Corte di Cassazione Civile sez. iii, 29 Maggio 2015, N. 11154

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giur
9/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo, che chiede, per il giudizio di rinvio (nel
quale sono state decise due cause riunite), le differenze ri-
spetto alle somme liquidate dal giudice (in particolare, 571,00
per spese, e 1.654,00 per diritti, e 3.420,00 per onorari) è fon-
dato. La liquidazione delle spese, diritti ed onorari risulta es-
sere stata eseguita dal giudice del rinvio in violazione dell’art.
24 della legge n. 794 del 1942 e del D.M. vigente e senza tener
conto dell’analitica domanda formulata in proposito.
Il secondo motivo, nel censurare la sentenza per viola-
zione di legge e vizio della motivazione, lamenta l’esiguità
della somma liquidata a titolo di biologico terminale (€:
1000,00 a fronte della richiesta di € 100.000,00), sostenen-
do che il giudice abbia trascurato di considerare che la
vittima è rimasta cosciente delle proprie irreversibili con-
dizioni nei tre giorni di ricovero e f‌ino alla morte. Il motivo
è fondato. Questa Corte ha stabilito che “in caso di sinistro
mortale, che abbia determinato il decesso non immediato
della vittima, al danno biologico terminale, consistente in
un danno biologico da invalidità temporanea totale (sem-
pre presente e che si protrae dalla data dell’evento lesivo
f‌ino a quella del decesso), può sommarsi una componente
di sofferenza psichica (danno catastrof‌ico), sicché, men-
tre nel primo caso la liquidazione può essere effettuata
sulla base delle tabelle relative all’invalidità temporanea,
nel secondo la natura peculiare del pregiudizio comporta
la necessità di una liquidazione che si aff‌idi ad un criterio
equitativo puro, che tenga conto della “enormità” del pre-
giudizio, giacché tale danno, sebbene temporaneo, è mas-
simo nella sua entità ed intensità, tanto da esitare nella
morte” (Cass. n. 23183/14; n. 18163/07; n. 1877/06).
Principio, questo, in relazione al quale è stata eviden-
ziata la necessità di tener conto di fattori di personaliz-
zazione, escludendo pertanto che la liquidazione possa
essere effettuata attraverso la meccanica applicazione di
criteri contenuti in tabelle che, per quanto dettagliate, nel-
la generalità dei casi sono predisposte per la liquidazione
del danno biologico o delle invalidità, temporanee o per-
manenti, di soggetti che sopravvivono all’evento dannoso.
Nella fattispecie in esame, il giudice ha disatteso l’enun-
ciato principio, procedendo ad una simbolica liquidazione del
danno in discussione (€ 1.000,00), che non tiene, appunto,
conto della sua “enormità”. Ha così deciso non solo in viola-
zione di legge, bensì anche in contrasto della motivazione,
siccome è pervenuto a tale conclusione dopo avere egli stesso
sostenuto di avere “avuto riguardo all’effettivo periodo di esi-
stenza in vita del soggetto leso, appunto tre giorni, e del fatto
che il danno alla salute pari alla durata dell’inabilità tempo-
ranea, nella specie si conf‌igura in termini di particolare gravi-
tà, trovando causa nelle lesioni che esitano alla morte”.
In accoglimento dei due motivi, la sentenza deve essere,
dunque, cassata ed il giudice del rinvio procederà ad una
nuova liquidazione sia delle spese, diritti ed onorari soste-
nuti dai C/D.V. nel precedente giudizio di rinvio, sia del
danno biologico terminale e del danno catastrof‌ico subito
dalla vittima, tenendo conto dei principi sopra enunciati.
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del
giudizio di cassazione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 29 MAGGIO 2015, N. 11154
PRES. SEGRETO – EST. CARLEO – P.M. BASILE (PARZ. DIFF.) – RIC. HDI
ASSICURAZIONI S.P.A. (AVV. CARDILLO) C. VARROCCHI (AVV.TI TOSCANO E
GAMBINO)
Assicurazione obbligatoria y Risarcimento danni
y Risarcimento diretto y Danni a cose y Disciplina
dell’art. 9, comma 2, D.P.R. n. 254/2006 y Spese di
assistenza legale y Esclusione y Limiti.
. Il risarcimento diretto dei danni a cose in conseguen-
za di sinistro stradale, di cui all’art. 9, comma 2, D.P.R.
18 luglio 2006, n. 254, non include l’erogazione delle
spese per assistenza legale solo nell’ipotesi in cui esse
non siano effettivamente necessarie, dovendosi altri-
menti reputare la norma, di natura regolamentare,
contraria all’art. 24 Cost. (Mass. Redaz.) (d.l.vo 7 set-
tembre 2005, n. 209, art. 149; d.p.r. 18 luglio 2006, n.
254, art. 9) (1)
(1) Sembra concorde con quanto affermato dalla sentenza in
epigrafe, pur con riferimento all’attività stragiudiziale svolta a
favore del danneggiato da uno studio di consulenza infortunisti-
ca stradale, Cass. civ. 21 gennaio 2010, n. 997, in questa Rivista
2010, 724, secondo cui la liquidazione in sede giudiziale della
spesa sostenuta per tale attività a titolo di danno emergente va
valutata considerando, in relazione all’esito della lite su tale
aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustif‌icata in funzione
dell’attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento.
Cfr. Cass. civ. 2 febbraio 2006, n. 2275, ivi 2006, 828 e Cass. civ. 31
maggio 2005, n. 11606, ivi 2005, 925, che sostengono come nella
procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale,
introdotta con L. n. 990/1969 e sue successive modif‌icazioni, il dan-
neggiato abbia facoltà, in ragione del suo diritto di difesa, costitu-
zionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di f‌iducia e, in
ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di farsi riconoscere il
rimborso delle relative spese legali; se invece la pretesa risarcitoria
sfocia in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese le-
gali sostenute nella fase precedente all’instaurazione del giudizio di-
vengono una componente del danno da liquidare e, come tali devono
essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali.
La Corte cost. con sentenza 15 dicembre 2008, n. 441, ivi 2009, 205
ha dichiarato manifestamente inammissibili, in riferimento agli artt
3, 24 e 76 Cost., le questioni di legittimità costituzionale degli artt.
149 e 150 D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni
private), nella parte in cui disciplinano il risarcimento diretto dei
danni nella circolazione stradale, in quanto su tali norme sarebbe
mancato il parere del Consiglio di Stato, previsto dall’art. 20 L. 15
marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplif‌icazione amministrativa); per aver
elaborato esorbitando dalla delega contenuta nell’art. 4, comma 1,
della L. 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualità della
regolazione, riassetto normativo e codif‌icazione - Legge di semplif‌i-
cazione 2001) innovazioni sostanziali e abrogazioni normative (tra le
quali la non convenibilità in giudizio del responsabile del giudizio),
non limitandosi al mero riassetto della disciplina assicurativa esi-
stente; per aver introdotto la disciplina dell’indennizzo diretto solo in
riferimento a fatti illeciti ben precisi, rendendo necessaria negli altri
casi l’azione generale di responsabilità, con criteri di risarcimento
diversi; per aver previsto l’art. 150 l’introduzione di un regolamento
in base al quale le spese accessorie dall’impresa di assicurazione
dovute al danneggiato sono solo quelle relative alle consulenze me-

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