LEGGE 29 gennaio 2014, n. 5 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia

Coming into Force30 Gennaio 2014
Enactment Date29 Gennaio 2014
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2014/01/29/14G00012/ORIGINAL
Published date29 Gennaio 2014
Official Gazette PublicationGU n.23 del 29-01-2014 - Suppl. Ordinario n. 9
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 29 gennaio 2014 NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei

ministri

Alfano, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 30 NOVEMBRE 2013, N. 133

All'articolo 1:

al comma 5, le parole: «entro il 16 gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 24 gennaio 2014»;

al comma 6, ultimo periodo, le parole: «dell'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 3»;

dopo il comma 12 e' aggiunto il seguente:

12-bis. Non sono applicati sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dovuta per il 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine del 24 gennaio 2014

.

All'articolo 3:

al comma 1, dopo la parola: «pubblica» sono inserite le seguenti: «, anche allo scopo di prevenire nuove urbanizzazioni e di ridurre il consumo di suolo» e le parole: «comma 6», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «sesto comma»;

al comma 2, lettera b), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «E' in ogni caso vietata l'alienazione di immobili di cui al presente comma a societa' la cui struttura non consente l'identificazione delle persone fisiche o delle societa' che ne detengono la proprieta' o il controllo. L'utilizzo di societa' anonime, aventi sede all'estero, nelle operazioni immobiliari di cui al presente comma e' vietato e costituisce causa di nullita' dell'atto di trasferimento. Fermi restando i controlli gia' previsti dalla vigente normativa antimafia, sono esclusi dalla trattativa privata i soggetti che siano stati condannati, con sentenza irrevocabile, per reati fiscali o tributari"»;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

2-bis. Dopo l'articolo 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' inserito il seguente:

"Art. 33-ter. (Disposizioni sulla gestione dei fondi). - 1. I fondi di cui all'articolo 33, commi 1, 8-bis, 8-ter e...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT