Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, che prevede la possibilita' di emanare disposizioni correttive ed integrative del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro due anni dalla data di entrata in vigore;

Vista la relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi del citato articolo 1, comma 6, della legge 15 dicembre 2004, n. 308;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2006;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 19 luglio 2006;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in data 26 luglio 2006;

Vista la seconda preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2006;

Acquisito il secondo parere della commissione VIII della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 agosto 2006;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie locali, dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute, delle infrastrutture e delle politiche agricole alimentari e forestali;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. Con decreto correttivo adottato prioritariamente, sono indicate le disposizioni della Parte terza e quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dei relativi decreti attuativi, che continuano ad applicarsi e quelle abrogate.

2. Con successivi decreti, fatto salvo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, sono adottate norme correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto delle norme e dei principi dell'ordinamento comunitario e delle decisioni rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

3. All'articolo 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:

2-bis. Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al Titolo II della Parte terza del presente decreto e della revisione della relativa disciplina legislativa con un decreto legislativo correttivo, le autorita' di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore del decreto correttivo che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 308 del 2004, definisca la relativa disciplina.

.

4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo correttivo di cui al comma 2-bis dell'articolo 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come inserito dal comma 3, sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle autorita' di bacino dal 30 aprile 2006.

5. Gli articoli 159, 160 e 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogati ed il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e l'Osservatorio nazionale sui rifiuti sono ricostituiti ed esercitano le relative funzioni. Tutti i riferimenti all'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono soppressi.

6. All'articolo 224, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».

7. Dall'attuazione del presente decreto non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale», e' pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, supplemento ordinario.

- Il testo del comma 6 dell'art. 1 della legge

15 dicembre 2004, n. 308, recante «Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

27 dicembre 2004, n. 302, supplemento ordinario, e' il seguente:

6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo puo' emanare, ai sensi dei commi 4 e 5, disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, sulla base di una relazione motivata presentata alle Camere dal

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che individua le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende intervenire e le ragioni dell'intervento normativo proposto.

.

- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto

1997, n. 202, e' il seguente:

Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e

Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza

Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua...

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