DECRETO-LEGGE 6 giugno 1981, n. 283 - Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonche' concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione

Coming into Force10 Giugno 1981
Published date09 Giugno 1981
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1981/06/09/081U0283/CONSOLIDATED/20100508
Enactment Date06 Giugno 1981
Official Gazette PublicationGU n.156 del 09-06-1981
Titolo I AUTORIZZAZIONE COMPLESSIVA DI SPESA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di dare attuazione agli accordi contrattuali per il triennio 1979-81 relativi al personale civile dei Ministeri e al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonche' di concedere analoghi miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; EMANA il seguente decreto:

Art 1.

E' autorizzata la spesa di lire 975.000 milioni per lo anno finanziario 1981 relativa:

  1. all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi, intervenuti il 24 gennaio 1981 tra il Governo e i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL nonche' della CISNAL, CISAL, CISAS, CONFAIL e CONFEDIRDIRSTAT, per la corresponsione al personale civile dello Stato previsto dal titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312, dei miglioramenti economici indicati nel decreto medesimo; all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi per la corresponsione dello stesso miglioramento economico al personale di ricerca e di sperimentazione di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, con trattamento rapportato a quello degli assistenti universitari;

  2. all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo, intervenuto il 18 marzo 1981, tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL nonche' della Confederazione CIDA-ANDAM, per la corresponsione al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dei miglioramenti economici indicati nel decreto medesimo;

  3. all'attribuzione dei benefici di cui ai successivi articoli del presente decreto.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Titolo II PERSONALE DEI MINISTERI
Art 2.

Il personale contemplato nell'art. 4, comma primo, secondo e terzo, della legge 11 luglio 1980, n. 312, gia' appartenente alle carriere direttive, di concetto ed esecutive o alle categorie degli operai, che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivesta la qualifica iniziale delle suddette carriere oppure le qualifiche di operaio comune o di operaio qualificato puo' partecipare a domanda ad appositi corsi di riqualificazione, con esame finale, per profili professionali del livello immediatamente superiore. Sono esclusi dalla partecipazione ai corsi i dipendenti che saranno inquadrati, per effetto dell'art. 4 della richiamata legge n. 312, in un profilo professionale di qualifica funzionale superiore a quella nella quale risultino collocati in via provvisoria ai sensi della predetta legge ed il personale che perverra' alla qualifica funzionale superiore attraverso il concorso interno nazionale di cui all'art. 9 della legge medesima.

L'ordinamento dei corsi di cui al precedente comma, le modalita' di partecipazione, la composizione della commissione esaminatrice e quanto altro attiene ai corsi stessi saranno stabiliti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il personale idoneo dei corsi di cui al precedente primo comma sara' inquadrato, secondo l'ordine di graduatoria, nel profilo professionale del livello superiore, anche in soprannumero, nel limite del 50% degli idonei stessi con decorrenza dal 1 gennaio 1983 e per l'altro 50% con decorrenza dal 1 gennaio 1984.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, ai corsi di riqualificazione puo' partecipare anche il personale destinatario della richiamata disposizione. Coloro che risulteranno idonei saranno inquadrati con precedenza rispetto agli idonei di cui ai precedenti commi.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale proveniente dalle soppresse imposte di consumo, al personale del lotto, al personale del ruolo ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, al personale di cui all'art. 34 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonche' agli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori giudiziari del Ministero di grazia e giustizia.

Fino a quando permarranno le posizioni soprannumerarie, il personale inquadrato in profili professionali della qualifica superiore potra' essere utilizzato anche per l'esercizio delle mansioni della qualifica di provenienza.

Gli operai comuni e gli operai qualificati delle amministrazioni dello Stato, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, che abbiano maturato oppure abbiano in corso di maturazione la anzianita' che nel precedente ordinamento avrebbe dato titolo all'attribuzione del parametro terminale dello stipendio sono considerati, ai soli effetti economici, rispettivamente, della terza e della quarta qualifica funzionale previste dall'art. 4 della legge stessa, con effetto dal compimento della predetta anzianita' e comunque da data non anteriore a quella di entrata in vigore della legge medesima.

Art 2.

Il personale appartenente, alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, alla qualifica iniziale di ciascuna carriera, articolata su una o piu' qualifiche, o alle categorie degli operai, puo' partecipare, a domanda, ad appositi corsi di riqualificazione, con esame finale, per profili professionali di qualifica immediatamente superiore, con preferenza per quelli nei quali vi sia disponibilita' di posti. Sono esclusi dalla partecipazione ai corsi i dipendenti che saranno inquadrati, per effetto dell'art. 4 della richiamata legge n. 312, in un profilo professionale di qualifica funzionale superiore a quella nella quale risultino collocati in via provvisoria ai sensi della predetta legge ed il personale che perverra' alla qualifica funzionale superiore attraverso il concorso interno nazionale di cui all'art. 9 della legge medesima.

L'ordinamento dei corsi di cui al precedente comma, le modalita' di partecipazione, la composizione della commissione esaminatrice e quanto altro attiene ai corsi stessi saranno stabiliti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il personale idoneo dei corsi di cui al precedente primo comma sara' inquadrato, secondo l'ordine di graduatoria, nel profilo professionale del livello superiore, anche in soprannumero, nel limite del 50% degli idonei stessi con decorrenza dal 1 gennaio 1983 e per l'altro 50% con decorrenza dal 1 gennaio 1984.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, ai corsi di riqualificazione puo' partecipare anche il personale destinatario della richiamata disposizione. Coloro che risulteranno idonei saranno inquadrati con precedenza rispetto agli idonei di cui ai precedenti commi.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale proveniente dalle soppresse imposte di consumo, al personale del lotto, al personale del ruolo ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, al personale di cui all'art. 34 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonche' agli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori giudiziari del Ministero di grazia e giustizia.

Fino a quando permarranno le posizioni soprannumerarie, il personale inquadrato in profili professionali della qualifica superiore potra' essere utilizzato anche per l'esercizio delle mansioni della qualifica di provenienza.

Gli operai comuni e gli operai qualificati delle amministrazioni dello Stato, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, che abbiano maturato oppure abbiano in corso di maturazione la anzianita' che nel precedente ordinamento avrebbe dato titolo all'attribuzione del parametro terminale dello stipendio sono considerati, ai soli effetti economici, rispettivamente, della terza e della quarta qualifica funzionale previste dall'art. 4 della legge stessa, con effetto dal compimento della predetta anzianita' e comunque da data non anteriore a quella di entrata in vigore della legge medesima.

Art 2.

Il personale appartenente, alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, alla qualifica iniziale di ciascuna carriera, articolata su una o piu' qualifiche, o alle categorie degli operai, puo' partecipare, a domanda, ad appositi corsi di riqualificazione, con esame finale, per profili professionali di qualifica immediatamente superiore, con preferenza per quelli nei quali vi sia disponibilita' di posti. Sono esclusi dalla partecipazione ai corsi i dipendenti che saranno inquadrati, per effetto...

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