Testo del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 64, coordinato con la legge di conversione 25 giugno 2005, n. 110, recante: .

Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

  1. Fatto salvo l'obbligo di revisione dei collegi uninominali di cui all'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 276, e dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, le disposizioni del presente decreto si applicano esclusivamente in caso di scioglimento anticipato delle Camere ((entro il 30 settembre 2005)) e soltanto per le prime elezioni politiche che si svolgeranno dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso in cui non si sia ancora concluso il procedimento di revisione dei collegi.

  2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, restano fermi i collegi uninominali previsti dalla normativa in vigore al momento dello scioglimento delle Camere.

  3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 1, comma 2, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, la determinazione del numero dei seggi da assegnare in ragione proporzionale in ciascuna circoscrizione e regione e' effettuata secondo le seguenti modalita'

    1. per l'elezione della Camera dei deputati, il numero di seggi da attribuire con metodo proporzionale, in ogni circoscrizione, si ottiene sottraendo dal numero di seggi spettanti a ciascuna circoscrizione, ai sensi del quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione, il numero di seggi da attribuire in base alla normativa vigente al momento dello scioglimento delle Camere, nei collegi uninominali di ciascuna circoscrizione. Nel caso in cui in una circoscrizione il numero dei seggi spettanti sia pari al numero dei collegi uninominali, si procede in deroga a quanto previsto dalla disciplina vigente, facendo coincidere i collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati con i collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica, a condizione che cio' renda possibile l'attribuzione di almeno un seggio in quota proporzionale; b) per l'elezione del Senato della Repubblica, il numero di seggi destinati al riparto con metodo proporzionale, in ogni regione, si ottiene sottraendo dal numero di seggi spettanti a ciascuna regione ai sensi del terzo e quarto comma dell'articolo 57 della Costituzione, il numero di seggi da attribuire, in base alla normativa vigente al momento dello scioglimento delle Camere, nei collegi uninominali di ciascuna regione.

  4. Nelle ipotesi di cui al comma 1, i decreti del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica previsti, rispettivamente dall'articolo 11, terzo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 4, comma 2, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale non oltre il cinquantesimo giorno antecedente quello della votazione. Nelle medesime ipotesi di cui al comma 1, l'elenco provvisorio dei residenti all'estero aventi diritto al voto di cui all'articolo 5, comma 8, ((del regolamento di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 2...

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