LEGGE 31 luglio 2005, n. 156 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate

Coming into Force10 Agosto 2005
Published date09 Agosto 2005
Enactment Date31 Luglio 2005
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2005/08/09/005G0181/CONSOLIDATED/20100508
Official Gazette PublicationGU n.184 del 09-08-2005
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, recante disposizioni urgenti in materia di entrate, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 31 luglio 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 17 GIUGNO 2005, N. 106

All'articolo 1:

il comma 2 e' soppresso;

al comma 3, le parole: "nonche' di quello di cui al comma 2," sono sostituite dalle seguenti: "nonche' dell'obbligo di versamento in acconto o a saldo della medesima imposta, relativo al periodo d'imposta in corso alla predetta data,";

al comma 4, le parole: "di cui al comma 2" sono soppresse; dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. Al fine di garantire l'interesse del contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni e di assicurare l'interesse pubblico alla riscossione dei crediti tributari, la notifica delle relative cartelle di pagamento e' effettuata, a pena di decadenza:

  1. entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 2004;

  2. entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003;

  3. entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001.

    5-ter. In conseguenza di quanto previsto dal comma 5-bis e al fine di conseguire, altresi', la necessaria uniformita' del sistema di riscossione mediante ruolo delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto:

  4. al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) l'articolo 17 e' abrogato;

    2) all'articolo 25, comma 1, le parole da: "l'ultimo giorno del dodicesimo mese" fino a: "straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre:

  5. del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

  6. del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;

  7. del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio";

    3) all'articolo 43, il primo comma e' sostituito dal seguente:

    "L'ufficio provvede mediante iscrizione a ruolo al recupero delle somme erroneamente rimborsate e degli interessi eventualmente corrisposti. La relativa cartella di pagamento e' notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di esecuzione del rimborso o, se piu' ampio, entro il termine di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, maggiorato di dodici mesi";

  8. al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) l'articolo 23 e' sostituito dal seguente:

    "Art. 23. - (Iscrizioni a ruolo a titolo provvisorio e termini di decadenza). - 1. Le disposizioni previste dall'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, nonche' i termini di decadenza di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano anche all'imposta sul valore aggiunto";

    2) all'articolo 36, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

    "2. In deroga all'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento e' notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

  9. del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003;

  10. del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001";

  11. all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le parole: "il dodicesimo" sono sostituite dalle seguenti: "l'undicesimo";

  12. all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 420, le parole da: "comma 416" fino a: "lettere a) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "comma 417, lettera a)";

    2) il comma 424 e' abrogato;

  13. le disposizioni contenute nei commi 1 e 4 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si interpretano nel senso che i ruoli, pur se non tributari, si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice";

    la rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Disposizioni in materia di versamenti dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, di riscossione e di notifica delle cartelle di pagamento)".

    Dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente:

    "Art. 1-bis. - (Disposizioni in favore di fondazioni e associazioni che svolgono o promuovono attivita' di ricerca scientifica) - 1. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

  14. dopo le parole: "legge 7 dicembre 2000, n. 383," la parola: "e" e' soppressa;

  15. dopo le parole: "decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42," sono inserite le seguenti: "e in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attivita' di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro...

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