LEGGE 13 maggio 1965, n. 431 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, recante interventi per la ripresa della economia nazionale

Coming into Force15 Maggio 1965
Published date14 Maggio 1965
Enactment Date13 Maggio 1965
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1965/05/14/065U0431/CONSOLIDATED/20091214
Official Gazette PublicationGU n.120 del 14-05-1965
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, recante interventi per la ripresa dell'economia nazionale, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

"b) Comuni, Province, Universita' e loro Consorzi per le opere di edilizia scolastica previste dall'articolo 2 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e successive integrazioni e modificazioni";

la lettera d) e' sostituita dalla seguente:

"d) Istituti autonomi per le case popolari (IACP), Istituto per lo sviluppo della edilizia sociale (ISES) e cooperative edilizie per la costruzione di case popolari, comprese quelle aventi i requisiti di cui all'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1460";

l'ultimo comma e' soppresso.

L'articolo 7 e' sostituito dal seguente

"L'emissione delle obbligazioni, i prestiti all'estero e le operazioni di mutuo effettuate ai sensi dei precedenti articoli 1, 3 e 4 e tutti gli atti ad esse inerenti sono esenti da ogni imposta e tassa".

Dopo l'articolo 9 e' aggiunto il seguente articolo:

"Art. 9-bis. - Nella concessione dei mutui di cui agli articoli 3 e 9 si terranno in particolare conto le esigenze del Mezzogiorno e delle zone depresse del Centro Nord anche in relazione al costo del finanziamento a carico degli Enti mutuanti".

All'articolo 12, il terzo ed il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

"Sui progetti e sui contratti riguardanti le opere previste dai commi precedenti di importo eccedente i 100 milioni e' richiesto il parere del solo Comitato tecnico amministrativo. Sui progetti di importo inferiore ai 100 milioni e' richiesto il solo parere dell'ingegnere capo del Genio civile.

Le attribuzioni conferite ai provveditori alle opere pubbliche ai sensi del presente articolo si estendono alle condizioni e con le modalita' previste nei precedenti commi anche all'approvazione dei progetti e dei contratti ed alla, concessione ed esecuzione delle opere di edilizia scolastica, delle opere igieniche e sanitarie di cui alla legge 10 agosto 1964, n. 717.

Restano ferme, per quanto concerne le opere di edilizia scolastica di importo non superiore ai 100 milioni, le norme previste dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, e dall'articolo 4 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358".

All'articolo 15, il primo comma e' sostituito dal seguente:

"Per le opere di competenza degli Enti locali, degli Enti pubblici e di Enti ed Istituzioni comunque annesse a contributo o concorso dello Stato, i provveditori alle opere pubbliche emettono i decreti di concessione del contributo nei limiti delle promesse fatte dal Ministro per i lavori pubblici"

il secondo comma, prima linea, e' sostituito dal seguente:

"Per le opere di competenza degli Enti locali e degli Enti pubblici ammesse a contributo, e' in facolta' dei provveditori di disporre la concessione di contributi per un ammontare superiore a quello promesso nei seguenti casi";

il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

"Per le integrazioni disposte ai sensi del presente articolo, i provveditori alle opere pubbliche possono utilizzare promesse di contributo relative ad altre opere dello stesso tipo per la cui realizzazione non vengano presentati gli elaborati tecnici entro i...

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