LEGGE 17 maggio 1973, n. 205 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpiti dal terremoto nel novembre-dicembre 1972 nonche' norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania

Coming into Force20 Maggio 1973
End of Effective Date21 Dicembre 2008
Enactment Date17 Maggio 1973
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1973/05/19/073U0205/CONSOLIDATED/20080625
Published date19 Maggio 1973
Official Gazette PublicationGU n.129 del 19-05-1973
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico

Il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, colpiti dal terremoto nel novembre-dicembre 1972, nonche' norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2,

la lettera b) e' sostituita con la seguente:

"b) alla riparazione, al ripristino o ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, di acquedotti, di fognature e di altre opere igieniche e sanitarie, di edifici scolastici e di scuole materne, di strade e piazze, di edifici di culto, di ospedali e di ogni altra opera di interesse di enti locali e di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi";

alla lettera e) e' soppressa la parola: "urbani";

e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La ricostruzione delle opere da realizzare a cura e spese dello Stato puo' essere effettuata anche in sede piu' adatta e con strutture e dimensioni diverse da quelle preesistenti, nell'ambito delle norme urbanistiche. Le opere di ripristino previste dalle lettere b) e c) del presente articolo possono essere realizzate con i miglioramenti tecnici e funzionali ritenuti necessari per l'uso cui le opere sono destinate".

All'articolo 3, al secondo comma, le parole: "articolo 2" sono sostituite con le parole: "articolo 20".

All'articolo 4,

al primo comma, le parole: "30 giugno 1973" sono sostituite con le parole: "31 ottobre 1973"; e le parole: "31 dicembre 1973" sono sostituite con le parole: "28 febbraio 1974";

dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

"Il termine del 30 giugno 1973, stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, per la presentazione delle perizie giurate a corredo delle domande per ottenere i benefici per la riparazione o ricostruzione degli edifici di proprieta' privata, danneggiati dal sisma, e' prorogato al 31 dicembre 1974, salvo quanto stabilito nel successivo comma.

Per gli edifici di proprieta' privata, compresi nello ambito del centro storico delimitato dal vigente piano regolatore generale della citta' di Ancona, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, le perizie e la ulteriore documentazione dovranno pervenire al competente ufficio del genio civile entro 12 mesi dalla data di pubblicazione sul "Bollettino Ufficiale" della regione Marche del decreto di approvazione del piano particolareggiato nel cui ambito gli edifici sono compresi, fatta salva la data del 31 dicembre 1974, se piu' favorevole";

dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente:

"I proprietari che abbiano iniziato o eseguito le riparazioni o la ricostruzione degli immobili danneggiati dal terremoto del novembre-dicembre 1972 prima della entrata in vigore del presente decreto, possono chiedere di essere ammessi al godimento dei benefici previsti dalla lettera c) dell'articolo 2 entro i termini indicati nel primo comma del presente articolo. L'apposita perizia di spesa e' approvata dai competenti uffici del genio civile";

al quinto comma, le parole: "secondo comma" sono sostituite con le parole: "quarto comma".

All'articolo 5,

al secondo comma, le parole: "30 giugno 1973", sono sostituite con le parole: "31 ottobre 1973";

sono aggiunti i seguenti commi:

"La dotazione del Fondo di solidarieta' nazionale in agricoltura e' incrementata per l'anno 1973 di lire 5.000 milioni.

La predetta somma di lire 5.000 milioni sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro per essere versata all'apposito conto corrente denominato "Fondo di solidarieta' nazionale" aperto presso la Tesoreria centrale".

All'articolo 6, al terzo comma, sono aggiunte le parole: "sulla base di un programma di ripartizione concordato con le regioni interessate".

L'articolo 7 e' sostituito con il seguente:

"E' concessa una sovvenzione straordinaria di lire 1.750 milioni all'istituto autonomo per le case popolari di Ascoli Piceno, di lire 800 milioni all'Istituto autonomo per le case popolari di Macerata e di lire 450 milioni, e di cui 225 milioni all'istituto autonomo per le case popolari di Perugia e 225 milioni all'istituto autonomo per le case popolari di Teramo, per la realizzazione di programmi costruttivi di alloggi da destinare ai sinistrati rimasti senza tetto, a seguito del terremoto del novembre-dicembre 1972.

La somma di lire 3.000 milioni per far fronte all'onere di cui al precedente comma e' iscritta nello stato di previsione...

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