Testo del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, coordinato con la legge di conversione 18 luglio 2003, n. 180 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5), recante: .

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 21 maggio 2003, n.112

Testo del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, coordinato con la legge di

conversione 18 luglio 2003, n. 180 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla

pag. 5), recante: ´Modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione

alla professione forense.ª.

Avvertenza

Il testo aggiornato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 11, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto, integrate con le modifiche apportate dalle nuove disposizioni, sia di quelle richiamate nel decreto stesso trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Modifica dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101.

1. L'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, e' sostituito dal seguente

´Art. 9 (Certificato di compimento della pratica). - 1. Il certificato di compiuta pratica di cui all'articolo 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, viene rilasciato dal consiglio dell'ordine del luogo ove il praticante ha svolto la maggior parte della pratica ovvero, in caso di parita', del luogo in cui la pratica e' stata iniziata. Il certificato di compiuta pratica non puo' essere rilasciato piu' di una volta.

2. In caso di trasferimento del praticante, il consiglio dell'ordine di provenienza certifica l'avvenuto accertamento sui precedenti periodi.

3. (( Il certificato di cui ai commi 1 e 2 individua la Corte di appello presso cui il praticante puo' sostenere gli esami di avvocato.)) 1-bis. (( Fino al 31 dicembre 2003, il certificato di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e' rilasciato dal consiglio dell'ordine del luogo ove il praticante risulta essere iscritto alla data di entrata in vigore del presente decreto.))

Art. 1-bis.

Modifica all'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.

1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.

36.

1. (( L'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.

1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.

36, e' sostituito dal seguente

´Art. 22. - 1. Gli esami di avvocato hanno luogo contemporaneamente presso ciascuna Corte di appello.

2. I temi per ciascuna prova sono dati dal Ministro della giustizia.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del decreto contenente il bando di esame, e' nominata la commissione composta da cinque membri titolari e cinque supplenti, dei quali due titolari e due supplenti sono avvocati, iscritti da almeno dodici anni all'Albo degli avvocati; due titolari e due supplenti sono magistrati, con qualifica non inferiore a magistrato di Corte di appello; un titolare ed un supplente sono professori ordinari o associati di materie giuridiche presso un'universita' della Repubblica ovvero presso un istituto superiore.

La commissione ha sede presso il Ministero della giustizia. Per le funzioni di segretario, il Ministro nomina un dipendente dellmministrazione, appartenente all'area C del personale amministrativo, come delineata dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri del 16 febbraio 1999.

4. Con il medesimo decreto di cui al comma 3, presso ogni sede di Corte di appello, e' nominata una sottocommissione avente composizione identica alla commissione di cui al medesimo comma 3.

5. Il Ministro della giustizia nomina per la commissione e per ogni sottocommissione il presidente e il vicepresidente tra i componenti avvocati. I supplenti intervengono nella commissione e nelle sottocommissioni in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.

6. Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni sono designati dal Consiglio nazionale forense, su proposta congiunta dei consigli dell'ordine di ciascun distretto, assicurando la presenza in ogni sottocommissione, a rotazione annuale, di almeno un avvocato per ogni consiglio dell'ordine del distretto. Non possono essere designati avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni non possono candidarsi ai rispettivi consigli dell'ordine e alla carica di rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense alle elezioni immediatamente successive all'incarico ricoperto. I magistrati sono nominati nell'ambito delle indicazioni fornite dai presidenti delle Corti di appello.

7. Qualora il numero dei candidati che hanno presentato la domanda di ammissione superi le trecento unita' presso ciascuna Corte di appello, con decreto del Ministro della giustizia da emanare prima dell'espletamento delle prove scritte, sono nominate ulteriori sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della sottocommissione nominata ai sensi del comma 4 e da un segretario aggiunto.

8. A ciascuna sottocommissione non puo' essere assegnato un numero di candidati superiore a trecento.

9. La commissione istituita presso il Ministero della giustizia definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT