DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 1999, n.443 - Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, come successivamente modificata ed integrata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, dalla legge 16 giugno 1998, n. 191, e dalla legge 8 marzo 1999, n. 50; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge n.

59 del 1997; Visto l'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59, contenente la delega al Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi adottati in attuazione dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 16 giugno 1999 e del 9 luglio 1999; Acquisita, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera e),della legge 15 marzo 1997, n. 59, in relazione agliarticoli 3, 4, 9, 10 e 11, l'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Acquisito il parere della conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Acquisito il parere della commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Acquisito il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali; Vista la legge 29 luglio 1999, n. 241; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'interno e per la funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto legislativo

Art. 1.

Modifica all'articolo 18 1. All'articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunte le parole: "la definizione di norme in materia di metrologia legale; la omologazione di modelli di strumenti di misura;".

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai senzi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

- Il testo dell'art. 5 della Costituzione e' il seguente

"Art. 5. - 1. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il piu' ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento".

- L'art. 76 della Costituzione regola la delega del Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti.

- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

- Il testo dell'art. 117 della Costituzione e' il seguente

"Art. 117. - 1. La regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato, sempre che le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni

ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla regione; circoscrizioni comunali; polizia urbane e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; musei e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale; viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato.

Altre materie indicate da leggi costituzionali.

  1. Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione".

    - Il testo dell'art. 118 della Costituzione e' il seguente

    "Art. 118. - 1. Spettano alla regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo salvo quelle di interesse esclusivamente locale che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle province, ai comuni o ad altri enti locali.

  2. Lo Stato puo' con legge delegare alla regione l'esercizio di altre amministrative.

  3. La regione esercita normalmente le sue funzioni amininistrative delegandole alle province, ai comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici".

    - Il testo dell'art. 128 della Costituzione e' il seguente

    "Art. 128. - 1. Le province e i comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni".

    - La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa".

    - La legge 15 maggio 1997, n. 127, reca: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo".

    - La legge 16 giugno 1998, n. 191, reca: "Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonche' normein materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica".

    - La legge 8 marzo 1999, n. 50, reca

    "Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998".

    - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca

    "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".

    - Il testo dell'art. l della legge 15 marzo 1997, n.

    59, cosi' recita

    "Art. 1. - Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella presente legge. Ai fini della presente legge, per "conferimento" si intende trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti e per "enti locali" si intendono le province, i comuni, le comunita' montane e gli altri enti locali.

  4. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell'osservanza del principio di sussidiarieta' di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), della presente legge, anche ai sensi dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n.

    142, tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunita', nonche' tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici.

  5. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie

    1. affari esteri e commercio estero, nonche' cooperazione internazionale e attivita' promozionale all'estero di rilievo nazionale; b) difesa, Forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico; c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose; d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico; e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe; f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico, estradizione; g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo, propaganda elettorale, consultazioni referendarie escluse quelle regionali; h) moneta, sistema valutario e perequazione delle risorse finanziarie; i) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; l) ordine pubblico e sicurezza pubblica; m) amministrazione della giustizia; n) poste e telecomunicazioni; o) previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee e strutturali; p) ricerca scientifica; q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale; r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione.

  6. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2

    1. i compiti di regolazione e controllo gia' attribuiti con legge statale ad apposite autorita' indipendenti; b) i compiti strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale; c) i compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile,per la difesa del suolo, per la tutela dell'ambiente e della salute, per gli indirizzi, le funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo, per la ricerca, la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia; gli schemi di decreti legislativi, ai fini della individuazione dei compiti di rilievo nazionale, sono predisposti previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei Ministri delibera motivatamente in...

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