DECRETO-LEGGE 6 maggio 1994, n. 273 - Disposizioni urgenti in materia sanitaria

Coming into Force09 Maggio 1994
Enactment Date06 Maggio 1994
Published date09 Maggio 1994
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1994/05/09/094G0332/CONSOLIDATED/19951120
Official Gazette PublicationGU n.106 del 09-05-1994
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare norme di modifica ed adattamento della disciplina di alcuni settori della materia sanitaria alle riforme legislative di carattere generale intervenute recentemente anche a seguito dell'approvazione della legge finanziaria 1994 e del provvedimento collegato alla medesima;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro; E M A N A il seguente decreto-legge:

Art 1.
  1. Il Ministro della sanita' e' autorizzato a corrispondere agli aventi diritto le somme occorrenti per assicurare il funzionamento dell'asilo nido del Ministero della sanita'.

  2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in lire 722.000.000 per l'anno 1994, comprensivo di debiti pregressi ammontanti rispettivamente a lire 128.321.737 per l'anno 1990, a lire 150.915.779 per l'anno 1991, a lire 148.112.516 per l'anno 1992, a lire 143.840.516 per l'anno 1993, nonche' valutato in lire 150.000.000 a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 1104 dello stato di previsione del Ministero della sanita' per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

  3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 2.
  1. All'articolo 7, comma primo, della legge 24 luglio 1985, n. 409, dopo le parole: "allegato B," sono inserite le seguenti: "a seguito di formazione acquisita in un Paese comunitario e conforme a quanto previsto dalla direttiva n. 78/687/CEE,".

Art 3.
  1. All'articolo 8 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 51, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

"1-bis. Fino alla data del 31 dicembre 1994 resta in vigore il tasso di conversione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee il 1 settembre 1992.".

Art 4.
  1. Il comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e' abrogato.

  2. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e' sostituito dal seguente:

    " 3. Al farmacista che pone in vendita o detiene per la vendita una specialita' medicinale soggetta ai provvedimenti dell'autorita' amministrativa di cui al comma 1 e' applicata la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire unmilionecinquecentomila.".

  3. Il comma 4 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e' sostituito dal seguente:

    " 4. Qualora nell'arco di un anno si ripetano, per piu' di due volte, presso la stessa farmacia, i fatti previsti dal comma 1 il farmacista e' soggetto alla sanzione amministrativa da lire unmilione a lire tremilioni.".

  4. Il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 5 e il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, sono abrogati.

  5. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 4, comma 4, e all'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, sono ridotte del 50 per cento.

  6. Le irregolarita' commesse nella fase di compilazione delle ricette, rispetto alle norme riguardanti l'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione a carico degli assistiti, sono considerate irregolarita' di carattere amministrativo e vanno perseguite in prima istanza tramite le commissioni di disciplina previste dalle convenzioni per i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta.

  7. Qualora le commissioni evidenzino reiterate irregolarita' che possano configurare ipotesi di reato, ne danno comunicazione all'autorita' giudiziaria.

  8. Il comma 4 dell'articolo 38 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

    " 4. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire unmilione a lire seimilioni al medico veterinario il quale non osservi gli obblighi stabiliti dall'articolo 3, commi 5 e 6, l'obbligo di custodia di cui all'articolo 34, comma 1, ovvero si munisca di scorte di medicinali veterinari in misura eccedente il limite di cui all'articolo 35. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni al farmacista il quale violi gli obblighi di cui agli articoli 3, comma 4, e 32, commi 1, 3 e 4.".

  9. Il comma 6 dell'articolo 38 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

    " 6. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire unmilione a lire seimilioni ai medici veterinari ed altri professionisti interessati che non ottemperino al disposto dell'articolo 23.".

Art 5.
  1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, le parole: "Il titolare dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso" sono sostituite dalle seguenti: "Fatta eccezione per chi importa medicinali e per chi distribuisce esclusivamente materie prime farmacologicamente attive o medicinali disciplinati dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, o medicinali di cui detiene l'autorizzazione all'immissione in commercio, o la concessione di vendita, il titolare dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso".

  2. Al comma 7 dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, dopo le parole: "hanno presentato" sono inserite le seguenti: "o presentino entro il 30 aprile 1994".

  3. Al comma 2 dell'articolo 16...

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