MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 30 NOVEMBRE 2013, N. 133
All'articolo 1:
al comma 5, le parole: «entro il 16 gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 24 gennaio 2014»;
al comma 6, ultimo periodo, le parole: «dell'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 3»;
dopo il comma 12 e' aggiunto il seguente:
12-bis. Non sono applicati sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dovuta per il 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine del 24 gennaio 2014
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All'articolo 3:
al comma 1, dopo la parola: «pubblica» sono inserite le seguenti: «, anche allo scopo di prevenire nuove urbanizzazioni e di ridurre il consumo di suolo» e le parole: «comma 6», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «sesto comma»;
al comma 2, lettera b), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «E' in ogni caso vietata l'alienazione di immobili di cui al presente comma a societa' la cui struttura non consente l'identificazione delle persone fisiche o delle societa' che ne detengono la proprieta' o il controllo. L'utilizzo di societa' anonime, aventi sede all'estero, nelle operazioni immobiliari di cui al presente comma e' vietato e costituisce causa di nullita' dell'atto di trasferimento. Fermi restando i controlli gia' previsti dalla vigente normativa antimafia, sono esclusi dalla trattativa privata i soggetti che siano stati condannati, con sentenza irrevocabile, per reati fiscali o tributari"»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
2-bis. Dopo l'articolo 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' inserito il seguente:
"Art. 33-ter. (Disposizioni sulla gestione dei fondi). - 1. I fondi di cui all'articolo 33, commi 1, 8-bis, 8-ter e...