanto possa essere rilevante
l’intervento del Lonati per la cattiva realizzazione dei
ponteggi rispetto al caso in esame, la Corte ha approfon-
dito se alla data dell’infortunio il ricorrente avesse già
accertato la ricorrenza di condizioni di irregolarità tali da
imporre la effettiva sospensione dei lavori. Senza un tale
accertamento con riferimento a tale momento, non si può
certamente attribuire un ruolo causale, come appare fare
la sentenza, al non avere tenuto le varie possibili condotte
conseguenti all’accertamento di irregolarità.
In def‌initiva, dal contenuto della sentenza impugnata,
risulta che la condanna è fondata su un ritenuto obbligo an-
che a carico del ricorrente di procedere al controllo continuo
delle lavorazioni; ma l’incidente, ancorchè tale da far ritene-
re la responsabilità di chi quei compiti di vigilanza costante
aveva, non può essere riferito alla violazione delle modalità
di lavorazione previste dal coordinatore dei lavori.
Deve però essere considerato che, anche a fronte di
tale evidente vizio della decisione, non sarebbe consentita
una decisione immediata con annullamento senza rinvio
ma si imporrebbe una nuova valutazione al f‌ine di verif‌ica
della sussistenza di altri prof‌ili di responsabilità di cui la
Corte d’Appello non ha tenuto conto avendo prescelto la
via della affermazione della responsabilità in base alle
date violazioni non ritenendo necessario considerare altre
circostanze di fatto.
Quindi, anche nel caso del Lonati, deve prevalere la
formula immediata di annullamento senza rinvio per
estinzione del reato. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 20 GENNAIO 2015, N. 2483
(C.C. 21 OTTObRE 2014)
PRES. ESPOSITO – EST. bELTRANI – P.M. D’AMbROSIO (CONf.) – RIC. LAPELOSA
ED ALTRI
Possesso ingiustif‌icato di valori y Art. 12 quin-
quies, D.L. n. 306/1992 y Trasferimento fraudolento
di valori y Sottrazione all’esecuzione di misura di
prevenzione patrimoniale y Sussistenza y Spropor-
zione tra la capacità economica dell’imputato e il
valore dei beni a lui f‌ittiziamente intestati y Neces-
sità y Esclusione.
. Ai f‌ini della conf‌igurabilità del reato di trasferimento
fraudolento di valori, previsto dall’art. 12 quinquies del
D.L. n. 306/1992, conv. con modif. in legge n. 356/1992,
è necessario e suff‌iciente che risulti accertata la f‌ittizia
intestazione di un bene in realtà appartenente a sog-

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT