LEGGE 21 maggio 2019, n. 44 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto

Coming into Force29 Maggio 2019
Enactment Date21 Maggio 2019
Published date28 Maggio 2019
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2019/05/28/19G00050/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.123 del 28-05-2019
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 21 maggio 2019 MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei

ministri

Centinaio, Ministro delle politiche

agricole alimentari, forestali e

del turismo

Costa, Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del

mare Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE

DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE

29 MARZO 2019, N. 27

All'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 23.1:

al comma 1, le parole da: «contratti e agli accordi di filiera» fino a: «(DOP)» sono sostituite dalle seguenti: «contratti di filiera e di distretto, la promozione di interventi di regolazione dell'offerta di formaggi ovini a denominazione di origine protetta (DOP) nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 150 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013»;

al comma 2, le parole da: «, fra l'altro,» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «della consistenza numerica dei capi di bestiame, delle specificita' territoriali, con particolare riguardo alle aree di montagna, e dell'esigenza di adottare iniziative volte a favorire l'imprenditoria giovanile nonche' di promuovere la qualita' dei prodotti made in Italy»;

il comma 3 e' sostituito dal seguente:

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis nel settore agricolo, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 

.

All'articolo 2:

al comma 1, capoverso Art. 3-bis, comma 2, le parole da: «in identico ammontare» fino a: «massimali stabiliti» sono sostituite dalle seguenti: «ad ogni singolo produttore in ammontare proporzionale al numero dei capi di bestiame posseduti alla data di stipula del contratto di mutuo, nel rispetto di tutte le disposizioni stabilite».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole da: «nonche'» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «i quantitativi di latte di qualunque specie acquistati direttamente dai produttori, nonche' quelli acquistati da altri soggetti non produttori, situati in Paesi dell'Unione europea o in Paesi terzi, e i quantitativi di prodotti lattiero-caseari semilavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi, con indicazione del Paese di provenienza, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 11 aprile 1974, n. 138»;

dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

2-bis. I produttori di latte e le loro associazioni e organizzazioni, registrati nel SIAN, accedono alla banca dati del medesimo SIAN al fine di consultare i dati relativi ai primi acquirenti, in ordine al quantitativo di latte registrato

;

al comma 3, dopo la parola: «adottato» sono inserite le seguenti: «, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,»;

al comma 4:

al primo periodo, la parola: «quinto» e' sostituita dalla seguente: «ventesimo»;

dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Se il ritardo nella registrazione non supera trenta giorni lavorativi, la sanzione e' ridotta del 50 per cento»;

il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Nel caso di mancata o tardiva registrazione mensile di quantitativi di latte vaccino, ovino e caprino superiori a 500 ettolitri per due mesi consecutivi si applica la sanzione accessoria del divieto di svolgere l'attivita' di cui ai commi 1 e 2 nel territorio italiano, per un periodo da sette a trenta giorni».

All'articolo 4:

al comma 1:

al capoverso 10-bis, primo periodo, dopo le parole: «ruoli emessi dall'AGEA» sono inserite le seguenti: «o dalle regioni»;

al capoverso 10-quater, dopo le parole: «dall'AGEA» sono inserite le seguenti: «o dalle regioni»;

dopo il capoverso 10-quater sono aggiunti i seguenti:

10-quinquies. Le disposizioni dei commi 10, 10-bis, 10-ter e 10-quater si applicano anche alle procedure di recupero del prelievo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

10-sexies. Per consentire l'ordinata prosecuzione delle procedure di riscossione coattiva, fino alla data indicata al comma 10-ter sono sospese le procedure di riscossione coattiva poste in essere dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, nei confronti dei primi acquirenti di latte di vacca riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto-legge. Con riferimento ai crediti nei confronti dei medesimi primi acquirenti, la sospensione prevista dal presente comma si applica anche ai termini di prescrizione e ai termini di impugnazione e di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi

;

al comma 2, dopo le parole: «comma 1» sono inserite le seguenti: «, capoversi 10, 10-bis, 10-ter e 10-quater » ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al comma 1, capoversi 10-quinquies e 10-sexies, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:

Art. 4-bis. (Movimentazione degli animali delle specie sensibili al virus della "Lingua blu" nel territorio nazionale). - 1. Ai fini del contrasto e dell'eradicazione della febbre catarrale degli ovini ("Lingua blu"), in base alle disposizioni contenute nel capo 3 del regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione, del 26 ottobre 2007, tenuto conto dei programmi di controllo e della situazione epidemiologica derivante dalla circolazione dei diversi sierotipi del virus, l'intero territorio nazionale si considera quale area omogenea e non soggetta a restrizioni per quanto riguarda la movimentazione degli animali della specie bovina. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano che facciano richiesta di esclusione

.

All'articolo 5:

al comma 1, dopo le parole: «minima di cinque mesi» sono inserite le seguenti: «e massima di dieci mesi» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con relativo porzionamento sottovuoto».

Dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente:

Art. 6-bis. (Contributo per la ripresa produttiva dei frantoi oleari ubicati nella Regione Puglia). - 1. Ai frantoi oleari, comprese le cooperative di trasformazione nel settore oleario, ubicati nei territori della Regione Puglia, che a causa delle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018 hanno interrotto l'attivita' molitoria e hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016-2018, come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati nel SIAN, e' concesso per l'anno 2019 un contributo in conto capitale al fine di favorire la ripresa produttiva.

2. I criteri, le procedure e le modalita' per la concessione e il calcolo del contributo di cui al comma 1 e per il riparto delle risorse tra le imprese interessate sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto del limite massimo di spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2019.

3. Il contributo di cui al comma 1 e' erogato ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27...

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