Corte Di Cassazione Civile Sez. Iii, 26 Luglio 2016, N. 15361
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giur
LEGITTIMITÀ
Arch. loc. cond. e imm. 2/2017
dei 240 mq di superficie utile prevista dal D.M. 2 agosto
1969, art. 6 (cantine, soffitte, terrazzi e balconi) sebbene
abitabili in quanto arredati, collegati al piano superiore
da due scale interne e dotati di impianti idrici, elettrici,
sanitari e di riscaldamente, inequivocabilmente adibiti ad
utilizzo di tipo residenziale.
Il ricorso proposto è fondato e deve essere accolto.
Questa Corte ha avuto modo di stabilire che (sez. V,
sentenza n. 861 del 17 gennaio 2014) "In tema di imposta
di registro, ipotecarie o catastali, per stabilire se un’abita-
zione sia di lusso e, quindi, esclusa dai benefici per l’acqui-
sto della prima casa ai sensi della tariffa 1, art. 1, nota 2
bis, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la sua superficie utile
- complessivamente superiore a mq. 240 - va calcolata alla
stregua del D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, n. 1072,
che va determinata in quella che - dall’estensione globale
riportata nell’atto di acquisto sottoposto all’imposta - re-
sidua una volta detratta la superficie di balconi, terrazze,
cantine, soffitte, scale e del posto macchina, non potendo,
invece, applicarsi i criteri di cui al D.M. Lavori Pubblici 10
maggio 1977, n. 801, richiamato dalla L. 2 febbraio 1985,
n. 47, art. 51, le cui previsioni, relative ad agevolazioni o
benefici fiscali, non sono suscettibili di un’interpretazione
che ne ampli la sfera applicativa.
Pertanto erroneamente i giudici di appello hanno rite-
nuto non computabile la superficie del locale seminterra-
to che non rientra nella tipologia di locali sopra indicati
(vedi anche sez.v, sentenza n. 10807 del 28 giugno 2012)
in quanto deve quindi ritenersi che anche il seminterrato
sia computabile ai fini della superficie utile complessiva
non risultando che sia un vano non computabile.
Sul punto si è espressa anche sez. V, sentenza n. 25674
del 15 novembre 2013 che in caso analogo ha affermato in
riferimento alla "Utilizzabilità" della superficie: "In tema
di imposta di registro, per stabilire se una abitazione sia di
lusso e, quindi, sia esclusa dall’agevolazione per l’acquisto
della "prima casa", di cui all’art. 1, comma 3, parte prima,
Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, occorre fare
riferimento alla nozione di "superficie utile complessiva"
di cui al D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, art. 6, in forza
del quale è irrilevante il requisito dell’"abitabilità" dell’im-
mobile, siccome da esso non richiamato, mentre quello
dell’"utilizzabilità" degli ambienti, a prescindere dalla loro
effettiva abitabilità, costituisce parametro idoneo ad espri-
mere il carattere "lussuoso" di una abitazione. Ne conse-
gue che è legittima la revoca del beneficio ove, mediante
un semplice intervento edilizio, possa computarsi nella
superficie "utile" un vano deposito di un immobile (nella
specie, in concreto non abitabile perchè non conforme ai
parametri aero-illuminanti previsti dal regolamento edili-
zio), assumendo rilievo in coerenza con l’apprezzamento
dello stesso mercato immobiliare - la marcata potenzialità
abitativa dello stesso".
Per quanto sopra il ricorso principale deve essere ac-
colto mentre deve essere respinto il ricorso incidentale.
Con il primo motivo di ricorso incidentale il contri-
buente violazione di legge e falsa applicazione della L. n.
212 del 2000, art. 7, L. n. 241 del 1990, art. 3 e del D.P.R. n.
633 del 1972, art. 56, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
3, c.p.c., perchè i giudici di appello hanno ritenuto motiva-
ti gli avvisi di liquidazione d’imposta mentre al contrario
gli avvisi nulla chiariscono in ordine alle caratteristiche di
lusso dell’immobile.
Il primo motivo è infondato e deve essere respinto.
Infatti i giudici di secondo grado hanno chiaramente af-
fermato che gli avvisi di liquidazione contengono tutti gli
elementi necessari alla difesa del contribuente e tale ac-
certamento, tra l’altro insindacabile in questa sede risulta
confermato dal contenuto di detti avvisi che denunciano
una superficie utile dell’immobile superiore a 240 mq.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale il contri-
buente lamenta violazione di legge e falsa applicazione
del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, in relazione all’art. 360,
comma 1, n. 3, c.p.c., perchè i giudici di appello non hanno
tenuto conto che "le cessioni di beni immobili si conside-
rano effettuate al momento della stipula" mentre il riferi-
mento temporale al momento dell’acquisto non compare
nei documenti ed accertamenti dell’Agenzia che invece ha
riguardo alla data di effettuazione del sopralluogo.
Il motivo è infondato in quanto la superficie dell’im-
mobile è stata oggetto di CTU da parte dell’Ufficio nonchè
di CT di parte e non risulta evidenziata alcuna discrasia
tra la superficie dell’immobile al momento della stipula o
dell’acquisto e quella della data di effettuazione del so-
pralluogo.
Con il terzo motivo di ricorso incidentale il contribuen-
te lamenta violazione di legge e falsa applicazione dell’art.
195, commi 2 e 3, c.p.c. e nullità della perizia in relazione
all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., perchè i giudici di appello
hanno ritenuto sanate le nullità della CTU svolta in primo
grado mentre al contrario era stato irrimediabilmente leso
il diritto alla difesa del contribuente.
Il motivo è infondato in quanto i giudici di secondo gra-
do hanno dato atto che la mancata comunicazione al CTP
della bozza di relazione del CTU è stata sanata dal termine
accordato alle parti per le loro deduzioni che furono effet-
tivamente presentate.
Per quanto sopra la sentenza impugnata deve essere
cassata con rinvio davanti alla Commissione Tributaria
Regionale dell’Umbria in diversa composizione affinchè
applichi principi di diritto sopra indicati nonchè per le
spese del giudizio di legittimità. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 26 LUGLIO 2016, N. 15361
PRES. CHIARINI – EST. DEMARCHI – P.M. RUSSO (CONF.) – RIC. MANIOERI ED
ALTRI (AVV. BARILE) C. PROVINCIA DI POTENZA (AVV. ZAMBRINO)
Obbligazioni del locatore y Mantenimento della
cosa in buono stato locativo y Presunzione ex art.
1590, comma 2, c.c. y Prova contraria y Carattere
rigoroso della stessa y Necessità y Fattispecie.
. La presunzione di cui all’art. 1590, comma 2, c.c.,
secondo la quale, in mancanza di descrizione delle
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