Fondo sanitario nazionale 1998. Parte corrente. Integrazione Fondo sanitario 1996 per minori contributi sanitari riscossi dalle regioni. (Deliberazione n. 112/98)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio s anitario nazionale; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente i l riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.

1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visti i commi 9 e 15 dell'art. 11 del predetto decreto legislativo n . 502/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, i quali d ispongono, rispettivamente, che i contributi sanitari per le p restazioni del Servizio sanitario nazionale sono attribuiti alle r egioni in relazione al domicilio fiscale degli iscritti al Servizio s anitario nazionale e che il Comitato interministeriale per la p rogrammazione economica, su proposta del Ministro della sanita', s entita la Conferenza Statoregioni, delibera annualmente l 'assegnazione in favore delle regioni, a titolo di acconto, delle q uote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, tenuto conto d ell'importo complessivo presunto dei contributi attribuiti a c iascuna regione; Considerato che, qualora l'ammontare dei contributi risultasse d ifforme da quello stimato, il Comitato interministeriale per la p rogrammazione economica provvedera', a norma del comma 15 del p redetto art. 11 del decreto legislativo n. 502/1992, a ll'assegnazione definitiva in favore delle regioni delle quote a nnuali del Fondo sanitario nazionale di parte corrente ad esse e ffettivamente spettanti; Visto l'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e l 'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recanti m isure di razionalizzazione della finanza pubblica; Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n . 446; Vista la propria deliberazione in data 24 aprile 1996, pubblicata n ella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 172 del 24 luglio 1 996, con la quale e' stata ripartita tra le regioni la somma di L.

33.474.137.000.000 (al netto della quota relativa agli oneri c ontrattuali e convenzionali), ad integrazione della somma di L.

50.610.759.000.000 derivante dai contributi sanitari riscuotibili d irettamente dalle regioni stesse; Vista la propria deliberazione in data 30 gennaio 1997, pubblicata n ella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 72 del 27 marzo 1997, c on la quale, per effetto delle disposizioni di cui al decreto-legge 2 0 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, l a quota a carico dello Stato...

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