LEGGE 7 dicembre 2000, n. 383 - Disciplina delle associazioni di promozione sociale

Coming into Force11 Gennaio 2001
Enactment Date07 Dicembre 2000
Published date27 Dicembre 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/12/27/000G0431/CONSOLIDATED/20171016
Official Gazette PublicationGU n.300 del 27-12-2000
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

(Finalita' e oggetto della legge)

  1. La Repubblica riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attivita' come espressione di partecipazione, solidarieta' e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalita' di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.

  2. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale nonche' i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.

  3. La presente legge ha, altresi', lo scopo di favorire il formarsi di nuove realta' associative e di consolidare e rafforzare quelle gia' esistenti che rispondono agli obiettivi di cui al presente articolo.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117

Art 2.

(Associazioni di promozione sociale)

  1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attivita' di utilita' sociale a favore di associati o di terzi, senza finalita' di lucro e nel pieno rispetto della liberta' e dignita' degli associati.

  2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalita' la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.

  3. Non costituiscono altresi' associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarita' di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117

Art 3.

(Atto costitutivo e statuto)

  1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

a) la denominazione;

b) l'oggetto sociale;

c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;

d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attivita' non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attivita' istituzionali statutariamente previste;

f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettivita' delle cariche associative. In relazione alla particolare natura di talune associazioni, il Ministro per la solidarieta' sociale, sentito l'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11, puo' consentire deroghe alla presente disposizione;

g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;

h) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonche' le modalita' di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

i) le modalita' di scioglimento dell'associazione;

l) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilita' sociale.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117

Art 4.

(Risorse economiche)

  1. Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attivita' da:

    1. quote e contributi degli associati;

    2. eredita', donazioni e legati;

    3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

    4. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

    5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

    6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attivita' economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

    7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

    8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

    9. altre entrate compatibili con le finalita' sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

  2. Le associazioni di promozione sociale sono tenute per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), nonche', per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all'articolo 22.

Art 4.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117

Art 5.

(Donazioni ed eredita')

  1. Le associazioni di promozione sociale prive di personalita' giuridica possono ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalita' previste dall'atto costitutivo e dallo statuto.

  2. I beni pervenuti ai sensi del comma 1 sono intestati alle associazioni. Ai fini delle trascrizioni dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.

Art 5.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117

Art 6.

(Rappresentanza)

  1. Le associazioni di promozione sociale anche non riconosciute sono rappresentate in giudizio dai soggetti ai quali, secondo lo statuto, e' conferita la rappresentanza legale.

  2. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione di promozione sociale i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Art 6.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117

Capo II REGISTRI E OSSERVATORI DELL'ASSOCIAZIONISMO
Sezione I Registri nazionale, regionali e provinciali
Art 7.

(Registri)

  1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali e' istituito un registro nazionale al quale possono iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge, le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, costituite ed operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.

  2. Per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si intendono quelle che svolgono attivita' in almeno cinque regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale.

  3. L'iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.

  4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, che svolgono attivita', rispettivamente, in ambito regionale o provinciale.

Art 7.

(Registri)

  1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali e' istituito un registro nazionale al quale possono iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge, le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui...

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