LEGGE 9 maggio 1997, n. 122 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, recante disposizioni tributarie urgenti

Coming into Force25 Maggio 1997
Enactment Date09 Maggio 1997
Published date10 Maggio 1997
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/05/10/097G0156/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.107 del 10-05-1997
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, recante disposizioni tributarie urgenti, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 9 maggio 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visco, Ministro delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Flick

Allegato

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CON VERSIONE AL DECRETO-LEGGE 11 MARZO 1997, N. 50.

L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:

"Art. 1 (Disposizioni in materia di rimborsi di imposta agli intestatari di conto fiscale). - 1. I rimborsi erogati dal concessionario della riscossione agli intestatari di conto fiscale non possono eccedere, per l'anno 1997, il limite di lire 500 milioni.

Tale limite si applica anche ai rimborsi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono state presentate le relative richieste e non sono scaduti i termini per l'effettuazione del rimborso stesso, ad esclusione di quelli gia' parzialmente erogati.

  1. Per le richieste di rimborso eccedenti l'importo di lire 500 milioni si procede comunque all'erogazione degli importi richiesti fino a tale limite.

  2. E' facolta' del contribuente sostituire la garanzia prestata con altra per il minor importo rimborsabile. L'imposta pagata sul premio della eventuale polizza fideiussoria sostituita sara' oggetto di conguaglio, a favore delle societa' di assicurazione, in sede del primo versamento delle imposte sulle assicurazioni previste dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, successivo a quello di sostituzione con obbligo di restituzione al contribuente".

    All'articolo 2:

    la rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto per il commercio di prodotti editoriali)";

    i commi 1 e 3 sono soppressi.

    All'articolo 3:

    al comma 1, le parole: "con riferimento a" sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente alle"; le parole: "disagio economico o sociale" sono sostituite dalle seguenti: "disagio economico-sociale...

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