MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE
DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE
29 MARZO 2019, N. 27
All'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 23.1:
al comma 1, le parole da: «contratti e agli accordi di filiera» fino a: «(DOP)» sono sostituite dalle seguenti: «contratti di filiera e di distretto, la promozione di interventi di regolazione dell'offerta di formaggi ovini a denominazione di origine protetta (DOP) nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 150 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013»;
al comma 2, le parole da: «, fra l'altro,» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «della consistenza numerica dei capi di bestiame, delle specificita' territoriali, con particolare riguardo alle aree di montagna, e dell'esigenza di adottare iniziative volte a favorire l'imprenditoria giovanile nonche' di promuovere la qualita' dei prodotti made in Italy»;
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis nel settore agricolo, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006
.
All'articolo 2:
al comma 1, capoverso Art. 3-bis, comma 2, le parole da: «in identico ammontare» fino a: «massimali stabiliti» sono sostituite dalle seguenti: «ad ogni singolo produttore in ammontare proporzionale al numero dei capi di bestiame posseduti alla data di stipula del contratto di mutuo, nel rispetto di tutte le disposizioni stabilite».
All'articolo 3:
al comma 1, le parole da: «nonche'» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «i quantitativi di latte di qualunque specie acquistati direttamente dai produttori, nonche' quelli acquistati da altri soggetti non produttori, situati in Paesi dell'Unione europea o in Paesi terzi, e i quantitativi di prodotti lattiero-caseari semilavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi, con indicazione del Paese di provenienza, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 11 aprile 1974, n. 138»;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
2-bis. I produttori di latte e le loro associazioni e organizzazioni, registrati nel SIAN, accedono alla banca dati del medesimo SIAN al fine di consultare i dati relativi ai primi acquirenti, in ordine al quantitativo di latte registrato
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al comma 3, dopo la parola: «adottato» sono inserite le seguenti: «, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,»;
al comma 4:
al primo periodo, la parola: «quinto» e' sostituita dalla seguente: «ventesimo»;
dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Se il ritardo nella registrazione non supera trenta giorni lavorativi, la sanzione e' ridotta del 50 per cento»;
il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Nel caso di mancata o tardiva registrazione mensile di quantitativi di latte vaccino, ovino e caprino superiori a 500 ettolitri per due mesi consecutivi si applica la sanzione accessoria del divieto di svolgere l'attivita' di cui ai commi 1 e 2 nel territorio italiano, per un periodo da sette a trenta giorni».
All'articolo 4:
al comma 1:
al capoverso 10-bis, primo periodo, dopo le parole: «ruoli emessi dall'AGEA» sono inserite le seguenti: «o dalle regioni»;
al capoverso 10-quater, dopo le parole: «dall'AGEA» sono inserite le seguenti: «o dalle regioni»;
dopo il capoverso 10-quater sono aggiunti i seguenti:
10-quinquies. Le disposizioni dei commi 10, 10-bis, 10-ter e 10-quater si applicano anche alle procedure di recupero del prelievo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.
10-sexies. Per consentire l'ordinata prosecuzione delle procedure di riscossione coattiva, fino alla data indicata al comma 10-ter sono sospese le procedure di riscossione coattiva poste in essere dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, nei confronti dei primi acquirenti di latte di vacca riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto-legge. Con riferimento ai crediti nei confronti dei medesimi primi acquirenti, la sospensione prevista dal presente comma si applica anche ai termini di prescrizione e ai termini di impugnazione e di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi
;
al comma 2, dopo le parole: «comma 1» sono inserite le seguenti: «, capoversi 10, 10-bis, 10-ter e 10-quater » ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al comma 1, capoversi 10-quinquies e 10-sexies, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
Art. 4-bis. (Movimentazione degli animali delle specie sensibili al virus della "Lingua blu" nel territorio nazionale). - 1. Ai fini del contrasto e dell'eradicazione della febbre catarrale degli ovini ("Lingua blu"), in base alle disposizioni contenute nel capo 3 del regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione, del 26 ottobre 2007, tenuto conto dei programmi di controllo e della situazione epidemiologica derivante dalla circolazione dei diversi sierotipi del virus, l'intero territorio nazionale si considera quale area omogenea e non soggetta a restrizioni per quanto riguarda la movimentazione degli animali della specie bovina. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano che facciano richiesta di esclusione
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All'articolo 5:
al comma 1, dopo le parole: «minima di cinque mesi» sono inserite le seguenti: «e massima di dieci mesi» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con relativo porzionamento sottovuoto».
Dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente:
Art. 6-bis. (Contributo per la ripresa produttiva dei frantoi oleari ubicati nella Regione Puglia). - 1. Ai frantoi oleari, comprese le cooperative di trasformazione nel settore oleario, ubicati nei territori della Regione Puglia, che a causa delle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018 hanno interrotto l'attivita' molitoria e hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016-2018, come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati nel SIAN, e' concesso per l'anno 2019 un contributo in conto capitale al fine di favorire la ripresa produttiva.
2. I criteri, le procedure e le modalita' per la concessione e il calcolo del contributo di cui al comma 1 e per il riparto delle risorse tra le imprese interessate sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto del limite massimo di spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2019.
3. Il contributo di cui al comma 1 e' erogato ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27...