LEGGE 14 agosto 1974, n. 355 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, recante modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati

Coming into Force21 Agosto 1974
Published date20 Agosto 1974
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1974/08/20/074U0355/ORIGINAL
Enactment Date14 Agosto 1974
Official Gazette PublicationGU n.217 del 20-08-1974
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, recante modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici, ex combattenti ed assimilati, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1,

al primo comma, le parole: "nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto" sono sostituite dalle altre: "nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto. Scaduto tale termine la domanda e' irrevocabile";

al secondo comma, dopo la parola: "carriera" e' inserita l'altra: ", grado";

il terzo comma e' sostituito dai seguenti:

"Il collocamento a riposo avverra' per contingenti del 10 per cento il 1 luglio e il 1 gennaio di ogni anno, a partire dal 1 luglio 1975. Detto collocamento per il personale contemplato dalla legge 30 luglio 1973, n. 477, avverra' con decorrenza 1 ottobre di ciascun anno a partire dal 1975. Ogni contingente semestrale dovra' comprendere il collocamento a riposo, a titolo di precedenza, di mutilati ed invalidi di guerra nel limite massimo del 30 per cento. Gli esclusi verranno assegnati al contingente immediatamente successivo con precedenza su tutti gli altri richiedenti.

Entro 120 giorni dal termine previsto per la presentazione della domanda i contingenti di cui ai precedenti commi saranno pubblicati nel bollettino ufficiale delle rispettive amministrazioni, che ne daranno notizia agli interessati.

Sono fatte salve le cessazioni dal servizio, coi benefici di cui al primo comma, per raggiungimento dei limiti di eta' o dei limiti massimi di anzianita' di servizio di cui all'articolo 2 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, o per dispensa dal servizio per motivi di salute, per decesso dell'impiegato ovvero in applicazione della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

Per tutto il personale della scuola e' fatta salva in ogni caso la riliquidazione del trattamento di pensione e dell'indennita' di buonuscita o di previdenza spettante ai sensi dell'articolo 15, ultimo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477. Tale disposizione si applica anche per il personale che cessera' dal servizio dopo il 25 giugno 1975";

l'ultimo comma...

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