L'articolo 1 della legge 30 luglio 1959, n. 595, e' sostituito dal seguente:
"I progetti per la costruzione, il completamento, l'ampliamento, il miglioramento e la sistemazione di ospedali, istituti di cura in genere, mattatoi e cimiteri sono approvati:
dal Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, se l'intera opera e' di importo superiore a lire 500 milioni;
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dal medico provinciale o dal veterinario provinciale, secondo le rispettive attribuzioni: di concerto con il provveditore alle opere pubbliche, se l'intera opera e' di importo compreso tra lire 100 milioni e lire 500 milioni; di concerto con l'ingegnere capo del Genio civile, se l'intera opera e' di importo non superiore a lire 100 milioni.
Sui progetti delle opere indicate nel precedente comma devono esprimere parere:
il Consiglio provinciale di sanita' ed il Comitato tecnico amministrativo presso i Provveditorati alle opere pubbliche, se la spesa totale e' compresa tra lire 100 milioni e lire 500 milioni;
il Consiglio superiore di sanita' ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici, se la spesa totale e' superiore a lire 500 milioni".