LEGGE 10 agosto 1964, n. 717 - Modifiche alla legge 30 luglio 1959, n. 595, concernente norme sull'approvazione di progetti per la costruzione di opere igieniche

Coming into Force20 Settembre 1964
End of Effective Date21 Dicembre 2008
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1964/09/05/064U0717/CONSOLIDATED/20080625
Published date05 Settembre 1964
Enactment Date10 Agosto 1964
Official Gazette PublicationGU n.218 del 05-09-1964
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

L'articolo 1 della legge 30 luglio 1959, n. 595, e' sostituito dal seguente:

"I progetti per la costruzione, il completamento, l'ampliamento, il miglioramento e la sistemazione di ospedali, istituti di cura in genere, mattatoi e cimiteri sono approvati:

  1. dal Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, se l'intera opera e' di importo superiore a lire 500 milioni;

  2. dal medico provinciale o dal veterinario provinciale, secondo le rispettive attribuzioni: di concerto con il provveditore alle opere pubbliche, se l'intera opera e' di importo compreso tra lire 100 milioni e lire 500 milioni; di concerto con l'ingegnere capo del Genio civile, se l'intera opera e' di importo non superiore a lire 100 milioni.

    Sui progetti delle opere indicate nel precedente comma devono esprimere parere:

  3. il Consiglio provinciale di sanita' ed il Comitato tecnico amministrativo presso i Provveditorati alle opere pubbliche, se la spesa totale e' compresa tra lire 100 milioni e lire 500 milioni;

  4. il Consiglio superiore di sanita' ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici, se la spesa totale e' superiore a lire 500 milioni".

Art 2.

L'articolo 2 della stessa legge 30 luglio 1959, n. 595, e' sostituito dal seguente:

"I progetti per la costruzione, il completamento, l'ampliamento, il miglioramento e la sistemazione di acquedotti, fognature ed altre opere igieniche sono approvati:

  1. dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la sanita', se l'intera opera e' di importo superiore a lire 500 milioni;

  2. dal provveditore alle opere pubbliche, di concerto con il medico provinciale, se l'intera opera e' di importo compreso tra lire 100 milioni e lire 500 milioni;

  3. dall'ingegnere capo del Genio civile, di concerto con il medico provinciale o con il veterinario provinciale, secondo le rispettive attribuzioni, se l'intera opera e' di importo non superiore a lire 100 milioni.

    Sui progetti delle opere indicate nel precedente comma devono esprimere parere:

  4. il Comitato tecnico amministrativo presso i Provveditorati alle opere pubbliche e il Consiglio provinciale di sanita', se la spesa totale e'...

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