Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire al protocollo di modifica della convenzione del 19 maggio 1956 relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), adottato a Ginevra il 5 luglio 1978.
LEGGE 27 aprile 1982, n. 242 - Adesione al protocollo di modifica della convenzione del 19 maggio 1956 relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), adottato a Ginevra il 5 luglio 1978, e sua esecuzione
Coming into Force | 28 Maggio 1982 |
Enactment Date | 27 Aprile 1982 |
Published date | 13 Maggio 1982 |
ELI | http://www.normattiva.it/eli/id/1982/05/13/082U0242/ORIGINAL |
Official Gazette Publication | GU n.130 del 13-05-1982 - Suppl. Ordinario |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 4 del protocollo stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 aprile 1982 PERTINI SPADOLINI - COLOMBO - DARIDA - BALZAMO Visto, il Guardasigilli: DARIDA
PROTOCOLE A LA CONVENTION RELATIVE AU CONTRAT DE TRANSPORT INTERNATIONAL DE MARCHANOTSES PAR ROUTE (CMR)
Parte di provvedimento in formato grafico
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel protocollo.
PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE RELATIVA AL CONTRATTO DI TRASPORTO
INTERNAZIONALE DI MERCI SU STRADA (CMR)
Le Parti al presente Protocollo,
Essendo Parti alla Convenzione relativa al contratto di trasporto
internazionale di merci su strada (CMR) adottata a Ginevra il 19
maggio 1956,
hanno convenuto quanto segue:
Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR).
L'articolo 23 della Convenzione viene modificato come segue:
1) il paragrafo 3 viene sostituito con il seguente testo:
"3. Tuttavia l'indennita' non puo' superare 8,33 unita' di conto
per ogni chilogrammo di peso lordo mancante.";
2) alla fine di detto articolo, vengono aggiunti i seguenti
paragrafi 7, 8 e 9:
"7. L'unita' di conto menzionata nella presente Convenzione
consiste nel diritto speciale di prelievo cosi' come definito dal Fondo monetario internazionale. L'ammontare di cui al paragrafo 3 del presente articolo viene convertito nella moneta nazionale dello Stato da cui dipende il Tribunale investito della controversia sulla base del valore di detta moneta alla data della sentenza o alla data concordata dalle Parti. Il valore, in diritto speciale di prelievo, della moneta nazionale dello Stato membro del Fondo monetario internazionale, viene calcolato alla data in questione secondo il metodo di valutazione applicato dal Fondo monetario internazionale per le sue operazioni e transazioni. Il valore, in diritto speciale di prelievo, della moneta nazionale di uno Stato che non sia membro del Fondo monetario internazionale, viene calcolato secondo quanto stabilito da detto Stato.
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Tuttavia, uno Stato che non sia membro del Fondo monetario
internazionale e la cui legislazione non permetta di applicare le disposizioni del paragrafo 7 del presente articolo puo', al momento della ratifica del Protocollo alla CMR o dell'adesione a quest'ultima o in qualunque altro momento, dichiarare che il limite della responsabilita' previsto al paragrafo 3 del presente articolo e applicabile sul suo territorio e' fissato a 25 unita' monetarie. L'unita' monetaria di cui al presente paragrafo corrisponde a 10/31 di grammo oro al titolo di 900 millesimi di fino. La conversione nella moneta nazionale della somma di cui al presente paragrafo viene effettuata conformemente alla legislazione dello Stato interessato.
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Il calcolo menzionato nell'ultima frase del paragrafo...
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