DECRETO LEGISLATIVO 15 ottobre 1999, n.382 - Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 5 ottobre 1998, n. 361, concernente l'istituzione del Servizio consultivo ed ispettivo tributario

in vigore dal: 13-11-1999 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, con il quale il Governo e' stato delegato ad emanare decreti legislativi volti a razionalizzare l'ordinamento dei Ministeri; Visto, altresi', l'articolo 12, comma 1, lettere g), p) e r), della legge 15 marzo 1997, n. 59, che prevedono, rispettivamente, quali principi e criteri direttivi, la riallocazione di funzioni e di uffici esistenti, idonei strumenti di coordinamento fra uffici, anche istituendo centri interservizi all'interno di ciascuna amministrazione, nonche' l'organizzazione di strutture secondo criteri di flessibilita', per consentire sia lo svolgimento di compiti permanenti, sia il perseguimento di specifici obiettivi e missioni; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 1998, n. 361, recante l'istituzione del servizio consultivo ed ispettivo tributario; Visto l'articolo 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il quale dispone che, entro un anno dalla data dell'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dallo stesso articolo 11 della legge n. 59 del 1997, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative ai predetti decreti legislativi; Vista la legge 24 aprile 1980, n. 146; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 1999; Acquisito il parere della commissione parlamentare istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto legislativo

Art. 1.

  1. Alla legge 24 aprile 1980, n. 146, come modificata dal decreto legislativo 5 ottobre 1998, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni

    1. nell'articolo 9, riguardante l'istituzione ed i compiti del servizio, al primo comma, le parole: "servizio centrale consultivo" sono sostituite dalle seguenti: "servizio consultivo"; b) nell'articolo 10, concernente la composizione del servizio, al secondo comma, l'ultimo periodo e' soppresso; c) nell'articolo 11, riguardante gli organi del servizio

    1) al terzo comma, dopo le parole: "esperto appartenente alla stessa sezione" sono inserite le seguenti: "che partecipa, con diritto di voto, al comitato di coordinamento nei casi in cui vengono esaminate questioni riguardanti l'attivita' specifica"; 2) al settimo comma, le parole: ", salvo gli esperti a tempo parziale assegnati alla seconda sezione, il cui incarico e' disciplinato dai commi 56 e seguenti dell'articolo l della legge 23 dicembre 1996, n. 662" sono soppresse e, nel medesimo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale disposizione non si applica agli esperti a tempo parziale assegnati alla seconda sezione.

    Nei riguardi di questi ultimi si applicano, se dipendenti delle pubbliche amministrazioni, le disposizioni recate dai commi 56 e seguenti dell'articolo l della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relative ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa".

    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Roma, addi' 15 ottobre 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Visco, Ministro delle finanze Piazza, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Diliberto Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Nota al titolo

    - Il decreto legislativo 5 ottobre 1998, n. 361, reca

    "Istituzione del servizio consultivo ed ispettivo tributario, a norma degli articoli 11 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 1998.

    Note alle premesse

    - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

    - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

    - Si riporta il testo degli articoli 5, 11 e 12, comma 1, lettere g), p) e r), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa)

    "Art. 5. - 1. E' istituita una commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari.

  2. La commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti commissioni parlamentari.

  3. Alle spese necessarie per il funzionamento della commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

  4. La commissione

    1. esprime i pareri previsti dalla presente legge; b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme...

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