LEGGE 20 novembre 1995, n. 490 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialita' medicinali, nonche' in materia sanitaria

Coming into Force21 Novembre 1995
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1995/11/20/095G0540/ORIGINAL
Enactment Date20 Novembre 1995
Published date20 Novembre 1995
Official Gazette PublicationGU n.271 del 20-11-1995
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialita' medicinali, nonche' in materia sanitaria, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 marzo 1994, n. 186, 23 maggio 1994, n. 305, 22 luglio 1994, n. 461, 19 settembre 1994, n. 544, 18 novembre 1994, n. 635, 21 gennaio 1995, n. 20, 22 marzo 1995, n. 86, 19 maggio 1995, n. 184, e 21 luglio 1995, n. 294, nonche' del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 273, recante disposizioni in materia sanitaria.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 20 novembre 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei

Ministri

GUZZANTI, Ministro della sanita' Visto, il Guardasigilli: DINI

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 20

SETTEMBRE 1995, N. 390.

All'articolo 5, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

"1-bis. In deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, la persona responsabile di cui al comma 1, lettera b), dello stesso articolo e' tenuta a sovrintendere alle operazioni concernenti il movimento in entrata e in uscita, la custodia e la conservazione dei medicinali senza obbligo di orario".

All'articolo 7, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, al primo comma, dopo le parole: 'chiusura di ciascun anno finanziario' sono inserite le seguenti: ', anche per ciascuno dei comitati regionali e provinciali,' e dopo le parole: 'del conto consuntivo' sono inserite le seguenti: 'anche di ciascuno dei comitati regionali e provinciali'.

1-ter. Il Ministro della sanita', entro il 31 marzo di ciascun anno, presenta al Parlamento una relazione sulla gestione finanziaria dell'Associazione italiana...

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