Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, con Protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956.
LEGGE 6 dicembre 1960, n. 1621 - Adesione alla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, con Protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956 e sua esecuzione
Coming into Force | 22 Gennaio 1961 |
Enactment Date | 06 Dicembre 1960 |
ELI | http://www.normattiva.it/eli/id/1961/01/07/060U1621/ORIGINAL |
Published date | 07 Gennaio 1961 |
Official Gazette Publication | GU n.5 del 07-01-1961 |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'articolo 43 della Convenzione medesima.
La presente legge, munita dei sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 dicembre 1960 GRONCHI FANFANI - SEGNI - GONELLA - ZACCAGNINI - SPATARO - MARTINELLI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada e Protocollo di firma (Ginevra 19 maggio 1956).
CONVENTION
RELATIVE AU CONTRAT DE TRANSPORT
INTERNATIONAL DE MARCHAYDISES PAR ROUTE (C M R)
Parte di provvedimento in formato grafico
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