Corte di Cassazione Civile sez. III, 14 luglio 2015, n. 14665

Pagine1024-1025
1024
giur
12/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 14 LUGLIO 2015, N. 14665
PRES. RUSSO – EST. AMENDOLA – P.M. FUZIO (DIFF.) – RIC. GFH GUSTAV F.
HUBENER GMBH (AVV.TI COLARIZI E WIELANDER) C. GJEVORI ISUF
Trasporto (Contratto di) y Internazionale y Su
strada y Convenzione di Ginevra del 1956 y Aff‌ida-
mento ad un subvettore y Subtrasporto y Contratto
a favore di terzo y Conf‌igurabilità y Qualità di terzo
y Spettanza al destinatario y Legittimazione ad agi-
re del destinatario nei confronti del subvettore y
Condizioni.
. In tema di trasporto internazionale di merci su strada,
regolato dalla Convenzione di Ginevra del 19 maggio
1956 (resa esecutiva in Italia con legge 6 dicembre
1960, n. 1621), qualora il vettore abbia aff‌idato di sua
iniziativa l’esecuzione totale o parziale del trasporto
ad altro vettore, che viene così ad assumere la quali-
f‌ica di subvettore, anche il rapporto di subtrasporto è
conf‌igurabile quale contratto a favore di terzi, sicché il
destinatario, quale benef‌iciario del contratto, è legitti-
mato ad esercitare nei confronti del subvettore i diritti
derivanti dalla sua sostituzione al mittente, compreso
quello di esigere il risarcimento del danno per la perdi-
ta o l’avaria delle cose. (c.c., art. 1411; c.c., art. 1689; l.
6 dicembre 1960, n. 1621) (1)
(1) In genere sulla responsabilità del vettore per perdita o avaria
delle merci, v. Cass. civ. 30 gennaio 2014, n. 2075, in Ius&Lex dvd n.
2/2015, ed. La Tribuna; Cass. civ. 28 settembre 2009, n. 20756, ibidem,
e Cass. civ. 10 gennaio 2008, n. 245, ibidem, entrambe relative proprio
a fattispecie in materia di contratto di subtrasporto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
GFH Gustav F. Hubener GmbH, in persona del leale
rappresentante pro tempore, convenne innanzi al Tribu-
nale di Trento Isuf Gjevori, titolare della ditta individuale
Alba Trasporti, chiedendone la condanna al pagamento
della somma di euro 144.404,52, pari ai danni da essa subi-
ti per la perdita della merce oggetto di un trasporto inter-
nazionale da Barcellona all’Albania.
Premesso di agire quale cessionaria del credito vantato
dal destinatario MZ Faschion, espose l’attrice, a sostegno
della domanda, che nel novembre del 2005 la società Tran-
salbania sh.p.k aveva incaricato la ditta Jon Eurotrans di
trasferire dei capi di abbigliamento dalla Spagna a Tirana,
ove era ubicata l’impresa alla quale il carico era diretto;
che tuttavia il 26 novembre 2005 il conducente dell’auto-
articolato aveva denunciato ai Carabinieri di S. Michele
all’Adige il furto della mercanzia, avvenuto in un’area di
servizio dell’autostrada.
Resistette il convenuto, segnatamente deducendo che
incaricata del trasporto non era Alba Trasporti ma Velleze-
rit Gjevori s.r.l., della quale Isuf Gjevori era socio.
Il giudice adito rigettò la domanda, ritenendo fondata
l’eccezione di difetto di titolarità passiva del rapporto de-
dotto in giudizio in capo al convenuto.
Con la sentenza ora impugnata, depositata in data 13
maggio 2011, la Corte d’appello di Trento ha respinto il
gravame proposto dalla società attrice.
Il ricorso di GFH Gustav F. Hubener GmbH è aff‌idato
a tre motivi.
Non si è difeso l’intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nel motivare il suo convincimento il giudice di me-
rito ha osservato quanto segue: a) la lettera di vettura
indicava, quale unico vettore, Vellezerit Gjevori LK, della
quale il convenuto era socio; b) nella stessa veniva preci-
sato che il trasporto era sottoposto, nonostante eventuali
clausole contrarie, alla Convenzione di Ginevra relativa al
contratto internazionale delle merci su ruota, c.d. CMR,
approvata con legge 6 dicembre 1960, n. 1621 e poi, a se-
guito di talune modif‌iche, con legge 27 aprile 1982, n. 242;
c) il richiamo comportava che il rapporto doveva inten-
dersi disciplinato dalla sola Convenzione, con esclusione
di qualsivoglia altra normativa; d) l’art. 3 di tale atto di-
spone che “il vettore risponde, come se fossero propri, de-
gli atti e delle omissioni dei suoi dipendenti e di tutte le
altre persone dei cui servizi si avvale per l’esecuzione del
trasporto”; e) nella fattispecie Isuf Gjevori, titolare della
ditta Alba Trasporti, da qualif‌icarsi subvettore, era carente
di legittimazione passiva; f) le prove offerte da parte at-
trice al f‌ine di dimostrare che il vettore non era la società
Vellezerit Gjevori, bensì il convenuto, non potevano esse-
re ammesse, perchè l’art. 9 della Convenzione consentiva
di fornire la prova contraria, rispetto a quanto risultante
dalla lettera di vettura, ma limitatamente alle “condizioni
del contratto” e al “ricevimento della merce”, laddove nel-
la fattispecie la contestazione riguardava l’individuazione
di una delle parti contraenti.
2.1 Di tale decisione si duole quindi il ricorrente che,
con il primo motivo di ricorso, lamenta, ex art. 360, n. 3,
c.p.c., violazione dell’art. 6, paragrafo primo, lett. K della
Convenzione di Ginevra, secondo cui la lettera di vettura
deve contenere l’indicazione che, nonostante qualsiasi,
contraria clausola, il trasporto è da essa disciplinato. Le
critiche si appuntano, in particolare, contro l’affermazio-
ne del giudice di merito secondo cui l’inserimento di tale
disposizione nella lettera di vettura comporterebbe l’ap-
plicabilità, in via esclusiva, della disciplina comunitaria
al contratto di trasporto laddove, secondo l’esponente, la
menzionata previsione non escluderebbe affatto che la
normativa nazionale sia applicabile per completare, inte-
grare e colmare le lacune della CMR.
2.2 Con il secondo mezzo l’impugnante denuncia viola-
zione o falsa applicazione degli artt . 4 e 9 CMR, secondo
cui una eventuale irregolarità della lettera di vettura non
pregiudica né l’esistenza, né la validità del contratto di
trasporto, che resta sottoposto alle disposizioni della Con-
venzione. Sostiene che nella fattispecie incaricato del tra-
sporto era Isuf Gjevori e che per un mero errore materiale
nella lettera di vettura era stato indicato come vettore la
ditta albanese Vellerezit Gjevori, della quale il convenuto
aveva solo noleggiato il veicolo. Evidenzia quindi che nel

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT