DECRETO-LEGGE 21 maggio 2003, n. 112 - Modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense

Coming into Force23 Maggio 2003
Enactment Date21 Maggio 2003
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2003/05/22/003G0136/CONSOLIDATED/20030721
Published date22 Maggio 2003
Official Gazette PublicationGU n.117 del 22-05-2003
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di modificare le disposizioni concernenti l'effettuazione della pratica forense e dell'esame di abilitazione alla professione legale, al fine di razionalizzare lo svolgimento ed i contenuti della prova d'esame ed evitare, altresi', fin dalla prossima sessione, il persistere della costante e significativa disomogeneita' tra le percentuali di promossi nelle diverse sedi d'esame;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di modificare le disposizioni concernenti l'effettuazione della pratica forense e dell'esame di abilitazione alla professione legale, al fine di razionalizzare lo svolgimento ed i contenuti della prova d'esame ed evitare, altresi', fin dalla prossima sessione, il persistere della costante e significativa disomogeneita' tra le percentuali di promossi nelle diverse sedi d'esame;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Istituzione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101

  1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, e' sostituito dal seguente: "Art. 9 (Certificato di compimento della pratica). - 1. Il certificato di compiuta pratica di cui all'articolo 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, viene rilasciato dal consiglio dell'ordine del luogo ove il praticante ha svolto la maggior parte della pratica ovvero, in caso di parita', del luogo in cui la pratica e' stata iniziata. Il certificato di compiuta pratica non puo' essere rilasciato piu' di una volta. 2. In caso di trasferimento del praticante, il consiglio dell'ordine di provenienza certifica l'avvenuto accertamento sui precedenti periodi. 3. Il certificato di compiuta pratica individua la Corte d'appello di appartenenza di ciascun candidato ai fini del sorteggio della sede d'esame, secondo quanto previsto dall'articolo 15, commi sesto e settimo, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37."".

Art 1.

Modifica dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101

  1. L'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, e' sostituito dal seguente: "Art. 9 (Certificato di compimento della pratica). - 1. Il certificato di compiuta pratica di cui all'articolo 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, viene rilasciato dal consiglio dell'ordine del luogo ove il praticante ha svolto la maggior parte della pratica ovvero, in caso di parita', del luogo in cui la pratica e' stata iniziata. Il certificato di compiuta pratica non puo' essere rilasciato piu' di una volta. 2. In caso di trasferimento del praticante, il consiglio dell'ordine di provenienza certifica l'avvenuto accertamento sui precedenti periodi. 3. Il certificato di cui ai commi 1 e 2 individua la Corte di appello presso cui il praticante puo' sostenere gli esami di avvocato".

1-bis. Fino al 31 dicembre 2003, il certificato di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e' rilasciato dal consiglio dell'ordine del luogo ove il praticante risulta essere iscritto alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art 1 bis.

Art. 1-bis (Modifica dell'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36).

((1. L'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e' sostituito dal seguente: "Art. 22. - 1. Gli esami di avvocato hanno luogo contemporaneamente presso ciascuna Corte di appello. 2. I temi per ciascuna prova sono dati dal Ministro della giustizia. 3. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del decreto contenente il bando di esame, e' nominata la commissione composta da cinque membri titolari e cinque supplenti, dei quali due titolari e due supplenti sono avvocati, iscritti da almeno dodici anni all'Albo degli avvocati; due titolari e due supplenti sono magistrati, con qualifica non inferiore a magistrato di Corte di appello; un titolare ed un supplente sono professori ordinari o associati di materie giuridiche presso un'universita' della Repubblica ovvero presso un istituto superiore. La commissione ha sede presso il Ministero della giustizia. Per le funzioni di segretario, il Ministro nomina un dipendente dell'Amministrazione, appartenente all'area C del personale amministrativo, come delineata dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri del 16 febbraio 1999. 4. Con il medesimo decreto di cui al comma 3, presso ogni sede di Corte di appello, e' nominata una sottocommissione avente composizione identica alla commissione di cui al medesimo comma 3. 5. Il Ministro della giustizia nomina per la commissione e per ogni sottocommissione il presidente e il vicepresidente tra i componenti avvocati. l supplenti intervengono nella commissione e nelle sottocommissioni in sostituzione...

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