DECRETO-LEGGE 25 novembre 1985, n. 667 - Provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione

Coming into Force26 Novembre 1985
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1985/11/25/085U0667/CONSOLIDATED/20060414
Enactment Date25 Novembre 1985
Published date25 Novembre 1985
Official Gazette PublicationGU n.277 del 25-11-1985
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che il fenomeno di eutrofizzazione delle acque desta gravi preoccupazioni, anche per le sue implicazioni sociali ed economiche, nelle zone che finora risultano essere fortemente colpite, e che occorre pertanto adottare le misure atte a rimuovere

le cause in modo da avviare in tempi brevi la soluzione del

problema; Ritenuta, in tale contesto, la straordinaria necessita' ed urgenza di dettare nuove disposizioni per il contenimento, nel piu' breve tempo possibile, dell'impiego di fosforo e dei suoi composti nella produzione di detersivi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'ecologia, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita', dell'agricoltura e delle foreste, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

Le disposizioni del presente decreto hanno il fine di contribuire alla diminuzione della eutrofizzazione dei laghi e dei mari causata dall'uomo, per garantire la qualita' della vita e lo sviluppo delle attivita' delle popolazioni residenti lungo le coste e i litorali, mediante provvedimenti intesi a contenere lo scarico di fosforo e altre sostanze eutrofizzanti da parte di insediamenti abitativi e di imprese agricole e industriali, e promuovendo la diffusione di impianti di depurazione idonei alla defosfatazione.

Art 2.
  1. Sono vietate la produzione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione e l'immissione in commercio di preparati per lavare aventi un contenuto di composti di fosforo, espressi come fosforo, in concentrazioni superiori ai limiti sottoelencati:

    4,50 per cento per i preparati da bucato in macchina lavatrice;

    4,00 per cento per i preparati da bucato a mano e per comunita';

    6,00 per i preparati da lavastoviglie;

    2,00 per i preparati per piatti a mano.

  2. La produzione e l'introduzione nel territorio dello Stato di preparati di cui al comma 1, con contenuto di composti di fosforo, espressi come fosforo, consentito dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e superiori ai limiti anzidetti, sono permesse sino al 31 dicembre 1985.

  3. La detenzione e l'immissione in commercio dei preparati di cui al comma 1 con contenuto di composti di fosforo, espressi come fosforo, consentito dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e superiore ai limiti indicati al comma 1, sono consentite sino al 31 maggio 1986.

Art 3.
  1. Entro il 15 febbraio 1986 saranno individuate le sostanze che possono essere ammesse nella produzione di preparati per lavare, di cui all'articolo 2, in sostituzione dei composti di fosforo, per esplicare nell'impiego dei preparati stessi azione analoga a quella del fosforo.

  2. L'individuazione e' fatta con decreto del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per l'ecologia, sentito il parere del Consiglio superiore di sanita' e della commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

  3. Per l'acquisizione di elementi di valutazione in ordine alle esigenze tecnico-produttive ed ai riflessi sanitari ed ambientali dell'impiego delle sostanze sostitutive sono sentite le associazioni di categoria dei produttori di preparati per lavare, dei produttori di macchine lavatrici e le associazioni piu' rappresentative dei consumatori. Si prescinde dai pareri di cui al presente ed al precedente comma, ove questi non siano resi entro quindici giorni dalla richiesta.

  4. Con lo stesso decreto di cui al comma 2 sono stabilite le condizioni e le eventuali limitazioni quantitative da osservare per l'impiego delle sostanze ammesse ed il confezionamento dei prodotti.

  5. A decorrere dal 30 giugno 1986 il contenuto dei composti di fosforo, espressi come fosforo, presenti nei preparati per lavare, ad eccezione di quelli per lavastoviglie, non deve superare il valore del 2,50 per cento.

  6. La detenzione e l'immissione in commercio dei preparati per lavare di cui al comma 5 con contenuto di composti di fosforo, espressi come fosforo, superiore a quello stabilito dal medesimo comma, ma contenuto nei limiti massimi indicati al comma 1 dell'articolo 2, sono consentite per ulteriori quattro mesi.

Art 3.
  1. Entro il 15 febbraio 1986 saranno individuate le sostanze che possono essere ammesse nella produzione di preparati per lavare, di cui all'articolo 2, in sostituzione dei composti di fosforo, per esplicare nell'impiego dei preparati stessi azione analoga a quella del fosforo. Entro il 31 dicembre 1986 il Ministro della sanita', di intesa con il Ministro per l'ecologia e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, predispone uno studio per una piu' completa ed aggiornata valutazione degli effetti dell'NTA sulla salute e sull'ambiente, anche avvalendosi delle conoscenze sperimentali e scientifiche dei Paesi ove questo e' impiegato, e lo trasmette al Parlamento con le opportune proposte.

    1-bis. In assenza di indagini conclusive tossicologiche, mutagenetiche, cancerogenetiche e di impatto ambientale, l'impiego del sale sodico dell'acido nitrilotriacetico (NTA) nei detersivi in sostituzione dei composti di fosforo e' ammesso nei limiti, nelle percentuali e alle condizioni previste dal decreto del Ministro della sanita' 17 giugno 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 30 giugno 1983.

  2. L'individuazione e' fatta con decreto del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per l'ecologia, sentito il parere del Consiglio superiore di sanita' e della commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

  3. Per l'acquisizione di elementi di valutazione in ordine alle esigenze tecnico-produttive ed ai riflessi sanitari ed ambientali dell'impiego delle sostanze sostitutive sono sentite le associazioni di categoria dei produttori di preparati per lavare, dei produttori di macchine lavatrici e le associazioni piu' rappresentative dei consumatori. Si prescinde dai pareri di cui al presente ed al precedente comma, ove questi non siano resi entro quindici giorni dalla richiesta.

  4. Con lo stesso decreto di cui al comma 2 sono stabilite le condizioni e le eventuali limitazioni quantitative da osservare per l'impiego delle sostanze ammesse ed il confezionamento dei prodotti.

  5. A decorrere dal 30 giugno 1986 il contenuto dei composti di fosforo, espressi come fosforo, presenti nei preparati per lavare, ad eccezione di quelli per lavastoviglie, non deve superare il valore del 2,50 per cento.

  6. La detenzione e l'immissione in commercio dei preparati per lavare di cui al comma 5 con contenuto di composti di fosforo, espressi come fosforo, superiore a quello stabilito dal medesimo comma, ma contenuto nei limiti massimi indicati al comma 1 dell'articolo 2, sono consentite per ulteriori sei mesi.

Art 4.
  1. I prodotti coadiuvanti del lavaggio non possono contenere composti di fosforo.

  2. Entro il 30 giugno 1986 il Ministro della sanita', d'intesa con i Ministri per l'ecologia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere del Consiglio superiore di sanita', emana un decreto per la regolamentazione dei prodotti coadiuvanti del lavaggio.

Art 4.
  1. I prodotti coadiuvanti del lavaggio non possono contenere composti di fosforo e debbono essere biodegradabili ai sensi della legge 26 aprile 1983, n. 136.

  2. Entro il 30 giugno 1986 il Ministro della sanita', d'intesa con i Ministri per l'ecologia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere del Consiglio superiore di sanita', emana un decreto per la regolamentazione dei prodotti coadiuvanti del lavaggio.

Art 5.

Entro il 31 marzo...

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