Corte di Cassazione Civile sez. VI, ord. 27 novembre 2018, n. 30664

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giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 1/2019
LEGITTIMITÀ
non si limiti ad una censura generica e meramente con-
trappositiva, ma contenga, invece, una specif‌ica denuncia
di incoerenza rispetto agli standard, conformi ai valori
dell’ordinamento, esistenti nella realtà sociale (per l’e-
nunciazione di tali principi, con riferimento alla clausola
generale rappresentata dalla giusta causa di licenziamen-
to, si veda Cass. 5095/2011).
Sulla scorta delle considerazioni f‌in qui svolte deve
dunque affermarsi il principio che il giudizio operato dal
giudice di merito sulla qualif‌icazione delle ragioni espo-
ste dal proprietario del veicolo come giustif‌icato motivo di
non conoscenza dell’identità del conducente è censurabi-
le in sede di legittimità, con il mezzo di cui all’articolo 360
n. 3 c.p.c., sotto il prof‌ilo della sua coerenza con i principi
dell’ordinamento e con quegli standard valutativi esisten-
ti nella realtà sociale che concorrono con detti principi a
comporre il diritto vivente.
Nella specie, la censura proposta al riguardo dal Mini-
stero dell’Interno si palesa fondata, giacché il Tribunale ge-
novese ha trascurato di assumere, tra gli standard, confor-
mi ai valori dell’ordinamento, esistenti nella realtà sociale,
il dovere del proprietario del veicolo di conoscere l’identità
dei soggetti ai quali venga aff‌idata la relativa conduzione.
In ragione dell’esistenza di tale dovere, un giustif‌icato
motivo di mancata conoscenza, da parte del proprietario
del veicolo, dell’identità di chi ne abbia avuto la guida è
conf‌igurabile o nei casi di cessazione della detenzione del
veicolo da parte del proprietario (si consideri, oltre alle
ipotesi della sottrazione delittuosa del veicolo, l’ipotesi,
oggetto della sentenza di questa sezione n. 22042/09, del
proprietario che dimostri di avere ceduto in comodato
l’autovettura a terzi, prima della commissione dell’infra-
zione, con contratto regolarmente registrato e con l’assun-
zione dell’obbligo da parte del comodatario di effettuate la
comunicazione del nominativo dell’effettivo conducente
in caso di contestazione di infrazione) o nella presenza di
situazioni imprevedibili ed incoercibili che impediscano al
proprietario di un veicolo di sapere chi lo abbia guidato
in un determinato momento nonostante che egli abbia (e
dimostri in giudizio di avere) adottato ogni misura idonea,
ed esigibile secondo criteri di ordinaria diligenza, a garan-
tire la concreta osservanza del dovere di conoscere e di
ricordare nel tempo l’identità di chi si avvicendi alla guida
del veicolo (ad esempio, redigendo e conservando elemen-
tari annotazioni scritte).
La clausola generale del “giustif‌icato motivo” va dun-
que, in def‌initiva, riempita di concretezza, declinandola
come inesigibilità, secondo gli standard esistenti nella
realtà sociale, della condotta che, nella situazione data,
avrebbe consentito al proprietario di conoscere l’identità
del conducente del veicolo; non potendosi ritenere, per
contro, giustif‌icato il proprietario che dichiari di ignora-
re chi sia il conducente del veicolo senza aver dimostrato
quali misure egli abbia adottato per conservare la memoria
di chi abbia detenuto il veicolo. Si tratterà di misure - ed
è proprio questa la ragione per cui il legislatore ha fatto
ricorso alla tecnica delle clausole generali - non cataloga-
bili in astratto, ma la cui ragionevole esigibilità nella vita
quotidiana non può che variare in ragione della diversità
delle situazioni concrete, evidente essendo che la gestione
di un parco macchine aziendale è diversa dalla gestione del
veicolo di un nucleo familiare; anche in quest’ultimo caso,
tuttavia, chi sia intestatario del veicolo è gravato di un do-
vere di controllo e di memoria, nel cui adempimento potrà
farsi aiutare dai componenti del nucleo e la cui inosser-
vanza lo espone, qualora non dimostri di aver fatto quanto
ragionevolmente necessario per osservarlo, alla responsa-
bilità prevista dall’articolo 126 bis, comma 2, cod. strada.
La sentenza gravata va pertanto cassata con rinvio al
Tribunale di Genova, che si atterrà al seguente principio
di diritto: ai sensi dell’articolo 126 bis, comma 2, cod. stra-
da, come modif‌icato dall’articolo 2, comma 164, lettera b),
del decreto-legge n. 262/2006, convertito in legge con la
legge n. 286/2006, ai f‌ini dell’esonero del proprietario di un
veicolo dalla responsabilità per la mancata comunicazione
dei dati personali e della patente del soggetto che guidava
il veicolo al momento del compimento di una infrazione,
possono rientrare nella nozione normativa di “giustif‌icato
motivo” soltanto il caso di cessazione della detenzione del
veicolo da parte del proprietario o la situazione impreve-
dibile ed incoercibile che impedisca al proprietario di un
veicolo di sapere chi lo abbia guidato in un determinato
momento, nonostante che egli abbia (e dimostrati in giu-
dizio di avere) adottato misure idonee, esigibili secondo
criteri di ordinaria diligenza, a garantire la concreta osser-
vanza del dovere di conoscere e di ricordare nel tempo l’i-
dentità di chi si avvicendi alla guida del veicolo. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 27 NOVEMBRE 2018, N. 30664
PRES. LOMBARDO – EST. CARRATO – RIC. F. (AVV. DEL GIUDICE) C. PREFETTO DI
PORDENONE
Velocità y Limiti f‌issi y Accertamento y Apparecchi
rilevatori y Postazioni di rilevamento y Segnalazio-
ne y Prima e dopo eventuali intersezioni y Obbligo.
. In tema di segnaletica stradale relativa al rilevamento
elettronico della velocità, è illegittimo il relativo accer-
tamento ogni qualvolta tra il segnale ed il luogo di ri-
levamento della velocità vi siano intersezioni stradali e
la segnalazione della postazione di rilevamento non sia
stata ripetuta dopo le predette intersezioni. (Mass. Re-
daz.) (nuovo c.s., art. 142; d.m. 15 agosto 2017 art. 2) (1)
(1) Si richiamano i precedenti citati in parte motiva: Cass. civ. 20
maggio 2014, n. 11018, in questa Rivista 2014, 716, con riferimento
alla ripetizione dei segnali di divieto; Cass. civ. 13 gennaio 2011, n.
680, ivi 2011, 394, con riguardo all’obbligo di segnalazione della pre-
senza della postazione f‌issa di rilevamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. F.G., in proprio e quale socio accomandatario e
legale rappresentante pro-tempore della società F. Rappre-
sentanze s.a.s. di G.F. & c., ha proposto ricorso per cassazio-
ne riferito a due motivi - avverso la sentenza del Tribunale

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