LEGGE 19 marzo 1993, n. 70 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 11, recante rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS

Coming into Force23 Marzo 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/03/22/093G0124/ORIGINAL
Published date22 Marzo 1993
Enactment Date19 Marzo 1993
Official Gazette PublicationGU n.67 del 22-03-1993
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 11, recante rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 17 marzo 1992, n. 236, 20 maggio 1992, n. 292, e dell'articolo 4 del decreto-legge 21 luglio 1992, n. 345.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 19 marzo 1993 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei

Ministri CRISTOFORI, Ministro del lavoro e

della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: CONSO

AVVERTENZA: Il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 11, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 14 del 19 gennaio 1993. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 24.

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 18

GENNAIO 1993, N. 11.

Dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente:

"Art. 5-bis (Classi di contribuzione). - 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sostituisce le tabelle C, D e F allegate al decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, elevando il numero delle classi di contribuzione a settanta senza che risulti diminuito il complessivo gettito contributivo".

All'articolo 6:

dopo il comma 2, e' inserito il seguente:

"2-bis. Al fine di assicurare l'equilibrio finanziario...

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