LEGGE 24 gennaio 1986, n. 7 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, recante provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione

Coming into Force25 Gennaio 1986
Published date24 Gennaio 1986
Enactment Date24 Gennaio 1986
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1986/01/24/086U0007/CONSOLIDATED/20060414
Official Gazette PublicationGU n.19 del 24-01-1986
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, recante provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 3:

al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro il 31 dicembre 1986 il Ministro della sanita', di intesa con il Ministro per l'ecologia e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, predispone uno studio per una piu' completa ed aggiornata valutazione degli effetti dell'NTA sulla salute e sull'ambiente, anche avvalendosi delle conoscenze sperimentali e scientifiche dei Paesi ove questo e' impiegato, e lo trasmette al Parlamento con le opportune proposte";

dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:

"1-bis. In assenza di indagini conclusive tossicologiche, mutagenetiche, cancerogenetiche e di impatto ambientale, l'impiego del sale sodico dell'acido nitrilotriacetico (NTA) nei detersivi in sostituzione dei composti di fosforo e' ammesso nei limiti, nelle percentuali e alle condizioni previste dal decreto del Ministro della sanita' 17 giugno 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 30 giugno 1983";

al comma 6, le parole: "quattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi".

All'articolo 4:

al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: "e debbono essere biodegradabili ai sensi della legge 26 aprile 1983, n. 136".

All'articolo 5:

e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-bis. Le regioni provvedono al censimento dei corpi idrici soggetti al rischio eutrofico e alla individuazione dell'entita' dei contributi dei nutrienti (fosforo, azoto e simili) generati dai singoli settori: civile, agricolo, zootecnico, industriale".

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: "31 ottobre 1987" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1987";

il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. Entro il 31 marzo 1988, con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro per l'ecologia e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale, la percentuale massima del 2,50 per cento per i composti di fosforo, espressi come fosforo, nei preparati per lavare di cui all'articolo 3, comma 5, e' ridotta sino al limite dell'1 per cento ed e' altresi' stabilita la relativa disciplina transitoria".

All'articolo 8:

le parole: "con caratteri di evidenza" sono sostituite dalle seguenti: "in posizioni e con caratteri di grande evidenza".

All'articolo 10:

il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. Le regioni possono concorrere a finanziare programmi aventi le finalita' di cui al presente...

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