LEGGE 24 marzo 2015, n. 34 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale

Coming into Force26 Marzo 2015
Published date25 Marzo 2015
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2015/03/25/15G00047/ORIGINAL
Enactment Date24 Marzo 2015
Official Gazette PublicationGU n.70 del 25-03-2015 - Suppl. Ordinario n. 15
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. All'articolo 1 della legge 11 marzo 2014, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. al comma 1, alinea, le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro quindici mesi»;

    2. al comma 5, il terzo periodo e' soppresso;

    3. dopo il comma 7 e' inserito il seguente:

    7-bis. Qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari di cui ai commi 5 e 7 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dai commi 1 e 8, ovvero successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni

    .

  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 24 marzo 2015 MATTARELLA

    Renzi, Presidente del Consiglio dei

    ministri

    Padoan, Ministro dell'economia e

    delle finanze

    Martina, Ministro delle politiche

    agricole alimentari e forestali Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegato

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4

All'articolo 1:

al comma 1, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:

a-bis) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati,

ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della

legge 28 dicembre 2001, n. 448

;

dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

1-bis. A decorrere dall'anno 2015, dall'imposta dovuta per i

terreni ubicati nei comuni di cui all'allegato 0A, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, determinata ai sensi dell'articolo 13, comma 8-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200. Nell'ipotesi in cui nell'allegato 0A, in corrispondenza dell'indicazione del comune, sia riportata l'annotazione parzialmente delimitato (PD), la detrazione spetta unicamente per le zone del territorio comunale individuate ai sensi della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18

giugno 1993

;

al comma 2, le parole: «L'esenzione si applica anche ai terreni

di cui al comma 1 lettera b),» sono sostituite dalle seguenti: «L'esenzione di cui al comma 1, lettera b), e la detrazione di cui al comma 1-bis si applicano ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti

nella previdenza agricola, anche»;

al comma 4, al secondo periodo, dopo le parole: «Per il medesimo

anno 2014» sono inserite le seguenti: «nonche' per gli anni successivi», dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Per il medesimo anno 2014, i terreni agricoli, nonche' quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono esenti dal pagamento dell'IMU.» e, al quarto periodo, dopo le parole: «A tal fine,» sono inserite le

seguenti: «per l'anno 2014,»;

al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono

applicati sanzioni ed interessi nel caso di ritardato versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2014, qualora lo

stesso sia effettuato entro il termine del 31 marzo 2015»;

dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

5-bis. I contribuenti che hanno effettuato versamenti dell'IMU

relativamente ai terreni che risultavano imponibili sulla base di quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e dal citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 novembre 2014, e che per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo sono esenti, hanno diritto al rimborso da parte del comune di quanto versato o alla compensazione qualora il medesimo comune abbia previsto tale facolta'

con proprio regolamento

;

al comma 7, le parole: «e delle province autonome di Trento e di

Bolzano» sono soppresse;

dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

9-bis. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto

ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna il ristoro del minor gettito dell'IMU, derivante dall'applicazione del comma 1-bis, e' attribuito ai medesimi comuni un contributo pari a 15,35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Tale contributo e' ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali. Per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito dell'IMU, derivante dall'applicazione del predetto comma 1-bis, avviene attraverso un minor accantonamento per l'importo di 0,15 milioni di euro a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della stessa metodologia di cui al

secondo periodo.

9-ter. All'articolo 14, comma 1, terzo periodo, del decreto

legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 508, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento,

istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14".

9-quater. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27

luglio 2000, n. 212, l'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'articolo 1, comma 508, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativamente alla deducibilita' dell'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, deve intendersi nel senso che la deducibilita' nella misura del 20 per cento ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni si applica, anche per l'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, a decorrere dal periodo

d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.

9-quinquies. Al fine di assicurare la piu' precisa ripartizione

delle variazioni compensative di risorse di cui agli allegati A, B e C al presente decreto, fermo restando l'ammontare complessivo delle suddette variazioni, pari, complessivamente, a 230.691.885,33 euro per l'anno 2014 e a 268.652.847,44 euro dall'anno 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di una metodologia condivisa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e adottata sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, provvede, entro il 30 settembre 2015, alla verifica del gettito per l'anno 2014, derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, sulla base anche dell'andamento del gettito effettivo. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alle modifiche delle variazioni compensative spettanti a ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, sulla base dell'esito delle verifiche di cui al periodo precedente. Per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta si provvede in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sempre sulla base delle verifiche di cui

al primo periodo

.

Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:

Art. 1-bis (Sospensione di adempimenti e versamenti tributari

nell'isola di Lampedusa). - 1. In considerazione del permanente stato di crisi nell'isola di Lampedusa, il termine della sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, previsto dall'articolo 23, comma 12-octies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, e' prorogato al 15 dicembre 2015. Gli adempimenti tributari di cui al periodo precedente, diversi dai versamenti, sono effettuati con le modalita' e con i termini stabiliti con provvedimento del

direttore dell'Agenzia delle entrate

.

All'articolo 2:

al comma 2, alinea, dopo le parole: «dall'articolo 1,» sono

inserite le seguenti: «ad eccezione del comma 1-bis,» e le parole: «valutati in 219,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 91 milioni di euro annui a decorrere dal 2016» sono sostituite dalle seguenti: «valutati in 225,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 96 milioni di

euro annui a decorrere dall'anno 2016»;

al comma 2, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:

c-bis) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1 milione

di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della...

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