LEGGE 6 dicembre 1960, n. 1621 - Adesione alla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, con Protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956 e sua esecuzione

Versione originale<a href='/vid/adesione-alla-convenzione-relativa-852585387'>LEGGE 6 dicembre 1960, n. 1621 - Adesione alla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, con Protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956 e sua esecuzione</a>
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, con Protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956.

Art 2.

Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'articolo 43 della Convenzione medesima.

La presente legge, munita dei sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 6 dicembre 1960 GRONCHI FANFANI - SEGNI - GONELLA - ZACCAGNINI - SPATARO - MARTINELLI Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Convenzione

Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada e Protocollo di firma (Ginevra 19 maggio 1956).

CONVENTION

RELATIVE AU CONTRAT DE TRANSPORT

INTERNATIONAL DE MARCHAYDISES PAR ROUTE (C M R)

Parte di provvedimento in formato grafico

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