LEGGE 19 novembre 1990, n. 334 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, recante misure urgenti per il finanziamento del saldo della maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1987 e 1988 e disposizioni per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1990

Coming into Force20 Novembre 1990
End of Effective Date21 Dicembre 2008
Enactment Date19 Novembre 1990
Published date19 Novembre 1990
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1990/11/19/090G0381/CONSOLIDATED/20080625
Official Gazette PublicationGU n.270 del 19-11-1990
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, recante misure urgenti per il finanziamento del saldo della maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1987 e 1988 e disposizioni per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1990, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 19 novembre 1990 COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del

Consiglio dei Ministri

CARLI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 15

SETTEMBRE 1990, N. 262.

Dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente:

"Art. 2-bis. - 1. Le eccedenze di spesa rispetto alle entrate complessive, registrate dalle unita' sanitarie locali e dagli altri enti che erogano assistenza sanitaria per l'esercizio 1989, sono coperte in via prioritaria con i proventi derivanti dall'alienazione totale o parziale dei beni patrimoniali di cui agli articoli 61, 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, non soggetti a vincoli di qualsiasi natura. I disavanzi delle unita' sanitarie locali e degli altri enti che erogano assistenza sanitaria che non dispongono di beni patrimoniali alienabili e le eventuali eccedenze che non sia possibile coprire con le alienazioni di cui sopra, determinati dalle regioni e province autonome con criteri e modalita' da definirsi con decreto del Ministro della sanita' di concerto con quello del tesoro, sono ripianati dalle regioni mediante operazioni di mutuo, da stipulare nel secondo semestre dell'anno 1992, con le aziende e gli istituti di credito ordinario e speciale individuati da apposito decreto del Ministro del tesoro, che ne definisce anche la durata e le modalita'. Le regioni e le province autonome fanno fronte agli oneri di ammortamento, valutati in lire 1.500 miliardi a decorrere dal 1993, con specifiche quote del Fondo sanitario nazionale all'uopo previste e vincolate a decorrere dall'anno 1993. Sugli atti di...

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