Corte di cassazione civile sez. III, 2 dicembre 2014, n. 25421

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giur
3/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
6.3 Richiamata la costante giurisprudenza della Corte
di giustizia secondo cui spetta soltanto al giudice nazio-
nale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve as-
sumersi la responsabilità dell’emananda decisione giuri-
sdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze
della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudi-
ziale per essere in grado di emettere la propria sentenza,
sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte,
considerato che quest’ultima non è chiamata a risolvere la
questione controversa operando il giudizio di sussunzione
della fattispecie concreta nello schema considerato dalla
norma comunitaria di cui si chiede la interpretazione, la
istanza di rinvio pregiudiziale relativa alla seconda que-
stione deve, pertanto, essere rigettata.
7. Il sesto motivo del ricorso per cassazione con cui
l’Agenzia f‌iscale censura la sentenza di appello per viola-
zione degli artt. 3, 10 e 21 D.P.R. n. 633/72, in relazione
all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., è inammissibile.
7.1 Il motivo si fonda, infatti, sulla critica di un accer-
tamento in fatto (interpretazione del contenuto della nota
trasmessa da Toro Assicurazioni s.p.a.a Brinobet s.r.l.), ed
in quanto tale rimane preclusa al sindacato di legittimità
della Corte, in difetto di riscontrati vizi logici nella motiva-
zione (ma allora la sentenza avrebbe dovuto essere impu-
gnata sotto il diverso prof‌ilo del vizio ex art. 360 comma 1
n. 5 c.p.c.).
La parte ricorrente assume, infatti, che il contenuto
della lettera inviata da Toro Assicurazione s.p.a. alla
società contribuente, recante in oggetto “Incentivazione
esercizio 1999” e con la quale viene comunicato “l’importo
della incentivazione maturata dalla Vs. Agenzia”, debba
interpretarsi - diversamente da quanto affermato dalla
CTR - quale riconoscimento del corrispettivo versato a
Brinobet s.r.l. per il raggiungimento di un obiettivo con-
trattualmente convenuto, ipotizzando implicitamente la
esistenza di un rapporto tra le due società riconducibile
allo schema del contratto di agenzia del quale tuttavia la
Agenzia f‌iscale ricorrente non fornisce alcun elemento di
riscontro. La asserzione della Agenzia ricorrente rimane
del tutto anapodittica, come anapodittica è la statuizione
della sentenza di appello che sulla questione si limita ad
affermare la infondatezza della pretesa f‌iscale in quanto si
tratterebbe di “semplici premi di produzione”.
Appare dunque evidente che se una critica doveva
essere svolta dalla ricorrente nei confronti di tale statui-
zione, quella avrebbe dovuto essere formulata in relazio-
ne al diverso parametro di legittimità del vizio logico di
motivazione per erronea rilevazione del contenuto delle
disposizioni contrattuali, e non in relazione al vizio di
“error juris”, incorrendo pertanto il motivo nella sanzione
di inammissibilità.
8. In conclusione il ricorso trova accoglimento, quanto
al quarto e quinto motivo (infondati ed inammissibili gli
altri motivi), le questioni pregiudiziali comunitarie e la
questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla par-
te resistente debbono essere, rispettivamente, rigettate e
dichiarate manifestamente infondate, la sentenza impu-
gnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti (li-
mitatamente alla statuizione di annullamento dell’avviso
di accertamento concernente il recupero dell’IVA dovuta
dalla società sulle operazioni di cessione effettuate con
indebita applicazione del regime del margine di utile) e,
non occorrendo procedere ad ulteriori atti istruttori, la
causa può essere decisa nel merito - quanto alla pretesa
dell’Agenzia f‌iscale concernente la maggiore imposta do-
vuta dalla società contribuente in relazione alla indebita
applicazione del regime del margine - con il rigetto del ri-
corso introduttivo e la condanna della parte resistente alla
rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate
in dispositivo, dichiarate compensate le spese relative ai
gradi di merito. (Omissis)
corte dI cassazIone cIvIle
sez. III, 2 dIcembre 2014, n. 25421
pres. pettI – est. rossettI – p.m. velardI (conf.) – rIc. dellI carrI (avv.
rastello) c. Izzo ed altrI
Assicurazione obbligatoria y Risarcimento danni
y Azione diretta nei confronti dell’assicuratore y
Litisconsorti necessari y Proprietario del veicolo y
Stipulante il contratto di assicurazione che sia per-
sona diversa dal proprietario e dal conducente del
veicolo y Esclusione.
. Nel giudizio di risarcimento del danno proposto dalla
vittima di un sinistro stradale nei confronti dell’as-
sicuratore del responsabile, non sussiste litisconsorzio
necessario ai sensi dell’art. 18 della legge 24 dicembre
1969, n. 990 (oggi art. 144 del D.L.vo 7 settembre 2005,
n. 209) con lo stipulante il contratto di assicurazione
che sia persona diversa tanto dal proprietario quanto
dal conducente del veicolo. (l. 24 dicembre 1969, n.
990, art. 18; d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 144;
c.p.c., art. 102) (1)
(1) Per utili riferimenti in argomento si veda Cass. civ. 25 settembre
1998, n. 9592, in questa Rivista 1998, 1128.
svolgImento del processo
1. Nel 2003 la sig.a Deborah Delli Carri convenne dinan-
zi al Giudice di Pace di Benevento il sig. Carmine Mariano
Izzo e la società HDI Assicurazioni s.p.a., esponendo che:
- il 31 gennaio 2003 a Benevento si era verif‌icato un
sinistro stradale che coinvolse tre veicoli:
- l’autoveicolo Fiat Punto targato AR384BY, condotto
da Carmine Mariano Izzo e di proprietà del medesimo,
assicurato contro i rischi della responsabilità civile dalla
HDI s.p.a.;
- un autoveicolo Fiat Tipo non meglio precisato;
- l’autoveicolo Mini Cooper targato BX163MW, di pro-
prietà dell’attrice e da questa condotto;
- la responsabilità del sinistro andava ascritta a Car-
mine Mariano Izzo, per avere urtato a tergo il veicolo Fiat
Tipo, sospingendolo contro l’autoveicolo dell’attrice.

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